Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza 10 ottobre 2016, n. 42753

In caso di procedimento per bancarotta l’imputato non può mettere in discussione l’avvenuta dichiarazione di fallimento sostenendo di essere un piccolo imprenditore

Suprema Corte di Cassazione

sezione V penale

sentenza 10 ottobre 2016, n. 42753

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FUMO Maurizio – Presidente
Dott. DE BERARDINIS Silvan – rel. Consigliere
Dott. SAVANI Piero – Consigliere
Dott. PEZZULLO Rosa – Consigliere
Dott. LIGNOLA Ferdinando – Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 12007/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 28/04/2014;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/02/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mauro Pinelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 28.4.14 la Corte di Appello di Napoli pronunziava la riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Torre Annunziata in data 26.2.10 a carico di (OMISSIS),ritenuto responsabile del reato di cui all’articolo 216, comma 1, nn. 1) e 2), e Regio Decreto n. 267 del 1942, articolo 219, e – previa concessione delle attenuanti generiche,riduceva la pena ad anni due di reclusione,confermando nel resto l’appellata sentenza.

Secondo la rubrica era contestato all’imputato, nella qualita’ di titolare di ditta individuale, della quale era stato dichiarato il fallimento con sentenza del Tribunale in data 24/3/2005 – il reato di bancarotta documentale, per aver distrutto o occultato le scritture contabili, o averle tenute in modo tale da precludere la ricostruzione del patrimonio dell’impresa, annotando in riferimento all’anno 2004, vendite sottocosto, in assenza di documentazione di tali affari; nonche’ la bancarotta per distrazione dei beni (merce non rinvenuta in sede di inventario del valore di Euro 45.402,00) e del ricavato della vendita di beni della ditta, compresa la somma ricavata dalla cessione del punto vendita per Euro 6.000,00 – (in data 24-3-2005-).

– Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo:

1 – violazione e falsa applicazione della legge penale, in relazione alla applicazione della L. Fall., articolo 216, e la mancata valutazione di elementi di prova, ritenuti decisivi.

Il ricorrente richiamava sul punto quanto aveva rappresentato al giudice di appello, specificando l’iter della vicenda della ditta individuale, istituita nel 1991, per svolgere attivita’ di vendita al dettaglio di generi alimentari, nel punto di vendita sito in (OMISSIS).

Evidenziava peraltro che l’imputato,in data 30.11.2001, aveva aperto altro esercizio commerciale per la vendita di ortaggi, in (OMISSIS), ed aveva ceduto il primo punto vendita a tale (OMISSIS), in data 11.12.2003.

Precisava di aver comunicato alla Agenzia delle Entrate la cessazione di ogni attivita’ commerciale in data 31.12.2003 – e che il fallimento era stato dichiarato con sentenza del 24.3.2005.

Rilevava altresi’ che il curatore,recatosi presso il recapito della ditta individuale aveva trovato il negozio, gia’ adibito alla vendita di salumi, chiuso ed aveva assunto informazioni recandosi presso l’imputato,che si era reso disponibile onde era stato redatto l’inventario a cui si riferiva la relazione redatta L. Fall., ex articolo 33.

Il ricorrente censurava inoltre la sentenza osservando che il giudice di merito avrebbe dovuto accertare se l’imputato potesse essere qualificato come “piccolo imprenditore”, come tale esente dalla dichiarazione di fallimento,in applicazione della L. n. 5 del 2006.

2 – violazione di legge, in ordine alla applicazione della ipotesi di bancarotta per distrazione, rilevando la carenza della motivazione.

Il ricorrente al riguardo rilevava che i giudici di merito si erano limitati ad evidenziare il mancato rinvenimento dei beni strumentali della impresa e della somma di denaro frutto di cessione di azienda, senza dare conto adeguatamente degli elementi dai quali veniva desunta la responsabilita’ dell’imputato.

Anche per la bancarotta documentale, la difesa riteneva carente la motivazione,in riferimento alla sussistenza del dolo.

