Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 10 ottobre 2016, n. 42744

Nel caso di presunta violazione fiscale nel rilascio di biglietti omaggio per il Gran premio di Formula 1 di Monza il sequestro preventivo va effettuato tenendo conto del controvalore nominale dei biglietti detraendo la quota esente del cinque per cento

 

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 10 ottobre 2016, n. 42744

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIALE Aldo – Presidente
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere
Dott. MANZON Enrico – Consigliere
Dott. GENTILI Andrea – rel. Consigliere
Dott. ANDRONIO Alessandro Mar – Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del Tribunale di Monza del 18 aprile 2015;

letti gli atti di causa, ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. MAZZOTTA Gabriele, il quale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della ordinanza impugnata;

sentita, altresi’, per il ricorrente, l’avv.ssa (OMISSIS), del foro di Varese, in sostituzione dell’avv. (OMISSIS), del Foro di Monza, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale di Monza ha confermato, in sede di appello, il provvedimento col quale il Gip di tale sede giudiziaria aveva rigettato la richiesta di dissequestro parziale presentata da (OMISSIS), nella qualita’ di direttore generale della (OMISSIS) Spa, societa’ che ha in gestione l'(OMISSIS), dei beni gia’ oggetto del provvedimento di sequestro preventivo adottato dal citato Gip in data 9 luglio 2014 nel corso delle indagini a carico del (OMISSIS) e di tale (OMISSIS), a sua volta Presidente della (OMISSIS) sino al 22 ottobre 2010, ed aventi ad oggetto la commissione da parte dei predetti del reato di cui agli articoli 110, 81 cpv. c.p., e Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 4, relativamente agli anni di imposta 2008 e 2009 e articoli 48 e 81 cpv. c.p., e Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 4, relativamente agli anni di imposta 2010 e 2011, contestati a carico del solo (OMISSIS), per avere nelle dichiarazioni d’imposta relative ai predetti anni indicato elementi attivi in misura sensibilmente inferiore a quelli reali, sottraendo, pertanto alla imposizione sul valore aggiunto i relativi considerevoli importi.

In estrema sintesi si e’ attribuito al prevenuto di avere omesso di indicare quali poste attive nelle dichiarazioni fiscali presentate negli anni indicati il controvalore dei biglietti offerti in omaggio in misura superiore alla quota esente pari al 5% della capienza dei singoli settori destinati al pubblico per la partecipazione agli eventi sportivi svoltisi nel predetto (OMISSIS), in tal modo sottraendo i predetti importi alla imposizione indiretta.

Ha proposto ricorso per cassazione il (OMISSIS), deducendo, in primo luogo, sotto il profilo della carenza del fumus commissi delicti la possibilita’ di qualificare la condotta posta in essere come violazione del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 4, posto che la stessa richiede per la sua esistenza che siano indicati in sede di dichiarazione dei redditi elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, laddove il ricorrente si sarebbe, invece, limitato a non indicare un valore meramente figurativo costituito dall’ammontare dell’ipotetico prezzo, evidentemente non percepito, dei biglietti offerti in omaggio oltre il limite di franchigia del 5% dei posti disponibili; ad avviso del ricorrente la omessa indicazione di elementi meramente virtuali non integrerebbe la fattispecie a lui contestata.

Quale secondo motivo di impugnazione il ricorrente ha dedotto la erroneita’, sotto il profilo della violazione di legge, del criterio adottato per la determinazione dell’entita’ delle entrate figurative omesse, contestando il criterio del controvalore dei biglietti ed indicando quale criterio valido quello di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 3, comma 3, e articolo 13, comma 2, lettera c), costituito dal valore delle spese sostenute dalla (OMISSIS) per la erogazione del servizio reso in favore degli spettatori non paganti.

In via ulteriormente gradata il ricorrente ha dedotto, la mancata applicazione del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 7, comma 2, il quale prevede una soglia di tolleranza del 10% fra le valutazioni estimative contenute nelle dichiarazioni e le somme corrette, dovendo ritenersi che la quantificazione degli elementi attivi da indicare in dichiarazione operata da parte della Guardia di finanza, ancorche’ frutto di un calcolo matematico, sia l’espressione di una valutazione discrezionale nella scelta degli elementi da prendere in considerazione ai fini delle predette operazioni matematiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ fondato e lo stesso, pertanto, va accolto, secondo le considerazioni che seguono.

Osserva, infatti, la Corte che deve preliminarmente scrutinarsi la eventuale incidenza in ordine alla presente fattispecie della intervenuta modifica al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 4, per effetto della entrata in vigore della disciplina sopravvenuta, introdotta tramite il Decreto Legislativo n. 158 del 2015.

Premesso, infatti, che il sequestro preventivo eseguito in danno dell’attuale ricorrente e’ stato adottato a seguito della contestazione provvisoria elevata nei suoi confronti ed avente ad oggetto, appunto, la violazione del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 4, per avere egli, in qualita’ di Direttore generale della (OMISSIS) Spa, societa’ che gestisce l'(OMISSIS) ed organizza le manifestazioni sportive che ivi si svolgono, con piu’ azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di evadere l’IVA indotto il legale rappresentante della detta societa’ ad indicare, nelle dichiarazioni di imposta relative agli anni 2010 e 2011, elementi attivi inferiori a quelli reali per importi, rispettivamente, pari ad Euro 2.224.292,40 ed ad Euro 2.046.372,95, va considerato che, per effetto della ricordata modificazione normativa apportata al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 4, la condotta di chi nelle dichiarazioni dei redditi ai fini IVA indichi elementi attivi inferiori a quelli reali e’ punibile solo in quanto l’ammontare della imposta evasa sia superiore, per ciascun anno e per ognuna della imposte evase, ad Euro 150.000,00 e che l’ammontare degli elementi attivi sottratti alla imposizione sia superiore, relativamente al singolo anno di imposta, al 10% del totale degli elementi attivi reali o sia, comunque, superiore ad Euro 3.000.000,00.

