Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 10 ottobre 2016, n. 42737

È illegittimo il diniego della sospensione condizionale della pena sul rilievo che la prosecuzione dello stato detentivo favorirebbe un percorso virtuoso di revisione critica della pregressa condotta criminale che invece la concessione impedirebbe

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 10 ottobre 2016, n. 42737

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMORESANO Silvio – Presidente
Dott. DI NICOLA Vito – rel. Consigliere
Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere
Dott. GAI Emanuela – Consigliere
Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato in (OMISSIS);

avverso la sentenza del 02-10-2015 della Corte di appello di Roma;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;

udito il Procuratore Generale in persona del dott. Paolo Canevelli che ha concluso per l’annullamento con rinvio limitatamente alla concedibilita’ del beneficio della non menzione. Rigetto nel resto;

udito per il ricorrente l’avvocato (OMISSIS) che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS) ricorre per cassazione, impugnando la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia del Tribunale che, a seguito del giudizio abbreviato, lo aveva dichiarato colpevole dei reati ascrittigli (violenza sessuale continuata) e, ritenuta l’ipotesi attenuata di cui all’articolo 609 bis c.p., comma 3, riconosciuta la continuazione tra i vari episodi, riconosciuta la sussistenza delle circostanze attenuanti di cui all’articolo 62 bis c.p., equivalenti all’aggravante contestata, applicato l’aumento per la continuazione, lo aveva condannato, con la diminuente del rito, alla pena di anni due di reclusione, con l’applicazione delle pene accessorie dell’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela e alla curatela, dell’interdizione perpetua da qualsiasi incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonche’ da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori, dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata della pena.

2. Per l’annullamento dell’impugnata sentenza il ricorrente solleva, tramite il difensore, due motivi di gravame, qui enunciati ai sensi dell’articolo 173 disp. att. c.p.p., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce l’erronea applicazione della legge penale (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), in relazione agli articoli 133,163, 164 e 175 c.p.).

Assume che la Corte di appello, pur in presenza di chiari elementi che deponevano per la doverosita’ della concessione dei benefici di legge e in assenza di elementi di segno contrario, ha rigettato la richiesta.

In particolare, la Corte ha giustificato il diniego sostenendo di non poter effettuare un giudizio prognostico relativo alla futura astensione da condotte delittuose da parte dell’imputato e ritenendo utile al “virtuoso percorso di recupero” svolto dall’imputato stesso che la pena seguitasse ad esplicare i suoi effetti come monito per il comportamento futuro.

Cosi’ argomentando, la Corte di appello, secondo il ricorrente, sarebbe incorsa nel vizio denunciato perche’, pur in presenza di un quadro probatorio (cosi’ come rappresentato nella stessa sentenza) costituito esclusivamente da elementi che deponevano per la concessione dei benefici e privo di elementi di segno contrario, ha negato la concessione degli invocati benefici sulla base di un mero timore relativo alla futura condotta del (OMISSIS) che non ha trovato riscontri nel processo e, anzi, e’ risultato smentito dalle stesse affermazioni sul comportamento dell’imputato contenute in sentenza.

Inoltre, osserva il ricorrente che sarebbe errata l’affermazione, contenuta in sentenza, secondo cui “una superficiale concessione (dei benefici) potrebbe ingenerare nel (OMISSIS) la convinzione dell’assenza di concrete conseguenze dalla commissione del fatto-reato, risolvendosi di fatto, in una vanificazione di tale virtuoso percorso di recupero”.

Infatti, affermare che il diniego dei benefici e’ utile al rafforzamento del percorso di recupero perche’ consentirebbe alla pena di esplicare tutti i suoi effetti afflittivi equivale a negare il beneficio per far si’ che la pena continui ad estrinsecare i suoi effetti. Allora, non vi e’ dubbio che quanto affermato dalla Corte territoriale rappresenti un’aperta violazione degli articoli 133, 163, 164 e 175 c.p., avendo la Corte distrettuale negato i benefici non tanto sulla base di una prognosi negativa rispetto alla futura astensione dalla commissione di reati, quanto sulla base dell’impossibilita’ di una siffatta valutazione, pur alla luce di un lunghissimo periodo di osservazione del detenuto ed in presenza di un quadro probatorio costituito da importanti elementi che deponevano per la concessione dei benefici e scevro da elementi di segno negativo.