3 – nullita’ della sentenza per difetto di motivazione, evidenziando che il provvedimento era motivato per relationem essendo stata modificata solo l’entita’ della pena;la difesa rilevava inoltre l’assenza di elementi dai quali desumere il dolo della condotta distrattiva,evidenziando che dalla relazione del curatore fallimentare si desumeva che l’imputato si era trovato in un momento di crisi finanziaria, per cui era stato costretto a chiudere un esercizio commerciale, ed a realizzare la cessione del punto vendita,mentre la somma ricavata da tale atto (pari ad Euro 6.000,00) era stata destinata al fabbisogno familiare, come rappresentato dall’imputato al giudice di merito.

4 – violazione di legge, inerente alla applicazione dell’ipotesi di bancarotta documentale, per carenza dell’elemento psicologico del reato.

5 – insufficienza degli elementi di prova e carenza della motivazione.

Il ricorrente sosteneva la mancanza dell’elemento psicologico del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, richiamando quanto aveva dichiarato l’imputato al curatore (fl. 14 del ricorso), evidenziando peraltro che il ricorrente era al tempo detenuto agli arresti domiciliari ed impossibilitato a svolgere attivita’ lavorativa,per provvedere al sostentamento del nucleo familiare.

Inoltre articolava rilievi sullo stato patrimoniale della ditta accertato dal curatore, evidenziando che era stato regolarmente retribuito l’unico dipendente e non erano stati emessi assegni privi di provvista (secondo quanto dimostrato dalla testimonianza dell’incaricato di tenere la contabilita’).

In base a tali elementi, la difesa rilevava che l’imputato aveva agito al fine di proseguire nell’attivita’ commerciale, e che il fallimento si era verificato per il mancato soddisfacimento di due soli creditori.

6 – per quanto riguarda i beni non rinvenuti, la difesa rilevava che all’epoca dell’inventario il curatore aveva trovato i locali vuoti in quanto erano nella disponibilita’ del nuovo titolare e, d’altra parte la ditta dell’imputato aveva cessato ogni attivita’ da undici mesi.

Rilevava inoltre che era stata acquisita denuncia, resa dalla moglie del (OMISSIS), per un furto (avvenuto tra il 2.3.2005 ed l’11.4.2005), di beni sottratti da locale cantina.

Altri beni non rinvenuti erano in pessime condizioni, al momento del rilascio del locale commerciale.

Per tali motivi la difesa chiedeva l’annullamento dell’impugnata sentenza con pronunzia di formula assolutoria.

RILEVATO IN DIRITTO

Il ricorso risulta privo di fondamento.

Premesso che in tema di bancarotta, la dichiarazione di fallimento, una volta che abbia acquistato il carattere della irrevocabilita’, costituisce un dato definitivo e vincolante sul quale non possono piu’ sorgere questioni non collegate alla produzione formale della prova della sua giuridica esistenza. (Cass. Sez. 5 n. 4427 del 15-4-1998 – RV211139 -), va rilevato che secondo quanto stabilito da questa Corte in tema di reati fallimentari,le procedure concorsuali e penali avviate prima della data di entrata in vigore della L. n. 5 del 2006, che ha modificato la nozione di piccolo imprenditore contenuta nella L. Fall., articolo 1, comma 2, restano assoggettati alla legge fallimentare previgente,anche per quanto attiene alla identificazione del soggetto assoggettabile al fallimento ed alla nozione di piccolo imprenditore,considerato che la L. n. 5 del 2006, articolo 150, detta una chiara disciplina transitoria per la quale i ricorsi per dichiarazione di fallimento e le domande di concordato fallimentare depositate prima dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 5 del 2006, nonche’ le procedure di fallimento e di concordato fallimentare pendenti alla stessa data,sono definiti secondo la legge anteriore (v. Cass. Sez. 5, n. 19297 del 17-5-2007 – RV237025-).

Va altresi’ evidenziato il principio sancito dalle Sezioni Unite, con sentenza n. 19601 del 15.5.2008 – Niccoli, ove si e’ stabilito che il giudice penale investito del giudizio relativo a reati di bancarotta Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, ex articolo 216 e ss., non puo’ sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento,quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza dell’impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilita’ dell’imprenditore, sicche’ le modifiche apportate al Regio Decreto n. 267 del 1942, articolo 1, dal Decreto Legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, e dal Decreto Legislativo 12 settembre 2007, n. 169, non esercitano influenza ai sensi dell’articolo 2 c.p., sui procedimenti penali in corso (nello stesso senso Cass. Sez. 5, 2/3/2009, n. 9279, e Sez. 5, 16/10/2009, n. 40404-).