Il precedente testo legislativo prevedeva invece quale generale soglia di punibilita’ della condotta – realizzata la quale si poteva prescindere della incidenza percentuale dell’importo sottratto al calcolo della tassazione rispetto all’intero coacervo degli elementi positivi realizzati nel corso dell’anno di imposta, incidenza richiamata, d’altra parte, sia pure con riferimento alle sole valutazioni estimativa nella medesima percentuale indicata dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 4, anche dall’ora abrogato articolo 7, del medesimo Decreto Legislativo n. 74 – la somma di 2.000.000,00 di Euro.

Nel caso che interessa il Tribunale di Milano, di fronte al quale la questione era pervenuta in epoca anteriore alla entrata in vigore della indicata modifica legislativa, ha bensi’ dato atto che nei due anni cui si riferisce la provvisoria contestazione l’ammontare del valore sottratto al calcolo dell’imposta in ipotesi evasa fosse superiore ad Euro 2.000.000,00 ma nulla ha osservato in ordine alla incidenza percentuale di tale omessa dichiarazione rispetto all’intero valore imponibile.

Una siffatta indicazione e’, pero’, ad oggi, stante l’avvenuto innalzamento della soglia di generale punibilita’, assolutamente necessaria, ove l’importo sottratto a tassazione sia, come nel caso di specie inferiore ad Euro 3.000.000,00.

E’ pertanto doveroso che – in occasione dello scrutinio della ricorrenza degli elementi per la concessione del sequestro preventivo in relazione alla ipotizzata violazione del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, ricordato articolo 4, nel caso in cui l’ammontare delle somme sottratte alla tassazione sia inferiore ad Euro 3.000.000,00 – siano forniti elementi, sia pure caratterizzati, come suggerito dalla attuale fase cautelare del giudizio, dalla valenza solo indiziaria, tali da far ritenere che detto ammontare delle somme sottratte a tassazione sia comunque superiore al 10% dell’intero coacervo degli elementi attivi imponibili.

La circostanza che nell’occasione il Tribunale di Milano non abbia fornito alcun dato indirizzato a permettere la verifica della integrazione di siffatto elemento del reato provvisoriamente contestato comporta inevitabilmente la dichiarazione di annullamento della impugnata ordinanza, con rinvio al medesimo Tribunale che, in diversa composizione personale, riesaminera’ la fattispecie onde accertare, nei limiti della attuale cognizione, la ricorrenza del predetto dato, trattandosi di fattore fondamentale ai fini della verifica della sussistenza del fumus commissi delicti.

Va, peraltro, precisato che, nell’eseguire la predetta operazione, il Tribunale milanese potra’, correttamente, porre a base del proprio calcolo il controvalore nominale “normale” dei biglietti di accesso agli impianti dell'(OMISSIS) offerti in omaggio relativamente alle manifestazioni sportive ivi organizzati, detratta la quota esente del 5% di essi, secondo la previsione di cui alla normativa di settore.

Premesso che una siffatta metodica, essendo riferita a dati obbiettivi (cioe’ il valore normale dei biglietti concessi in omaggio per ciascuno dei settori riservato al pubblico ordinariamente pagante), costituisce una forma di accertamento non di tipo discrezionale valutativo ma di tipo reale (dovendosi cosi’ escludere la rilevanza nel caso in questione del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 7, comma 2, che, sebbene abrogato, come infra precisato, costituendo norma piu’ favorevole potrebbe essere astrattamente applicabile al caso di specie), va, ulteriormente, ricordato che a tenore del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 3, comma 5, non sono considerate prestazioni di servizi, suscettibili di costituire presupposto per l’applicazione della imposta sul valore aggiunto, le prestazioni relative agli spettacoli ed alle manifestazioni sportive rese ai possessori di titoli gratuiti per l’accesso ad esse limitatamente al contingente numerico di tali titoli di favore stabilito nella misura, appunto, del 5% della capienza massima di ogni settore dell’impianto sportivo nel quale si tiene la manifestazione in questione.

Dovendosi infatti desumere da quanto sopra che, oltre siffatta quota, la manifestazione sportiva tenutasi nel territorio dello Stato va considerata una prestazione di servizi, suscettibile di costituire, ai sensi del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 1, presupposto per la imposizione indiretta sul valore aggiunto, va considerato che corretto termine di riferimento per la determinazione dell’imponibile sul quale calcolare la imposta e’ costituito dal controvalore, nominale, relativo ai biglietti di favore emessi in eccesso rispetto alla predetta quota esente del 5%.

Non ha rilievo considerare che siffatto importo, proprio per la natura gratuita dei titoli di accesso in tal modo emessi, non ha costituito un reddito ne’ tantomeno un’entrata per il soggetto debitore di imposta.

E’, infatti, evidente che in tale caso il legislatore ha inteso – anche al fine di prevenire la facile elusione della relativa imposizione tributaria, che potrebbe verificarsi laddove, attraverso il rilascio di ingenti quantita’ di biglietti di favore, fosse possibile abbattere sensibilmente il valore imponibile sottoporre a tassazione non l’entrata finanziaria conseguita (fenomeno, peraltro, caratteristico delle ipotesi di imposizione fiscale diretta) ma l’astratto valore della prestazione eseguita, a prescindere dal fatto che siffatto valore si sia o meno tramutato in una effettiva entrata finanziaria (in cio’ non entrando in contraddizione, peraltro, con la natura indiretta della imposta di cui si tratta).

P.Q.M.

Annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Monza

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