Cassazione toga rossa

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 7 gennaio 2015, n. 72

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TERESI Alfredo – Presidente
Dott. SAVINO Mariapia – rel. Consigliere
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere
Dott. ACETO Aldo – Consigliere
Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio

Dott. TERESI Alfredo – Presidente – del 29/05/2014

Dott. SAVINO Mariapia G. – rel. Consigliere – SENTENZA

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere – N. 1447

Dott. ACETO Aldo – Consigliere – REGISTRO GENERALE

Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere – N. 51532/2013

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso il decreto n. 197/2013 GIP TRIBUNALE di CAMPOBASSO, del 15/10/2013;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO;

sentite le conclusioni del PG Dott. P. Canevelli, annullamento senza rinvio.

RITENUTO IN FATTO
(OMISSIS) ha proposto, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ricorso per cassazione per saltum ai sensi dell’articolo 325 c.p.p., comma 2, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale Campobasso avente ad oggetto l’immobile posto in comune di Campobasso, di proprieta’ esclusiva della predetta, nell’ambito di un procedimento penale a carico suo e di altri coindagati per i reati di cui all’articoli 81 cpv. e 110 c.p., Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 4, perche’, in concorso con altri, quali amministratori e legali rappresentanti succedutisi nel tempo, e con (OMISSIS), quale amministratore di fatto della ditta ” (OMISSIS) soc. coop” al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indicava nelle dichiarazioni per gli anni di imposta 2009, 2010, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, indicando nelle medesime dichiarazioni i seguenti redditi complessivi, con cio’ sottraendosi al pagamento dell’IRES e dell’IVA: per gli importi accertati di euro 740.000,00 per IVA evasa per l’anno di imposta 2009, ed euro 1.210,036,97 per l’anno 2010. Cosi’ evadeva l’imposta in misura superiore ad euro 103.291,38 (200.00 milioni), limite ridotto a 50.000,00 euro con il Decreto Legge 13 agosto 2011 convertito con modifiche nella Legge 14 settembre 2011, n. 148, entrata in vigore il 17.9.2011, sottraendo elementi attivi in misura superiore al 10% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati nelle dichiarazioni e comunque superiori a quattro miliardi. La stessa era anche indagata in relazione al reato previsto dall’articolo 61 c.p., n. 2, articoli 81, 110 e 485 c.p., perche’, nella qualita’ descritta ai capi A), E), G), al fine di commettere i reati di cui ai capi da A) a J) ed il vantaggio di ottenere la riduzione delle imposte sui redditi, formavano un falso verbale di assemblea dei soci della predetta cooperativa nel quale si presentava ed approvava il bilancio di esercizio della societa’ ” (OMISSIS) soc coop”, presso il poligono militare di (OMISSIS) ove l’azienda era vincitrice di una gara di appalto per l’aggiudicazione dei servizi di pulizia; assemblea in cui i soci, dipendenti della cooperativa, sebbene risultassero formalmente presenti nel verbale, erano di fatto assenti.
A sostegno del ricorso la difesa dell’indagata deduce violazione di legge con riguardo all’articolo 125 c.p.p., comma 2, in relazione all’articolo 321 c.p.p., sia con riferimento al requisito del fumus commissi delicti, sia con riferimento al requisito del periculum in mora nonche’ carenza assoluta di motivazione ovvero motivazione apparente.
In particolare, secondo la difesa, il provvedimento di sequestro preventivo e’ assolutamente carente di motivazione in ordine alla sussistenza dei requisiti del sequestro ed alla sussistenza delle condizioni per poter incidere sul diritto costituzionalmente garantito della proprieta’ privata. Al di la’ dell’aspetto grafico, gia’ di per se’ esplicativo, componendosi il decreto di soli 15 righe riservate alla motivazione, a detta del difensore, le argomentazioni addotte a sostegno della misura sono del tutto inadeguate e apodittiche, risolvendosi in un implicito richiamo alla motivazione del PM in sede di richiesta di emissione della misura quanto alla sussistenza dei requisiti del fumus delicti, senza alcuna valutazione ed elaborazione critica della adeguatezza del provvedimento. Quanto al periculum in mora la motivazione e’, con tutta evidenza, apodittica ed apparente risolvendosi nel mero richiamo al testo della norma senza alcun riferimento al caso concreto.
RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso e’ fondato e merita accoglimento nella misura in cui il decreto di sequestro risulta del tutto privo di motivazione quanto all’effettiva sussistenza dei presupposti necessari per l’adozione della misura in questione.
A ben vedere, infatti, nel provvedimento impugnato, quanto al fumus delicti, il giudice si limita a richiamare la capillare indagine di natura fiscale in corso nei confronti di alcune societa’ dalla quale sarebbero emerse “condotte finalizzate alla violazione delle norme in materia di redditi ed IVA di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, con grave danno per l’erario”. Siffatte condotte, peraltro, non vengono neppure descritte poiche’ il GIP rinvia all’istanza del PM ed all’informativa della GdF.
Analoga carenza emerge anche in punto di periculum in mora nella misura in cui il GIP giustifica la necessita’ di imporre il sequestro preventivo sui beni degli indagati facendo un generico richiamo al testo dell’articolo 322 c.p.p., ma senza indicare specifici elementi atti a dimostrare in concreto la sussistenza di tale periculum.
In conclusione il provvedimento impugnato presenta una motivazione soltanto apparente; pertanto occorre annullarlo senza rinvio con conseguente restituzione di quanto in sequestro all’avente diritto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la restituzione di quanto in sequestro in favore dell’avente diritto.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 626 c.p.p..

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