Cassazione 15

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III

SENTENZA 17 settembre 2015, n.37629

Ritenuto in fatto

L. T. ricorre per cassazione impugnando la sentenza con la quale la corte di appello di Genova, in parziale riforma di quella pronunciata a seguito di giudizio abbreviato dal Gip presso il tribunale di La Spezia, ha ridotto la pena inflittagli ad anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 3.400,00 di multa, confermando nel resto l’impugnata sentenza.

Al ricorrente è stato contestato il delitto previsto dall’articolo 73, comma 4, d.p.r. 9 ottobre 1990 numero 309, per aver detenuto, ai fini di spaccio, celati all’interno della propria abitazione, grammi 440,97 di sostanza stupefacente del tipo hashish, suddivisi in panetti, nonché un coltello da cucina lungo 30 centimetri, un coltello a serramanico di 11 centimetri, una lametta tagliacalli, tutti strumenti recanti sul legame tracce di hashish e un bilancino di precisione marca Philips. Accaduto alla Spezia il 26 ottobre 2007.

Per la cassazione dell’impugnata ordinanza L. T. solleva, a mezzo del difensore, due motivi di gravame, qui enunciati, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

2.1. Con il primo motivo deduce l’inosservanza di norme processuali (articolo 606, comma 1, lettere c) ed e), codice di procedura penale) nella parte in cui la Corte di merito ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni rese da F. M. in violazione degli articoli 63 e 350 del codice di procedura penale nonché la carenza di motivazione quanto all’eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal M. sul rilievo che quest’ultimo, quando rese le dichiarazioni, era già stato arrestato e dunque aveva acquisito lo status di indagato con la conseguenza che le dichiarazioni rese in assenza del difensore dovevano ritenersi inutilizzabili (erga omnes).

2.2. Con il secondo motivo lamenta l’erronea applicazione della legge penale con riferimento alla insussistenza dei presupposti per ritenere che la sostanza stupefacente sequestrata fosse destinata alla cessione a terzi nonché carenza di motivazione su tale punto decisivo per il giudizio (articolo 606, comma 1, lettere c) ed e), codice di procedura penale).

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato.

La Corte di appello ha affermato che, a prescindere dalle dichiarazioni del M., ulteriori elementi di conferma circa la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente detenuta dal ricorrente erano costituiti dalla quantità dello stupefacente (440 g lordi per un totale di principio attivo di 18.564,8 mg), dal suo confezionamento (quattro pani), dalla presenza di plurime lame sporche di sostanza e di un bilancino di precisione atto alla pesatura delle singole dosi.

Si tratta di una valutazione autosufficiente ai fini del formulato giudizio di colpevolezza perché tiene conto di una pluralità di indici che la giurisprudenza ha stimato idonei per dimostrare la detenzione per uso non personale della sostanza stupefacente.

Ed infatti il ricorrente contesta la circostanza che, insieme alla droga, non siano stati rinvenuti involucri, strumenti per il suo confezionamento nonché sostanze da taglio e che si potesse desumere la detenzione a fini di spaccio dalle modalità di conservazione e dalla rinvenuta presenza di uno strumento di pesatura.

La prima affermazione è ininfluente (non essendo necessario utilizzare sostanze da taglio per spacciare gli stupefacenti) e la seconda è erronea perché i Giudici del merito hanno fondato il loro convincimento in ordine all’attività di spaccio posta in essere dal ricorrente sulla quantità della sostanza detenuta, sulla sua parcellizzazione in quattro panetti e sul rinvenimento di una pluralità di strumenti utilizzati per il confezionamento ed la conseguente suddivisione in dosi della sostanza e soprattutto di un bilancino di precisione, la cui sintomatica disponibilità è stata ritenuta, con motivazione priva di vizi logici e quindi sottratta al controllo di legittimità, elemento sintomatico della detenzione per fini di spaccio in quanto trattasi di un attrezzo solitamente usato dagli spacciatori e non anche da semplici assuntori di droga (Sez. 4, n. 2525 del 30/01/1996, Arseni, Rv. 204180).

Se è infatti vero che, in tema di detenzione di sostanza stupefacente, la destinazione allo spaccio rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie e tale specifica finalità della illecita detenzione deve essere provata dalla pubblica accusa, non potendosi far carico all’imputato dell’obbligo di provare la diversa destinazione, al solo uso personale, della sostanza stupefacente posseduta (Sez. 6, n. 26709 del 29/04/2003, Pezzella, Rv. 226276), tuttavia sia la prova della destinazione della droga ad uso personale, sia quella della destinazione allo spaccio, può essere tratta da qualsiasi elemento o dato indiziario che – con rigore, univocità e certezza – consenta di inferirne la sussistenza attraverso un procedimento logico adeguatamente fondato su corrette massime di esperienza (Sez. 4, n. 4614 del 13/05/1997, Montino, Rv. 207485).

Perciò, respinto il secondo motivo, il primo è assorbito ed ricorso è infondato, seguendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *