Corte di Cassazione bis

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 6 ottobre 2015, n. 40126

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRANCO Amedeo – Presidente

Dott. AMORESANO Silvio – Consigliere

Dott. RAMACCI Luca – Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessio – rel. Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), n. (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del tribunale della liberta’ di ROMA in data 10/06/2015;

visti gli atti, il provvedimento denunziato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Alessio Scarcella;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Izzo G., che ha chiesto il rigetto del ricorso.

 

RITENUTO IN FATTO

 

1. Con ordinanza emessa in data 10/06/2015, depositata in data 15/06/2015, il tribunale della liberta’ di ROMA rigettava la richiesta di riesame proposta nell’interesse dell’indagato (OMISSIS), avente ad oggetto l’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal GIP presso il medesimo tribunale in data 23/05/2015; il medesimo, in particolare, risulta indagato per il reato di cui all’articolo 81 c.p., articolo 600 quater c.p., commi 1 e 2.

2. Ha proposto ricorso (OMISSIS) a mezzo del difensore fiduciario cassazionista, impugnando la predetta ordinanza con cui deduce un unico, articolato, motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex articolo 173 disp. att. c.p.p..

2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e), per violazione dell’articolo 274 c.p.p., lettera a) e c), sub specie in relazione alla ricorrenza delle predette esigenze cautelari, sotto il profilo del difetto di motivazione e motivazione apparente quanto alla standard normativo discendente dalla nuova formulazione dell’articolo 274 c.p.p., discendente dalla Legge 16 aprile 2015, n. 47, oltre al travisamento del fatto circa l’attuale minore eta’ del soggetto da escutere.

In sintesi, la censura investe l’impugnata ordinanza in quanto, si sostiene, il tribunale del riesame avrebbe erroneamente condiviso le argomentazioni del GIP che aveva, da un lato, negato la richiesta di applicazione degli arresti domiciliari all’indagato ritenendo la sua abitazione inidonea a contenere condotte di reiterazione criminosa, in quanto luogo in cui si erano consumati rapporto sessuali, luogo ove era custodito il materiale e luogo ove lo stesso era stato prodotto; dall’altro, il medesimo GIP aveva ritenuto necessaria la custodia carceraria in quanto il (OMISSIS), se rimesso in liberta’, avrebbe potuto contattare i soggetti con cui aveva avuto rapporti al fine di influire sulla capacita’ di racconto dei medesimi, sia perche’ minorenni sia per il fatto di essere l’indagato un sacerdote; tali affermazioni, sostiene il ricorrente, sarebbe sganciato da ogni aspetto di concretezza, non avendo il tribunale spiegato le ragioni per le quali sarebbe stato inidoneo a salvaguardare le esigenze cautelari il regime di arresti domiciliari in struttura protetta; i giudici non avrebbero tenuto conto del fatto che i soggetti da proteggere sarebbero diventati medio tempore maggiorenni, dunque gli stessi sarebbero scarsamente influenzabili; inoltre, i giudici non avrebbero tenuto nemmeno conto delle condizioni in cui il (OMISSIS) avrebbe concretamente espiato la detenzione cautelare in stato di arresti domiciliari, in quanto sarebbe stato in un luogo praticamente chiuso e frequentato solo da religiosi e da personale sanitario con assoluta assenza di ogni forma di contatto con l’esterno, tenuto conto che la misura proposta prevedeva anche la volontaria sottoposizione dell’indagato ad un programma terapeutico di recupero, come da impegno sottoscritto dal titolare della struttura, cio’ che avrebbe salvaguardato le esigenze cautelari; i giudici, ancora, sarebbero stati evasivi circa l’attualita’ e permanenza del pericolo di reiterazione della condotta e del rischio di inquinamento probatorio, non avendo motivato su come, nonostante l’impegno assunto dal gestore della struttura, l’indagato avrebbe potuto contattare i minori anche in considerazione dei fatto che non dispone dei numeri telefonici essendo stato privato delle rubriche e dei telefoni in quanto sequestrati dall’a.g.; infine, si censura l’ordinanza in quanto non avrebbe motivato circa il giudizio di inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari in ambito protetto unitamente ad altre misure interdittive come da nuova formulazione dell’articolo 275 c.p.p., essendovi peraltro assenza motivazionale in relazione al disposto dell’articolo 275 c.p.p., comma 3 bis, non avendo i giudici specificato le ragioni per le quali ritengono inidonea nel caso concreto la misura degli arresti domiciliari con procedura di controllo ex articolo 275 bis c.p.p..