Sono pertanto prive di fondamento le deduzioni difensive inerenti alla mancata verifica da parte del giudice di merito, della esistenza dei presupposti di legge per ritenere ascrivibile all’imputato la qualifica di “piccolo imprenditore”.

2. Ugualmente infondato e’ il secondo motivo,dato che dal testo del provvedimento impugnato e’ dato desumere che il giudice di appello ha reso conto, con adeguata motivazione, dell’esistenza di prove della responsabilita’ dell’imputato, dal momento che risulta evidenziata la condotta distrattiva, desunta dal mancato reperimento dei beni della impresa,del quale l’imputato non risultava aver fornito valide giustificazioni, e – per quanto riguarda il ricavato dalla cessione della ditta, da quanto aveva riferito al curatore l’imputato affermando di aver destinato la somma ricavata dalla cessione dell’attivita’ commerciale al soddisfacimento delle necessita’ proprie e dei familiari; in tal senso risulta pertanto infondata la censura difensiva,della omessa valutazione di elementi favorevoli all’imputato.

La motivazione sul punto deve ritenersi rispondente ai canoni giurisprudenziali sanciti da questa Corte,atteso che integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione il fallito che utilizzi fondi dell’impresa, artificiosamente fatti figurare in contabilita’ come utili in realta’ inesistenti, al fine di onorare debiti personali (Sez. 5, n. 48520 del 6/10/2011 – RV251537 – va altresi’ menzionata Sez. 5, n. 38244 del 17/3/2004 – RV230340 – ove si afferma la configurabilita’ del reato di bancarotta postfallimentare, in riferimento alla utilizzazione di beni dell’impresa per il mantenimento del fallito e del suo nucleo familiare).

Anche per la bancarotta documentale va evidenziata l’infondatezza delle censure di carenza della motivazione,essendo specificato in sentenza che non erano state rinvenute le scritture contabili, e il giudice di merito ha desunto correttamente dal complesso delle risultanze che l’imputato – quale imprenditore individuale – era consapevole dell’obbligo che incombeva a tutela della massa dei creditori.

Si osserva in proposito che la Corte territoriale ha condiviso la motivazione resa dal primo giudice, ed in tal senso non si configura il difetto di motivazione.

In relazione a tale reato si evidenzia peraltro la genericita’ delle censure formulate dalla difesa che innanzi al giudice di appello si era limitata a chiedere l’assoluzione.

Per quanto concerne il dolo, si osserva che l’integrazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui alla seconda ipotesi della L. Fall., articolo 216, comma 1, n. 2, richiede il dolo generico,ossia la consapevolezza che la confusa tenuta della contabilita’ rendera’ o potra’ rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio, in quanto la locuzione in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari connota la condotta e non la volonta’ dell’agente, sicche’ e’ da escludere che essa configuri il dolo specifico. (Cass. Sez. 5, n. 21872 del 8-6-2010, RV247444-).

3. Il terzo motivo risulta inammissibile,sia perche’ meramente ripetitivo della tesi prospettata innanzi al giudice di appello sia perche’ la Corte territoriale ha reso congrua motivazione, sulla esistenza degli elementi che integrano la condotta distrattiva, secondo quanto gia’ considerato in precedenza.

Gli ulteriori rilievi difensivi, articolati con il quarto, quinto e sesto motivo, sono inammissibili in quanto le censure di carenza di motivazione sono formulate in fatto, proponendo la diversa interpretazione dei dati probatori, mentre la tesi del difetto di dolo si rivela manifestamente infondata alla stregua dei principi giurisprudenziali richiamati.

In conclusione si osserva che la sentenza impugnata rende adeguata motivazione nel disattendere le censure difensive inerenti alla mancanza di elementi dai quali desumere la prova dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale ascritti all’imputato.

Va pertanto pronunziato il rigetto del ricorso ed il ricorrente va condannato, come per legge, al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

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