A cio’ consegue, secondo il ricorrente, che, se anche fosse corretta l’affermazione della Corte territoriale in ordine all’impossibilita’ di formulare tale prognosi, l’imputato, in assenza della formulazione di una prognosi negativa sul punto, avrebbe comunque dovuto ottenere la concessione dei benefici invocati.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la mancanza, la manifesta illogicita’ e la contraddittorieta’ della motivazione su un punto decisivo per il giudizio risultante dal testo della sentenza e dagli atti processuali indicati nel corpo del ricorso, in relazione alla mancata concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e)).

Sostiene che la Corte territoriale, da un lato, ha obliterato tutte le circostanze fondamentali per la valutazione in ordine alla concessione dei benefici invocati e, dall’altro, ha fondato la propria decisione su illazioni prive di riscontro negli atti di causa e nettamente smentite dagli elementi probatori che la stessa Corte ha indicato all’interno della sentenza, avendo infatti affermato che “quanto al richiesto riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena (nonche’ della non menzione), trattasi di beneficio che deve essere ancorato ad un giudizio prognostico vero, non basato sulla pregressa incensuratezza…” ma, al tempo stesso, indicando due elementi che avrebbero dovuto, certamente, essere valutati ai fini della concessione dell’invocato beneficio (ossia il comportamento processuale del ricorrente sfociato in una piena, totale e immediata confessione ritenuta attendibile anche dal Giudice di primo grado nonche’ la conseguente e completa collaborazione con gli inquirenti, quale prova della piena resipiscenza da parte dell’imputato stesso, e il percorso di recupero svolto dal (OMISSIS) presso la comunita’ terapeutica, per un periodo complessivo di un anno e quattro mesi al momento in cui veniva emessa la sentenza del giudizio di appello).

Ulteriore elemento che, secondo il ricorrente, la Corte avrebbe trascurato, e’ costituito dalla giovanissima eta’ del ricorrente e, dunque, dalle ampie possibilita’ di recupero e reinserimento nel tessuto sociale, anche alla luce dell’avvenuta totale confessione e del volontario inserimento in un percorso di recupero psicologico, finalizzato proprio alla risoluzione dei problemi personali che erano alla base della condotta di reato.

Consegue da cio’, ad avviso del ricorrente, che l’argomento utilizzato dalla Corte di appello, in ordine al “giudizio prognostico vero”, sarebbe soltanto apparente, poiche’ limita arbitrariamente la propria valutazione alla sola incensuratezza, obliterando tutte le altre circostanze di segno positivo, elencate in sentenza, che deponevano chiaramente per la concessione della sospensione condizionale.

Ancora, l’asserita benevolenza, che il Giudice di appello ha attribuito alla giurisprudenza in tema di concessione della sospensione condizionale, integrerebbe, secondo il ricorrente, un ulteriore profilo di illogicita’ della motivazione, che si aggiunge all’affermazione anche in precedenza censurata secondo cui, pur trattandosi di soggetto che astrattamente avrebbe titolo per fruire del beneficio, l’esclusione del relativo riconoscimento rappresenta un valido contributo al rafforzamento nel reo, di quel processo virtuoso gia’ intrapreso di effettiva revisione critica della pregressa condotta criminale, nella prospettiva di una concreta e reale rieducazione del condannato, essendo del tutto illogica l’affermazione secondo la quale l’esclusione dei benefici rappresenterebbe un valido contributo nel processo di recupero del reo.

Pertanto, la Corte del merito avrebbe dovuto valutare i numerosi elementi esplicitamente riconosciuti nella stessa sentenza, relativi alla condotta processuale e al comportamento serbato dal prevenuto nel corso del lungo periodo di detenzione, e sulla base di cio’ decidere in ordine alla concessione degli invocati benefici. Invece, il Giudice di seconde cure, non solo non ha formulato alcuna prognosi, in ordine alla futura astensione dalla commissione di reati da parte dell’imputato, ma ha, addirittura, ignorato il buon comportamento tenuto dallo stesso durante tutta la carcerazione e il percorso di recupero svolto (pur avendolo definito “virtuoso”), giungendo a liquidare la questione, affermando che mar fosse impossibile formulare una prognosi in ordine alla futura astensione dalla commissione di reati.