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

 

3. Il ricorso e’ infondato.

4. Deve premettersi che, nel caso in esame, nessuna censura viene svolta dal ricorrente sul piano del fumus, limitandosi esclusivamente il (OMISSIS) a proporre doglianze in tema di esigenze cautelari.

5. Si e’ osservato che, sul punto, come in tema di misure cautelari personali, quando sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame riguardo alla valutazione delle esigenze cautelari, detto vizio e’ rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicita’ della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato; il controllo di legittimita’ non concerne infatti ne’ la ricostruzione dei fatti, ne’ l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilita’ delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze gia’ esaminate dal giudice di merito (v., tra le tante, da ultimo: Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014 – dep. 19/11/2014, Contarini, Rv. 261400).

6. Il detto limite del sindacato di legittimita’ in ordine alla gravita’ degli indizi riguarda anche il quadro delle esigenze cautelari, essendo compito primario ed esclusivo del giudice della cautela valutare “in concreto” la sussistenza delle stesse e rendere un’adeguata e logica motivazione (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, dep. 14/03/1998, Martorana, Rv. 210019).

Peraltro, secondo l’orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, in tema di misure cautelari, “l’ordinanza del tribunale del riesame che conferma il provvedimento impositivo recepisce, in tutto o in parte, il contenuto di tale provvedimento, di tal che l’ordinanza cautelare e il provvedimento confermativo di essa si integrano reciprocamente, con la conseguenza che eventuali carenze motivazionali di un provvedimento possono essere sanate con le argomentazioni addotte a sostegno dell’altro” (Sez. 2, n. 774 del 28/11/2007, dep. 09/01/2008, Beato, Rv. 238903; Sez. 6, n. 3678 del 17/11/1998, dep. 15/12/1998, Panebianco R., Rv. 212685).

7. Premesso quanto sopra ritiene il Collegio che il ricorso sia infondato.

Ed invero, il ricorso evoca sia vizio motivazionale ex articolo 606 c.p.p., lettera e), che vizio di violazione di legge ex articolo 606 c.p.p., lettera c), in relazione all’articolo 274 c.p.p., riconducendo tuttavia i profili di doglianza la rilevanza di ciascun vizio al procedimento logico – giuridico con cui la Corte territoriale ha ritenuto sussistere le esigenze cautelari e adeguata la misura custodiale detentiva carceraria applicata al (OMISSIS), sicche’ anche il vizio evocato ai sensi dell’articolo 274 c.p.p., lettera c) non puo’ non riverberarsi sul percorso logico-argomentativo espresso nella motivazione dell’ordinanza.

Ritiene il Collegio che l’impugnazione proposta debba essere rigettata per infondatezza in quanto, con il ricorso, il (OMISSIS), piu’ che prospettare un vizio di motivazione, chiede a questa Corte di sostituirsi al giudice del riesame nella valutazione della misura cautelare maggiormente adeguata da applicare rispetto alle esigenze cautelari da salvaguardare articolo 274 c.p.p., lettera a) e c), cosi’ richiedendosi al giudice di legittimita’ di operare un apprezzamento di fatto, operazione non consentita in questa sede.

