Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza 1 settembre 2017, n. 20684. Interruzione prescrizione sia con la notifica del decreto ingiuntivo e sia con la comparsa di risposta all’opposizione

Sia con la notifica del ricorso e del relativo decreto ingiuntivo e sia con la comparsa di risposta all’opposizione, l’opposto esercita un’azione di condanna idonea a interrompere la prescrizione, con effetti permanenti e non solo istantanei.

Ordinanza 1 settembre 2017, n. 20684
Data udienza 27 aprile 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29329-2011 proposto da:

(OMISSIS), C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS) in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della (OMISSIS) S.P.A. (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;

– resistenti con mandato –

avverso la sentenza n. 456/2011 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 06/07/2011 R.G.N. 121/2009.

FATTO E DIRITTO

Rilevato:

che (OMISSIS) proponeva opposizione ad un precetto con cui l’INPS aveva intimato il pagamento di Euro 28.680 per la riscossione di contributi in esecuzione di sentenza pronunziata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo; che rigettata l’opposizione e proposto appello da (OMISSIS), la Corte d’appello di Genova (sentenza 6.07.11) rigettava anche l’impugnazione; che il giudice, rigettata una serie di eccezioni di nullita’ formale del precetto, rigettava anche l’eccezione di adempimento avanzata dalla debitrice, in mancanza di prova; che propone ricorso (OMISSIS) con sei motivi, riproducendo le eccezioni di nullita’ dedotte dinanzi alla Corte d’appello;

che l’INPS ha depositato procura;

Considerato:

che col primo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione di norme di diritto assumendo che era erronea la notifica del precetto eseguita alla “ditta (OMISSIS)” in quanto soggetto diverso dall’unica ditta a lei intestata, vale a dire la “ditta (OMISSIS)” cessata alla data del (OMISSIS); vizio inficiante, questo, tale da comportare, secondo la presente prospettazione difensiva, la nullita’ dell’intimazione e della relativa notifica, per cui un tale vizio non avrebbe potuto essere considerato alla stregua di un semplice errore materiale;

che il motivo e’ infondato in quanto la Corte di merito ha evidenziato, con corretta argomentazione logico-giuridica che sfugge ai rilievi di legittimita’, che la dedotta nullita’ era insussistente, posto che il soggetto debitore, vale a dire la persona fisica di (OMISSIS), era esattamente ed univocamente individuato sia nel titolo posto in esecuzione, cioe’ la sentenza recante il riconoscimento del credito contributivo vantato dall’Inps, che nel precetto ad esso allegato;

che col secondo motivo, formulato per violazione e falsa applicazione di legge, la ricorrente lamenta l’erronea indicazione del titolo esecutivo, atteso che la sentenza posta in esecuzione era indicata come proveniente dalla “Pretura”, invece che dal “Tribunale”, assumendo che si trattava di vizio comportante la nullita’ dl precetto, per cui non avrebbe potuto essere qualificato semplicemente come errore materiale;

le tale motivo e’ infondato, atteso che la Corte territoriale ha posto bene in rilievo, con motivazione logico-giuridica immune da rilievi di legittimita’, che l’indicazione nel precetto della data (14.11.2001) e del numero (54) della sentenza posta in esecuzione, nonche’ la contestuale notifica alla parte di tale sentenza, rendevano evidente che si era trattato di un errore materiale, come tale inidoneo a produrre la nullita’ del precetto ex articolo 480 c.p.c., comma 2, non essendovi possibilita’ di incertezza sul titolo azionato;

che col terzo motivo, dedotto per violazione di legge, la ricorrente lamenta la mancata menzione della formula esecutiva nell’atto di precetto, nonche’ della data di tale apposizione in calce alla sentenza;

che anche tale motivo e’ infondato, posto che la Corte d’appello di Genova ha spiegato, con argomentazione che si sottrae ai rilievi di legittimita’, in quanto congrua ed immune da vizi di ordine logico-giuridico, che in realta’ il titolo notificato recava in calce l’apposizione della formula esecutiva e lo stesso era stato notificato unitamente al precetto, sicche’ il rilievo dell’appellante non poteva che essere disatteso;