Un ulteriore profilo di patente illogicita’ emergerebbe anche laddove nella sentenza impugnata si afferma che “una superficiale concessione (dei benefici) potrebbe ingenerare nel (OMISSIS) la convinzione dell’assenza di concrete conseguenze dalla commissione del fatto-reato, risolvendosi di fatto, in una vanificazione di tale virtuoso percorso di recupero”.

Obietta in proposito il ricorrente che, sul punto, sarebbe del tutto contraddittoria la motivazione perche’ in aperto contrasto con la realta’ processuale emergente dagli atti e dalla stessa sentenza.

Infatti, l’affermazione secondo cui il (OMISSIS) potrebbe trarre dalla concessione dei benefici la convinzione dell’assenza di conseguenze derivanti dalla commissione del fatto-reato e’ risultata del tutto smentita dalla avvenuta espiazione di gran parte della pena inflitta, avendo l’imputato gia’ espiato un anno e nove mesi di reclusione, sui due anni di pena irrogati dalla Corte d’appello, mantenendo un atteggiamento impeccabile e virtuoso, rispettando le prescrizioni del programma terapeutico e serbando un comportamento ineccepibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato sulla base del secondo motivo nei limiti e sulla base delle considerazioni che seguono.

2. I motivi di impugnazione, essendo tra loro strettamente connessi, possono essere congiuntamente esaminati.

2.1. E’ pregiudiziale un primo aspetto che attiene all’interesse sotteso nel caso di specie alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, posto che quest’ultima sarebbe medio tempore interamente espiata.

Sul punto, si registrano nella giurisprudenza di legittimita’ due indirizzi.

2.1.1. Secondo un primo orientamento, e’ illegittima la decisione con cui il giudice di merito disponga la sospensione condizionale di una pena detentiva completamente espiata, in quanto detto beneficio presuppone che la pena inflitta debba essere, in tutto o in parte, da espiare, senza la quale non puo’ svolgere la funzione assegnatagli dall’ordinamento (Sez. 5, n. 2787 del 22/10/2014, dep. 2015, A., Rv. 262582; Sez. 5, n. 23240 del 21/04/2011, Marinero, Rv. 250463; Sez. 4, n. 3619 del 26/02/1993, Giordano, Rv. 193650).

La conferma dell’indirizzo appena richiamato fonda su una duplice considerazione: per un verso, infatti, e’ lo stesso tenore letterale dell’articolo 163 c.p., che, nel far riferimento alla sospensione della “esecuzione della pena”, individua nell’irrogazione di una pena da eseguirsi il presupposto dell’istituto; per altro verso, l’istanza specialpreventiva, verso la quale e’ orientato l’istituto in esame, sarebbe frustrata da una sua applicazione svincolata dalla “esecuzione della pena” effettivamente oggetto della sospensione.

2.1.2. Secondo un altro orientamento, nella valutazione circa la concedibilita’ della sospensione condizionale della pena non ha rilievo ostativo il fatto che l’imputato abbia trascorso in stato di custodia cautelare un periodo quantomeno pari alla durata della pena detentiva irrogata, posto che questi ha comunque interesse ad ottenere il beneficio, sia ai fini della sua incidenza immediata sulla pena pecuniaria, sia ai fini della successiva estinzione del reato (Sez. 6, n. 31259 del 13/05/2009, Dander, Rv. 244681; Sez. 5, n. 1806 del 20/11/1991, dep. 1992, Aviano, Rv. 189540; Sez. 1, n. 9967 del 04/07/1984, Aiosa, Rv. 166647).

Secondo tale ultimo indirizzo il potere discrezionale concesso al giudice del merito di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena non e’ limitato dalla circostanza che l’imputato l’abbia di fatto scontata, potendo l’imputato stesso avere comunque interesse ad ottenere il beneficio della sospensione condizionale della pena sia ai fini dell’incidenza immediata di tale beneficio sulla pena pecuniaria ancora da assolvere, sia ai fini dell’estinzione del reato stesso (articolo 167 c.p.), in caso di non commissione, di un delitto nei termini stabiliti, sia, in caso contrario, ai fini dell’incidenza su altra eventuale pena, potendo egli liberarsi delle pene accessorie eventualmente conseguenti alla condanna.

