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Suprema Corte di Cassazione

sezione III

ordinanza 5 ottobre 2015, n. 39868

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIALE Aldo – Presidente

Dott. FRANCO Amedeo – Consigliere

Dott. GRILLO Renato – rel. Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandro Mar – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso l’ordinanza n. 798/2013 TRIB. LIBERTA’ di REGGIO CALABRIA, del 08/04/2014;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

sentite le conclusioni del PG Dott. F. Salzano, rigetto del ricorso.

 

RITENUTO IN FATTO

 

1.1 Con ordinanza dell’8 aprile 2014 il Tribunale di Reggio Calabria – Sezione per il Riesame – rigettava l’appello proposto nell’interesse di (OMISSIS) avverso l’ordinanza emessa dalla Corte di Appello di Reggio Calabria in data 20 giugno 2013 con la quale era stata rigettata la richiesta di declaratoria della perdita di efficacia della misura cautelare carceraria disposta a carico del (OMISSIS) per decorrenza del termine ex articolo 297, comma 3 cod. proc. in relazione all’articolo 303, comma 1 stesso codice.

1.2 il Tribunale, pur avendo rilevato un rapporto di connessione qualificata tra i fatti oggetto delle due distinte ordinanze cautelari emesse nell’ambito di procedimenti diversi (tanto che il giudice di appello nel confermare la responsabilita’ del (OMISSIS), ha applicato l’istituto della continuazione tra i reati oggetto dell’ordinanza del GIP del Tribunale di Reggio Calabria del 15 dicembre 2009 e quelli oggetto della precedente ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Palmi del 31 gennaio 2008 tranne che per i reati di cui ai capi 49, 50 e 58), ha escluso l’applicabilita’ della norma processuale invocata in quanto la condotta per il reato associativo finalizzato al traffico degli stupefacenti oggetto del procedimento nell’ambito del quale era stata emessa la seconda ordinanza cautelare, si era protratta ben oltre la data dell’emissione del primo titolo custodiate.

1.3 Propone ricorso avverso la detta ordinanza l’imputato a mezzo del proprio difensore fiduciario lamentando l’inosservanza della norma processuale penale (articolo 297 c.p.p., comma 3), e rilevando, in particolare, la mancata verifica da parte del Tribunale della effettiva protrazione oltre la data della contestazione “aperta” e in specie oltre la data della prima ordinanza cautelare. Inoltre la difesa lamenta l’assoluta mancanza di motivazione da parte del Tribunale in merito alla retrodatazione di cui all’articolo 297 c.p.p., comma 3, in riferimento alle altre ipotesi di spaccio oggetto della seconda ordinanza.

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

 

1. Il ricorso e’ fondato nei termini che seguono.

2. In relazione al tema oggetto dell’ordinanza impugnata va ricordato che l’indirizzo di questa Corte Suprema in ordine all’applicabilita’ dell’istituto della contestazione a catena e della retrodatazione della decorrenza dei termini delle misure disposte con le ordinanze successive, prevista dall’articolo 297 c.p.p., comma 3, e’ nel senso che, qualora nei confronti di un imputato siano state emesse piu’ ordinanze cautelari per fatti diversi in relazione ai quali esiste una connessione qualificata (nella specie determinata dal vincolo di continuazione), opera la retrodatazione prevista dall’articolo 297 c.p.p., comma 3, anche rispetto ai fatti oggetto di un “diverso” procedimento, se questi erano desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio per il fatto o i fatti oggetto della prima ordinanza (cosi’ Sez. 6 21.1.2013 n. 50128, P.M. in proc. Pepa ed altri, Rv. 258500).

2.1 E’ stato anche affermato che nella ipotesi in cui siano state emesse nei confronti di un imputato piu’ ordinanze che dispongono la medesima misura cautelare per fatti diversi, commessi anteriormente all’emissione della prima ordinanza, legati da concorso formale, da continuazione o da connessione teleologia, la retrodatazione della decorrenza dei termini delle misure disposte con le ordinanze successive, prevista dall’articolo 297 c.p.p., comma 3, opera indipendentemente dalla possibilita’, al momento dell’emissione della prima ordinanza, di desumere dagli atti l’esistenza dei fatti oggetto delle ordinanze successive, e, a maggior ragione, indipendentemente dalla possibilita’ di desumere dagli atti l’esistenza degli elementi idonei a giustificare le relative misure (cosi’ S.U. 22.3.2005 n. 21857, P.M. in proc. Rahulia e altri, Rv. 231057).

2.2 Tuttavia, con riferimento alla ipotesi che la seconda ordinanza abbia per oggetto un delitto associativo teleologicamemte connesso con reati formanti oggetto di altra ordinanza di custodia cautelare emessa anteriormente, la giurisprudenza di questa Corte ha escluso la sussistenza del presupposto dell’anteriorita’ dei fatti oggetto della seconda ordinanza coercitiva, rispetto all’emissione della prima, nel caso in cui il provvedimento successivo riguardi un reato di associazione (nella specie, finalizzata al traffico di stupefacenti) e la condotta di partecipazione alla stessa si sia protratta dopo l’emissione della prima ordinanza (cosi’ Sez. 6 26.4.2007 n. 37952, D’Agostino, Rv. 237857; piu’ di recente, Sez. 6 , n. 31441 del 24/04/2012, Canzonieri, Rv. 253237; idem 3.4.2014 n. 15821, De Simone, Rv. 259771).

2.3 Perche’ si verifichi tale evenienza e’, dunque, necessario che la condotta di partecipazione all’associazione oggetto della seconda ordinanza cautelare, fermo il rapporto di connessione qualificata ex articolo 12 c.p.p., tra i fatti oggetto dei due procedimenti a carico del (OMISSIS), si sia protratta dopo l’emissione della prima ordinanza.

3. Se il richiamo a tali principi puo’ dirsi corretto nella fattispecie in esame, va anche osservato che la contestazione oggetto della seconda ordinanza, a proposito del delitto di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia di stupefacenti, risulta contestata dal gennaio 2007 con condotta attuale.

3.1 il Tribunale avrebbe dovuto verificare in ordine alla effettiva prosecuzione dell’attivita’ illecita anche in ambito associativo oltre la data di emissione della prima ordinanza custodiale ed anche in ordine della perfezione del reato associativo in tutti i suoi elementi oltre tale data.

Cio’ non e’ avvenuto non mancando poi di evidenziare che da parte del Tribunale nulla e’ stato specificato con riguardo alle altre ipotesi di reato diverse dalla condotta associativa in vista di una possibile scarcerazione parziale.

3.2 Ne deriva che l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria che, in applicazione dei principi di diritto enunciati da questa Corte dovra’ verificare la data effettiva di protrazione dell’attivita’ criminosa in relazione al reato associativo oggetto della seconda ordinanza custodiale rispetto alla data di emissione della prima ordinanza del 31 gennaio 2008.

4. Va disposta, ai sensi dell’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, la trasmissione di copia del presente provvedimento alla Direzione della Casa Circondariale ove il ricorrente trovasi ristretto.

 

P.Q.M.

 

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell’Istituto Penitenziario competente a norma dell’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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