Diversamente, il giudice del riesame ha sottoposto a valutazione quegli elementi su cui il ricorrente fonda l’impugnazione di legittimita’, ritenendo che agli stessi potesse essere attribuita quella rilevanza necessaria per ritenere adeguata e proporzionata alla gravita’ dei fatti addebitati la misura custodia detentiva carceraria, unica idonea a salvaguardare le esigenze cautelari richiamate.

8. Sul punto, e’ sufficiente richiamare quanto esposto nella motivazione dell’ordinanza impugnata in ordine a tale questione; i giudici, anzitutto, puntualizzano che appare di tutta evidenza il pericolo che l’indagato, se rimesso in liberta’, possa cercare di mettersi in contatto con i minori coinvolti (da identificarsi ed escutersi a ss.ii.tt.) al fine di influire su di loro, facilmente vulnerabili in quanto minorenni, anche attraverso la propria qualita’ di sacerdote, per cercare di sminuire la gravita’ delle loro dichiarazioni; in secondo luogo, si evidenzia la concretezza e l’attualita’ del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede (articolo 600 quater c.p.), essendo emersa in modo evidente la non occasionalita’ della condotta del reo, attualmente indagato anche per aver avuto rapporto sessuali a pagamento con minorenni; infine, i giudici del riesame chiariscono che ogni altra misura diversa da quella custodiale detentiva carceraria si rivelerebbe inadeguata, ivi compresa quella degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico presso la casa sacerdotale (OMISSIS), posto che non puo’ escludersi che lo stesso ivi abbia contatti con minori (articolo 274 c.p.p., lettera c), e, soprattutto, che, anche con l’uso del telefono, contatti i minori raffigurati nelle foto sequestrate, cosi’ rischiando di inquinare l’acquisizione di elementi probatori (articolo 274 c.p.p., lettera a)).

9. A fronte di tale apparato argomentativo, perdono di qualsiasi spessore argomentativo le doglianze sollevate dal ricorrente in sede di riesame: a) anzitutto, sulla questione del difetto di motivazione della concretezza ed attualita’ del pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio, la motivazione fornita dal tribunale sul punto di appalesa coerente con le emergenze processuali e scevra da elementi di illogicita’ manifesta, ne’ rivestendo pregio la censura di travisamento del fatto circa l’attuale minore eta’ dei soggetti da escutere (si noti, a tal proposito, da un lato, che il ricorrente richiama un dato, quello dell’intervenuto raggiungimento della maggiore eta’ da parte dei minori oggetto delle attenzioni sessuali dell’indagato, che non solo e’ indimostrato, ma si basa su un elemento di fatto insuscettibile di valutazione da parte di questa Corte; allo stesso modo la circostanza dell’impossibilita’ di reperire i numeri telefonici dei minori oggetto delle sue attenzioni, e’ frutto di presunzione difensiva e introduce ancora una volta un elemento fattuale che imporrebbe a questa Corte un apprezzamento di fatto, inibito in questa sede; dall’altro, e soprattutto, evocare il travisamento del fatto e’ errore giuridico grave del ricorrente, atteso che trattasi di vizio non deducibile in sede di legittimita’; in ogni caso, quand’anche si fosse voluto dedurre il vizio di travisamento probatorio, anche il detto travisamento, in tanto puo’ essere oggetto dello scrutinio di legittimita’, in quanto il ricorrente deduca e dimostri di aver rappresentato al giudice “a quo” – nella specie il tribunale del riesame – gli elementi dai quali avrebbe potuto rilevarsi tale vizio cosicche’ il giudice di legittimita’ possa desumere dal testo del provvedimento o dalle specifiche indicazioni del ricorrente se e come gli elementi siano stati valutati, circostanza che non ricorre nel caso in esame: v., ad esempio, Sez. 6, n. 752 del 18/12/2006 – dep. 16/01/2007, Romagnolo, Rv. 235733); b) non coglie nel segno, ancora, il ricorrente quanto si duole del fatto che i giudici del riesame non avrebbero tenuto conto delle condizioni di possibile espiazione della misura custodiale in regime di arresti domiciliari nella struttura protetta e dell’impegno sottoscritto dal gestore della medesima, condizioni ed impegno che avrebbero escluso a priori qualsiasi rischio di recidiva o di inquinamento probatorio (anche in questo caso, il ricorrente deduce una omessa valutazione e, dunque, in sostanza un vizio motivazionale di travisamento per omissione, senza tuttavia fornire la prova che detti elementi, travisati o omessi, avessero il carattere della decisivita’ nell’ambito dell’apparato motivazionale sottoposto a critica; c) quanto, poi, alla presunta assenza motivazionale per aver spiegato perche’ fosse inadeguata la misura degli arresti domiciliari nella struttura protetta unitamente ad altre misure interdittive congiuntamente applicate in relazione all’articolo 275 c.p.p., comma 3 bis, o con la procedura di controllo ex articolo 275 bis c.p.p., si legge nell’ordinanza impugnata che ogni altra misura diversa da quella custodiale detentiva carceraria si rivelerebbe inadeguata, ivi compresa quella degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico presso la casa sacerdotale (OMISSIS), posto che non puo’ escludersi che lo stesso ivi abbia contatti con minori e, soprattutto, che, anche con l’uso del telefono, contatti i minori raffigurati nelle foto sequestrate, cosi’ rischiando di inquinare l’acquisizione di elementi probatori.