2.1.3. Il Collegio ritiene condivisibile tale ultimo orientamento sia perche’ non appare conforme alla ratio dell’istituto precluderne l’operativita’ in tutti i casi in cui vi sia comunque una pena eseguibile (sia essa pecuniaria o in presenza di applicazione delle pene accessorie, espressamente ricomprese dall’articolo 166 c.p., comma 1, tra gli effetti della sospensione) e sia perche’ le finalita’ specialpreventive – che sono, al di la’ della crisi in cui versa l’istituto, tradizionalmente alla base della previsione codicistica de qua – permangono anche nell’ipotesi in cui la pena detentiva sia stata gia’ eseguita, in quanto la remora al compimento di futuri reati e’ data non solo dalla minaccia della revoca della sospensione, con conseguente eseguibilita’ della pena rimasta sospesa, ma anche dalla previsione – collegata ma ulteriore e, quindi, anche autonoma rispetto alla prima – della pretesa di un comportamento positivo, rientrante nella prognosi formulata, di astensione dalla commissione di reati in un arco temporale predeterminato dal quale consegue, ai sensi dell’articolo 167 c.p., l’estinzione del reato.

2.2. Nel caso in esame, la Corte territoriale e’ giunta alla conclusione di negare la concessione della sospensione condizionale della pena sul rilievo che, trattandosi di beneficio che deve essere ancorato ad un giudizio prognostico vero, la sospensione non puo’ semplicemente basarsi sulla pregressa incensuratezza.

Secondo la Corte territoriale l’atteggiamento tradizionalmente benevolo della giurisprudenza, incline alla concessione del beneficio, trovava la propria giustificazione nella necessita’ di evitare l’ingresso in carcere del soggetto, rischio evitato dall’attuale meccanismo della sospensione dell’esecuzione di cui al comma quinto dell’articolo 656 c.p.p. (ed il divieto di sospensione dell’esecuzione della pena previsto dall’articolo 656 c.p.p., comma 9, non si applica all’ipotesi di violenza sessuale attenuata di cui all’articolo 609 bis c.p., u.c.), con la conseguenza che, nel caso di specie, pur trattandosi di soggetto che astrattamente avrebbe titolo per fruire del beneficio, l’esclusione del relativo riconoscimento rappresenta un valido contributo al rafforzamento, nel reo, di quel processo virtuoso (gia’ intrapreso, ma sulla cui concreta efficacia non e’ apparso, alla Corte del merito, possibile formulare alcun giudizio prognostico), di effettiva revisione critica della pregressa condotta criminale, nella prospettiva di una concreta e reale rieducazione del condannato (laddove una superficiale concessione potrebbe ingenerare nel (OMISSIS) la convinzione dell’assenza di concrete conseguenze dalla commissione del fatto-reato, risolvendosi, di fatto, in una vanificazione di tale virtuoso percorso di recupero).

Nel pervenire a tale conclusione, la Corte distrettuale e’ tuttavia entrata in collisione, come correttamente obietta il ricorrente, con il principio di diritto, al quale occorre dare continuita’, enunciato dalla giurisprudenza di legittimita’, secondo il quale, a norma del primo comma dell’articolo 164 cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale della pena puo’ essere negato soltanto se il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell’articolo 133 stesso codice, presume che il colpevole non si asterra’ dal commettere ulteriori reati (Sez. 3, n. 11349 del 05/11/1984, Vuoso, Rv. 167196).

Quindi e’ illegittimo il diniego del beneficio sul rilievo che la prosecuzione dello stato detentivo favorirebbe un percorso virtuoso di revisione critica della pregressa condotta criminale, che invece la concessione del beneficio impedirebbe, perche’ l’approdo cui e’ giunta la Corte d’appello e’, per un verso, disallineato rispetto ai presupposti richiesti dalla legge penale per la concessione del beneficio e, per altro, e’ fondato su un parametro che, desunto dall’esecuzione della custodia cautelare, attribuisce a quest’ultima finalita’ improprie e non sovrapponibili rispetto alle dinamiche dell’esecuzione penale.

