CASSAZIONE

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 5 ottobre 2015, n. 39924

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AGRO’ Antonio – Presidente

Dott. PAOLONI Giacomo – Consigliere

Dott. CARCANO Domenico – Consigliere

Dott. PETRUZZELLIS Anna – Consigliere

Dott. MOGINI Stefan – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso proposto nell’interesse di

(OMISSIS), nato in (OMISSIS);

avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame di Milano il 15.4.2015;

visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;

udita la relazione del consigliere Dott. MOGINI Stefano;

udite le conclusioni del sostituto procuratore generale Dott. FRATICELLI Mario, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito l’Avv. (OMISSIS), difensore di fiducia del ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

 

RITENUTO IN FATTO

 

1. (OMISSIS) ricorre per mezzo del proprio difensore avverso l’ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale del Riesame di Milano ha accolto l’appello presentato dal p.m. nei confronti dell’ordinanza, emessa il 6.3.2015 dal g.i.p. del Tribunale di Varese, che aveva sostituito la misura cautelare della custodia in carcere a lui applicata per il reato di detenzione a fini di spaccio, in concorso con tre persone, di circa 108,42 grammi di cocaina pura con quella degli arresti domiciliari.

2. Il ricorrente censura l’ordinanza impugnata lamentando illogicita’, contraddittorieta’ e apparenza di motivazione in relazione alla ritenuta esclusiva adeguatezza della misura cautelare della custodia in carcere rispetto alle esigenze cautelari consistenti nel rischio di recidiva, essendo stato escluso il pericolo di inquinamento probatorio pure enunciato nell’ordinanza genetica ed avendo egli manifestato la volonta’ di definire il procedimento mediante rito alternativo. In particolare, il giudice dell’appello cautelare avrebbe pretermesso ogni motivazione circa il positivo comportamento tenuto dal ricorrente nel periodo di oltre tre mesi in cui si e’ trovato agli arresti domiciliari e circa l’insussistenza di attuali e concrete esigenze cautelari tutelabili unicamente con la misura ripristinata in sede di appello ex articolo 310 c.p.p.. Il 16 settembre 2015 e ancora in data odierna il ricorrente ha depositato documentazione.

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

 

3. Il ricorso e’ fondato e merita accoglimento, nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.

Il Tribunale ha richiamato in primo luogo le argomentazioni gia’ utilizzate nell’ordinanza a suo tempo resa sulla richiesta di riesame formulata da (OMISSIS) ex articolo 309 c.p.p.. Ha poi aggiunto che il mero decorso del tempo non e’ di per se’ elemento da cui poter desumere l’attenuazione delle esigenze cautelari.

Cosi’ argomentando, si e’ collocato nell’ambito di un indirizzo interpretativo consolidato, secondo cui “ai fini della sostituzione della misura della custodia cautelare carceraria con quella degli arresti domiciliari e comunque con altra meno grave, il mero decorso del tempo non e’ elemento rilevante, perche’ la sua valenza si esaurisce nell’ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia stessa, e quindi e’ soggetto alla necessita’ di essere considerato unitamente ad altri elementi idonei a suffragare la tesi dell’affievolimento delle esigenze cautelari” (ex multis, Sez. 2 , n. 45213 dell’8/11/2007, Lombardo, Rv. 238518). Il principio merita di essere confermato; occorre, pero’, rilevare che, ove il soggetto sia stato sottoposto , come nel caso di specie, alla piu’ afflittiva tra le misure cautelari per un tempo apprezzabile (oltre 10 mesi) e la custodia carceraria sia stata seguita da un’ulteriore restrizione domiciliare di congrua durata senza intervenute violazioni della misura, il richiamo al principio non deve risolversi nella pretermissione della valutazione del comportamento tenuto in stato di restrizione, nei limiti in cui da quella condizione sia possibile cogliere se la protrazione della misura cautelare abbia potuto e saputo fronteggiare il pericolo prospettato ed eventualmente attenuarne la portata, si’ da poter questo essere, per il futuro, contenuto da misure di coercizione meno afflittive. Il tempo trascorso in condizione di restrizione carceraria e domiciliare non puo’, in buona sostanza, essere un tempo del tutto “muto” per il giudice della cautela, dovendo questi interrogarsi su come quel tempo sia trascorso e sia stato vissuto dal soggetto in vinculis, seppure la detenzione cautelare non possa avere, ovviamente, alcuna vocazione di recupero sociale.

Il fatto nuovo, capace di dar senso al decorso del tempo ai fini di una revisione del giudizio cautelare, ben puo’ essere rintracciato nell’ambito del complessivo comportamento tenuto dall’interessato nella condizione di restrizione – particolarmente significativa potendo rivelarsi l’assenza di violazioni nel corso dell’applicazione della misura graduata – e in questa prospettiva detto comportamento puo’ atteggiarsi, al pari del fatto criminoso asseritamele commesso, come contesto oggettivo di proiezione del tratti della personalita’ rivelatori, in un giudizio unitariamente condotto, di una pericolosita’ che puo’ anche rivelarsi scemata (Sez. 1 , n. 24897 del 10.5.2013, Sisti).

La correzione, nel senso appena indicato, della rigidita’ dell’assunto dell’irrilevanza ex se del decorso del tempo si muove sulla falsariga di quanto stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte circa il rilievo che “il principio di proporzionalita’, al pari di quello di adeguatezza, opera come parametro di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenze ravvisabili nel caso concreto, tanto al momento della scelta e dell’adozione del provvedimento coercitivo, che per tutta la durata dello stesso, imponendo una costante verifica della perdurante idoneita’ della misura applicata a fronteggiare le esigenze che concretamente permangano o residuino, secondo il principio della minor compressione possibile della liberta’ personale” (SU, n. 16085 del 31/3/2011, P.M. in proc. Khalil, Rv. 249324).

L’ordinanza deve allora essere annullata con rinvio, per dare modo al giudice della cautela di compiere nuovo esame della vicenda posta alla sua cognizione alla luce del principio di diritto prima illustrato e del comportamento serbato in concreto dal ricorrente nel corso dell’applicazione a suo carico delle sopra richiamate misure restrittive.

 

P.Q.M.

 

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuova deliberazione al Tribunale di Milano.

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