Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza 7 gennaio 2015, n. 72
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TERESI Alfredo – Presidente
Dott. SAVINO Mariapia – rel. Consigliere
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere
Dott. ACETO Aldo – Consigliere
Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Alfredo – Presidente – del 29/05/2014
Dott. SAVINO Mariapia G. – rel. Consigliere – SENTENZA
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere – N. 1447
Dott. ACETO Aldo – Consigliere – REGISTRO GENERALE
Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere – N. 51532/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso il decreto n. 197/2013 GIP TRIBUNALE di CAMPOBASSO, del 15/10/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO;
sentite le conclusioni del PG Dott. P. Canevelli, annullamento senza rinvio.
A sostegno del ricorso la difesa dell’indagata deduce violazione di legge con riguardo all’articolo 125 c.p.p., comma 2, in relazione all’articolo 321 c.p.p., sia con riferimento al requisito del fumus commissi delicti, sia con riferimento al requisito del periculum in mora nonche’ carenza assoluta di motivazione ovvero motivazione apparente.
In particolare, secondo la difesa, il provvedimento di sequestro preventivo e’ assolutamente carente di motivazione in ordine alla sussistenza dei requisiti del sequestro ed alla sussistenza delle condizioni per poter incidere sul diritto costituzionalmente garantito della proprieta’ privata. Al di la’ dell’aspetto grafico, gia’ di per se’ esplicativo, componendosi il decreto di soli 15 righe riservate alla motivazione, a detta del difensore, le argomentazioni addotte a sostegno della misura sono del tutto inadeguate e apodittiche, risolvendosi in un implicito richiamo alla motivazione del PM in sede di richiesta di emissione della misura quanto alla sussistenza dei requisiti del fumus delicti, senza alcuna valutazione ed elaborazione critica della adeguatezza del provvedimento. Quanto al periculum in mora la motivazione e’, con tutta evidenza, apodittica ed apparente risolvendosi nel mero richiamo al testo della norma senza alcun riferimento al caso concreto.
A ben vedere, infatti, nel provvedimento impugnato, quanto al fumus delicti, il giudice si limita a richiamare la capillare indagine di natura fiscale in corso nei confronti di alcune societa’ dalla quale sarebbero emerse “condotte finalizzate alla violazione delle norme in materia di redditi ed IVA di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, con grave danno per l’erario”. Siffatte condotte, peraltro, non vengono neppure descritte poiche’ il GIP rinvia all’istanza del PM ed all’informativa della GdF.
Analoga carenza emerge anche in punto di periculum in mora nella misura in cui il GIP giustifica la necessita’ di imporre il sequestro preventivo sui beni degli indagati facendo un generico richiamo al testo dell’articolo 322 c.p.p., ma senza indicare specifici elementi atti a dimostrare in concreto la sussistenza di tale periculum.
In conclusione il provvedimento impugnato presenta una motivazione soltanto apparente; pertanto occorre annullarlo senza rinvio con conseguente restituzione di quanto in sequestro all’avente diritto.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 626 c.p.p..
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