Al di la’ del pur segnalato vizio infratestuale di contraddittorieta’ della motivazione, laddove la sentenza impugnata da’ atto che trattasi di “soggetto che astrattamente avrebbe titolo per fruire del beneficio”, le coordinate normative che presiedono alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena si risolvono nel giudizio prognostico che il giudice deve esprimere, come richiesto dalla legge, sul comportamento futuro dell’imputato di astensione dalla commissione di futuri reati, giudizio prognostico che deve essere formulato prendendo in considerazione tutte le circostanze indicate dall’articolo 133 c.p. (Sez. 3, n. 38678 del 03/06/2014, Caribotti, Rv. 260660).

Su quest’ultimo aspetto, la giurisprudenza di legittimita’ appare, a prima vista, non univoca, essendo stato affermato, anche recentemente, che il giudice di merito, nel valutare la concedibilita’ del beneficio, non ha l’obbligo, in tema di sospensione condizionale della pena, di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell’articolo 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo della sospensione (Sez. 2, n. 37670 del 18/06/2015, Cortopassi, Rv. 264802; Sez. 2, n. 19298 del 15/04/2015, Di Domenico, Rv. 263534; Sez. 3, n. 30562 del 19/03/2014, Avveduto, Rv. 260136; Sez. 3, n. 6641 del 17/11/2009, dep. 2010, Miranda, Rv. 246184; Sez. 4, n. 9540 del 13/07/1993, Scalia, Rv. 195225; Sez. 1, n. 6239 del 12/07/1989, dep. 1990, Palamara, Rv. 184181), tanto sul rilievo che il giudizio prognostico sulla futura commissione di reati puo’ essere ragionevolmente tratto anche dall’analisi di alcuni dei parametri indicati dall’articolo 133 c.p., che si presentino tuttavia ostativi, per la intensita’ della indicazione negativa che da essi promana, alla concessione della sospensione condizionale della pena. Il giudizio prognostico richiede infatti una valutazione sul futuro comportamento dell’imputato che puo’ essere tratto da dati connotati di tale pregnanza da configurarsi come ostativi rispetto ad ogni possibile sviluppo positivo dei comportamenti dell’imputato.

E’ stato tuttavia anche affermato che, ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena, la prognosi richiesta dalla legge sul comportamento futuro dell’imputato deve prendere in considerazione tutte le circostanze indicate dall’articolo 133 c.p., con riguardo alla personalita’ complessiva dell’imputato stesso e cio’ nell’ottica della specifica funzione attribuita dalla legge (in armonia con l’articolo 27 Cost.) alla sospensione condizionale della pena e che e’ quella di perseguire una messa alla prova sotto lo stimolo, non trascurabile, della revoca del beneficio in caso di recidiva (Sez. 1, n. 2171 del 15/05/1992, Florio, Rv. 191457).

E’ stato infatti ritenuto che la sospensione condizionale della pena ha anche una funzione specialpreventiva ossia la funzione di incoraggiare i propositi di ravvedimento del reo, ragione per cui essa puo’ pure servire a distogliere in futuro il condannato dal reiterare il reato (Sez. 1, n. 5349 del 13/04/1993, Speziale, Rv. 194215).

La conseguenza e’ che, secondo questa impostazione, il giudice deve, per correttamente pervenire al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, avere riguardo ai criteri indicati dall’articolo 133 c.p., che, non a caso, e’ disposizione espressamente richiamata dall’articolo 164 c.p., ai fini della formulazione del giudizio prognostico di non recidivita’.

Pertanto il giudice del merito, nell’esprimere la prognosi in ordine all’attitudine dell’imputato a commettere o meno ulteriori reati non puo’ trascurare, dovendo dare conto dell’uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge, le circostanze che, indicate nell’articolo 133 c.p., depongono per la formulazione di una prognosi positiva, fermo restando che, per la formulazione di un giudizio compiuto sulla personalita’ dell’imputato, il giudice puo’ ancorare, con logica ed adeguata motivazione, la prognosi sfavorevole sulla base di altri indici, pure desunti dall’articolo 133 c.p., che possono ritenersi, anche isolatamente considerati, indicativi della propensione dell’imputato alla reiterazione di reati.

