Corte di Cassazione, sezione IV penale, sentenza 10 ottobre 2016, n. 42750

Il nesso tra cosa e reato, rilevante ai fini della confisca di un veicolo con il quale sono state trasportate quantità di sostanze stupefacenti, non ricorre quando il veicolo non è interessato da particolari accorgimenti o modifiche strutturali, e risulti essere stato solo occasionalmente utilizzato per l’attività di trasporto di quantitativi non particolarmente ingenti (tali da non consentirne il trasporto a mano), non potendo esso qualificarsi come mezzo indispensabile ai fini della commissione del reato e non ricorrendo quindi il presupposto indefettibile della confisca rappresentato dalla pericolosità intrinseca della cosa

Suprema Corte di Cassazione

sezione IV penale

sentenza 10 ottobre 2016, n. 42750

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROMIS Vincenzo – Presidente
Dott. D’ISA Claudio – Consigliere
Dott. CAPPELLO Gabriella – Consigliere
Dott. TANGA Leonardo – rel. Consigliere
Dott. CENCI Daniele – Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 2286/2015 del 24/11/2015, del Tribunale di Teramo;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Leonardo Tanga;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TOCCI Giuseppe Stefano, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 2286/2015 del 24/11/2015, il Tribunale di Teramo applicava ad (OMISSIS), la pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed Euro 4.000,00 di multa, e disponeva la confisca e distruzione dello stupefacente in giudiziale sequestro e la confisca dell’autovettura Volkswagen Golf targata (OMISSIS), di proprieta’ dell’ (OMISSIS), in relazione al reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 4.

2. Avverso tale sentenza, propone ricorso per cassazione (OMISSIS), personalmente, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1):

I) violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all’articolo 240 c.p.. Deduce che il Giudice non ha offerto alcuna motivazione a supporto della confisca del mezzo, limitandosi a riferire che l’eventuale restituzione del veicolo all’avente diritto consentirebbe al medesimo la commissione di reati dello stesso tipo ad un prossimo futuro. Afferma che il provvedimento di confisca implica l’esistenza di uno specifico nesso (nella specie insussistente) tra l’oggetto e la commissione del reato, affinche’ non si arrivi a privare un individuo di un bene la cui disponibilita’ e’ lecita previo accertamento della esistenza (o meno) di artifizi, modifiche, o accorgimenti tali da predisporre il veicolo per il trasporto occulto della sostanza; nella fattispecie concreta l’hashish era stato occultato sotto il sedile senza che vi fosse alcuna manipolazione o particolare accorgimento sia per l’occultamento che per il trasporto della droga e, quindi, il mezzo ha sempre conservato la sua funzionalita’ lecita e originaria, senza che vi sia mai stata una modifica strutturale tesa alla facilitazione della commissione del reato.

2.1. Con memoria pervenuta il 15/09/2016, il difensore fiduciario (successivamente nominato), avv. (OMISSIS), del Foro di Fermo, ha ribadito e corroborato i motivi del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso e’ fondato.

4. L’autovettura di cui nella specie e’ stata disposta la confisca certamente non puo’ essere considerata come cosa assoggettabile a confisca obbligatoria, ex articolo 240 cpv. c.p., non trattandosi ne’ del prezzo del reato contestato ne’ di un bene la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce reato.

4.1. Essa, in ipotesi, potrebbe essere assoggettabile a confisca facoltativa, quale cosa servita alla commissione del reato (trasporto di sostanze stupefacenti), ex articolo 240 c.p., comma 1, a condizione pero’ che fosse stato accertato uno specifico, strutturale e non occasionale nesso strumentale tra la res e il reato (cfr. sez. 6, n. 13176 del 29/03/2012, Rv. 252591), il che e’ da escludere nel caso di specie, atteso che non risulta che nell’automezzo sia stato creato un apposito vano occulto comportante una modifica strutturale del mezzo o che le sostanze siano state ivi precedentemente celate con l’uso di accorgimenti insidiosi (cfr. sez. 6, n. 13176 del 29/03/2012, Rv. 252591).

4.2. Va allora ribadito il principio di diritto per cui il nesso tra cosa e reato, rilevante ai fini della confisca di un veicolo con il quale sono state trasportate quantita’ di sostanze stupefacenti, non ricorre quando il veicolo non e’ interessato da particolari accorgimenti o modifiche strutturali, e risulti essere stato solo occasionalmente utilizzato per l’attivita’ di trasporto di quantitativi non particolarmente ingenti (tali da non consentirne il trasporto a mano), non potendo esso qualificarsi come mezzo indispensabile ai fini della commissione del reato e non ricorrendo quindi il presupposto indefettibile della confisca rappresentato dalla pericolosita’ intrinseca della cosa (cfr. sez. 6, n. 24756 del 01/03/2007, Rv. 236973).

4.3. Nel caso che occupa, la motivazione della confisca dell’autovettura e’, di conseguenza, palesemente insufficiente, per cui la sentenza dev’essere annullata con rinvio, per nuova deliberazione in ordine alla confisca dell’autovettura in oggetto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione concernente la confisca dell’auto e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Teramo

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