che col quarto motivo, proposto per violazione di legge e per vizio di motivazione, la ricorrente lamenta la nullita’ del precetto in quanto la somma indicata non corrispondeva a quella della sentenza, mentre la Corte d’appello si era limitata a riflettere sulla conversione in Euro di iniziali importi in vecchie lire ovvero in punto spese legali del precetto; che nei fatti il titolo esecutivo non prevedeva la condanna di essa ricorrente al pagamento di svariate somme portate in precetto, ma solo dell’importo di lire 4.000.000, oltre IVA e CPA; che in realta’ sembrava di capire che l’Inps aveva posto in essere un’esecuzione sulla base di un titolo errato, in quanto invece di intraprenderla sulla scorta del decreto ingiuntivo opposto e poi confermato dal Tribunale di Chiavari, aveva agito sulla base della sentenza con la quale era stata rigettata la stessa opposizione; che, tuttavia, quest’ultima era solo idonea all’esecuzione riguardante le somme dovute a titolo di spese legali;

che il motivo e’ infondato in quanto la Corte ha spiegato, con adeguata motivazione che sfugge ai rilievi di legittimita’, che la sentenza portata in esecuzione era confermativa del decreto ingiuntivo opposto provvisoriamente esecutivo emesso nei confronti della (OMISSIS) il 10.5.1996 e gia’ ritualmente notificatole, decreto munito di formula esecutiva i cui estremi erano richiamati nella sentenza allegata al precetto, emesso per l’importo di lire 46.232.256, oltre lire 662.500 per spese e che, inoltre, l’opposizione a tale decreto era stata rigettata in quanto infondata;

che la stessa Corte ha poi precisato in fatto in maniera congrua che i suddetti importi erano esatti nella loro conversione in Euro e nel loro aggiornamento al 23.6.2006 e che nell’atto di precetto erano state altresi’ esposte le spese legali del giudizio di opposizione, nonche’ le competenze successive nel rispetto delle voci e dei valori di tariffa, avuto riguardo al valore del credito posto in esecuzione;

che col quinto motivo, dedotto per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, la ricorrente si duole della mancata ammissione di mezzi istruttori per provare l’avvenuto pagamento;

che il motivo e’ infondato in quanto lo stesso si concretizza, in realta’, in una censura dei poteri valutativi di merito esercitati legittimamente dalla Corte ne la decisione di esclusione dei mezzi istruttori richiesti;

che infatti spetta al giudice del merito, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilita’ e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicita’ dei fatti ad essi sottesi, dando, cosi’, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge);

che nella fattispecie la Corte ha adeguatamente motivato il proprio convincimento allorquando ha affermato che, atteso che nessuna prova dei pagamenti aveva offerto la debitrice, la quale non aveva prodotto, pur essendovi onerata, alcun documento, non potevano essere introdotte le prove orali a sostegno degli stessi pagamenti che, per la vaghezza ed indeterminatezza delle allegazioni che le caratterizzavano, erano state gia’ respinte dal primo giudice e che, infine, nemmeno poteva darsi ingresso all’ordine di esibizione di tutti pagamenti effettuati da (OMISSIS) all’Inps in quanto cio’ si sarebbe posto in contrasto con il principio di riparto dell’onere della prova;

che col sesto motivo, proposto per violazione e falsa applicazione delle norme di diritto, la ricorrente assume che il diritto dell’Inps di riscuotere i contributi si era prescritto essendo trascorsi piu’ di dieci anni dal momento della sua nascita senza alcuna interruzione;

che anche quest’ultimo motivo e’ infondato in quanto la Corte d’appello ha posto bene in evidenza che la prescrizione era stata interrotta attraverso l’esercizio dell’azione monitoria, nonche’ attraverso il deposito della comparsa di risposta all’opposizione in cui veniva richiesta la condanna dell’opponente, per cui tale situazione era persistita fino al passaggio in giudicato della sentenza che aveva definito il giudizio di opposizione (nella specie la sentenza n. 41/2001 del 14.11.2001);

che si e’, infatti, statuito (Cass. sez. 3, n. 13081 del 14.7.2004) che “sia con la notifica del ricorso e del relativo decreto ingiuntivo, sia con la comparsa di risposta all’opposizione, l’opposto esercita una azione di condanna idonea ad interrompere la prescrizione ex articolo 2943 c.c., commi 1 e 2; tale interruzione ha effetti permanenti (e non meramente istantanei) ex articolo 2945 c.c., comma 2, fino alla sentenza che decide il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ovvero fino a quando quest’ultimo sia divenuto non piu’ impugnabile ed abbia quindi acquistato autorita’ ed efficacia di cosa giudicata sostanziale al pari di una sentenza di condanna. Dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che decide sull’opposizione ovvero del decreto decorrera’ poi l’ulteriore termine di prescrizione previsto dall’articolo 2953 c.c.”;

che pertanto il ricorso va rigettato e le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza della ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di Euro 2800,00, di cui Euro 2700,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

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