10. Orbene, in relazione a tale ultimo punto, trattasi, osserva il Collegio, di motivazione che soddisfa, da un lato, il nuovo disposto dell’articolo 275 c.p.p., comma 3, (Salvo quanto previsto dal secondo periodo del presente comma, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all’articolo 51, commi 3 bis e 3 quater, del presente codice nonche’ in ordine ai delitti di cui agli articoli ….609 quater……c.p., e’ applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure), che dell’articolo 275 c.p.p., comma 3 bis. (Nel disporre la custodia cautelare in carcere il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all’articolo 275 bis, comma 1), posto che la stessa ordinanza chiarisce espressamente come “ogni altra misura diversa da quella custodiale detentiva carceraria si rivelerebbe inadeguata, ivi compresa quella degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico presso la casa sacerdotale (OMISSIS)”, dovendosi ovviamente ritenere che, con tale affermazione, i giudici non soltanto abbiano soddisfatto con motivazione logica quanto richiesto dal nuovo comma 3 bis, ma anche abbiano implicitamente operato la valutazione, con esito negativo, della idoneita’ di altre misure diverse da quella carceraria, anche se applicate congiuntamente, a salvaguardare le predette esigenze cautelari, come richiesto dalla prima parte dell’articolo 275 c.p.p., comma 3 novellato (La custodia cautelare in carcere puo’ essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate).

Non deve, infatti, dimenticarsi che il titolo di reato per cui si procede (articolo 609 quater c.p.) rientra tra quelli per i quali il legislatore, pur dopo la declaratoria di incostituzionalita’ parziale della originaria previsione (Corte costituzionale, sentenza 7-21 luglio 2010, n. 265), e’ comunque tra quelli per i quali vige una presunzione relativa di adeguatezza della massima misura custodiale detentiva, che puo’ essere superata ove ricorrano due condizioni, tra loro alternative, ossia: a) quando siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari; b) quando, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. E, nel caso in esame, i giudici della cautela, dopo aver riconosciuto la ricorrenza delle esigenze cautelari sub a) e c), dell’articolo 274 c.p.p., hanno escluso che le predette esigenze potessero essere soddisfatte con altre misure, diverse da quella detentiva, fornendo una motivazione adeguata e non manifestamente illogica.

11. Il ricorso dev’essere, conclusivamente, rigettato.

Al rigetto del ricorso segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

 

P.Q.M.

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Direttore dell’Istituto Penitenziario competente a norma dell’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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