Nella sostanza, il secondo indirizzo non e’ nettamente in contrasto con il primo, ammettendo che il giudizio prognostico negativo puo’ essere desunto dall’indicazione di uno o piu’ elementi richiamati nell’articolo 133 c.p., ritenuti prevalenti in senso ostativo alla concessione del predetto beneficio, purche’ il giudice dia conto, con adeguata motivazione priva di vizi di manifesta illogicita’, di tale prevalenza, qualora ai primi se ne contrappongano altri che farebbero propendere per un diverso esito, dovendosi il giudizio prognostico risolvere in una sintesi che, per essere compitamente espressa ai fini della formulazione della prognosi in ordine alla ripetizione criminosa, deve prendere in considerazione, anche per espressa previsione di legge, i criteri previsti dall’articolo 133 c.p., rilevanti nel caso di specie.

Ai sensi, infatti, dell’articolo 164 c.p., comma 1, “la sospensione condizionale della pena e’ ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate dell’articolo 133, il giudice presume che il colpevole si asterra’ dal commettere ulteriori reati”.

3. La Corte di appello ha inoltre negato la concessione anche del beneficio della non menzione della condanna sulla base dei medesimi presupposti, parimenti errati, in base ai quali ha negato la concessione della sospensione condizionale della pena, senza tenere peraltro conto che i due benefici, previsti da due diverse disposizioni di legge (articoli 163 e 175 c.p.), hanno natura e scopi diversi, muovendo la sospensione condizionale della pena da un connotato in senso specialpreventivo riservato ai “delinquenti primari” condannati a pena detentiva breve, mentre la non menzione della condanna tende a limitare gli effetti della condanna sul piano dei rapporti sociali, evitando che essa sia resa nota, con conseguente senso di repulsione e diffidenza verso il condannato e correlativo pregiudizio.

Tant’e’ che la presunzione che il colpevole si asterra’ dal delinquere e’ richiesta solo per l’applicazione della sospensione condizionale della pena e non necessariamente anche per la non menzione della condanna, beneficio comunque concedibile in base alla valutazione delle circostanze indicate dall’articolo 133 c.p..

Nella sostanza, manca, dunque, una reale motivazione in ordine ai criteri seguiti dal Giudice del merito per negare anche il beneficio di cui all’articolo 175 c.p..

4. Consegue pertanto l’annullamento dell’impugnata sentenza limitatamente alla concedibilita’ all’imputato della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna ed il giudice del rinvio, nel riesaminare le suddette questioni, si atterra’ ai seguenti principi di diritto:

“la sospensione condizionale della pena puo’ essere negata soltanto se il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell’articolo 133 stesso codice, presume che il colpevole non si asterra’ dal commettere ulteriori reati, con la conseguenza che e’ illegittimo il diniego del beneficio sul rilievo che la prosecuzione dello stato detentivo favorirebbe un percorso virtuoso di revisione critica della pregressa condotta criminale, che invece la concessione del beneficio impedirebbe”;

“il giudizio prognostico negativo, in ordine al diniego di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, puo’ essere anche desunto dall’indicazione di uno o piu’ elementi richiamati nell’articolo 133 c.p., ritenuti prevalenti in senso ostativo alla concessione del predetto beneficio, purche’ il giudice dia conto, con adeguata motivazione priva di vizi di manifesta illogicita’, di tale prevalenza, qualora ai primi se ne contrappongano altri che fanno propendere per un diverso esito, dovendo il giudizio prognostico risolversi in una sintesi che, per essere compitamente espressa ai fini della formulazione della prognosi in ordine alla ripetizione criminosa, deve prendere in considerazione, anche per espressa previsione di legge, i criteri previsti dall’articolo 133 c.p., rilevanti nel caso di specie e non soltanto quelli ritenuti prevalenti, dovendo il giudizio di prevalenza essere logicamente ed adeguatamente motivato per consentire il controllo sull’uso del potere discrezionale esercitato dal giudice del merito per concedere o per negare il beneficio”;

“siccome il beneficio della non menzione della condanna e quello della concessione della sospensione condizionale della pena hanno natura e scopi diversi, e’ viziata per difetto di motivazione la sentenza che ometta di indicare le ragioni del diniego del primo beneficio ritenendolo assorbito, puramente e semplicemente, dalle ragioni indicate per il diniego del secondo”.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla concedibilita’ dei benefici di legge e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge

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