Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 22 settembre 2016, n. 18606

Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilita’ professionale inizia a decorrere non dal momento in cui la condotta del professionista determina l’evento dannoso, bensi’ da quello in cui la produzione del danno si manifesta all’esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da parte del danneggiato.

In tema di responsabilita’ professionale del notaio, si e’ inoltre precisato che l’azione di responsabilita’ contrattuale presuppone la produzione del danno, ancorche’ l’inadempimento sia stato posto in essere in epoca anteriore, con la conseguenza che la relativa prescrizione non puo’ iniziare a decorrere prima del verificarsi del pregiudizio di cui si chiede il risarcimento

Suprema Corte di Cassazione

sezione III civile

sentenza 22 settembre 2016, n. 18606

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. RUBINO Lina – Consigliere
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere
Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 8789/2013 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato GIORGIO SPADAFORA, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS) SPA;
– intimati –
Avverso la sentenza n. 624/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 07/02/2013;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/04/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;
Udito l’Avvocato (OMISSIS);
Udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso con rinvio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 7 febbraio 2013 la Corte d’appello di Milano confermava la decisione con la quale il Tribunale di Milano (per quel che ancora interessa in questa sede) aveva respinto la domanda di risarcimento del danno avanzata da (OMISSIS) nei confronti del notaio (OMISSIS), incaricato dal (OMISSIS) di redigere la dichiarazione di successione della di lui madre. Rilevava la Corte che, nella fattispecie, era maturata la prescrizione decennale del diritto al risarcimento del danno, la quale decorreva dalla data della denuncia di successione, contenente l’errata indicazione del valore catastale degli immobili, e non dalla data del successivo accertamento della maggiore imposta.
Contro la suddetta sentenza (OMISSIS) propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
Resiste con controricorso (OMISSIS).
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Gli altri intimati non hanno svolto attivita’ difensiva in questa sede.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso (OMISSIS) denuncia “violazione e falsa applicazione degli articoli 2935 e 2946 c.c.. Conseguente nullita’ della sentenza impugnata ex articolo 360 c.p.c., n. 3”.
Sostiene il ricorrente che il termine di prescrizione decennale del diritto al risarcimento del danno per responsabilita’ professionale del notaio decorreva non dalla data della denuncia di successione contenente l’errata indicazione del valore catastale degli immobili, ma dalla data del successivo accertamento dell’imposta operato dall’Amministrazione finanziaria.
Il ricorso e’ fondato.
Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilita’ professionale inizia a decorrere non dal momento in cui la condotta del professionista determina l’evento dannoso, bensi’ da quello in cui la produzione del danno si manifesta all’esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da parte del danneggiato (Cass. civ., sez. 3, 08-05-2006, n. 10493; Cass. civ., sez. 3, 15-072009, n. 16463, quest’ultima con specifico riferimento all’attivita’ notarile). In tema di responsabilita’ professionale del notaio, si e’ inoltre precisato che l’azione di responsabilita’ contrattuale presuppone la produzione del danno, ancorche’ l’inadempimento sia stato posto in essere in epoca anteriore, con la conseguenza che la relativa prescrizione non puo’ iniziare a decorrere prima del verificarsi del pregiudizio di cui si chiede il risarcimento (Cass. civ., sez. 3, 05-122011, n. 26020).
Il giudice di merito non si e’ attenuto a detti principi, affermando che “la lesione della sfera giuridica della parte attrice, odierna appellante, e’ avvenuta quando il notaio, il 14 aprile 1989, ha proceduto all’indicazione errata del valore catastale degli immobili ai fini della determinazione dell’imposta”, facendo dunque erroneamente riferimento, ai fini del computo del termine iniziale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, al momento in cui il professionista ha posto in essere la condotta colposa e non invece, come sarebbe stato invece corretto alla luce della giurisprudenza richiamata, al momento in cui il danno si e’ manifestato all’esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da parte del danneggiato, e cioe’ alla data della notifica dell’avviso di accertamento, avvenuta il 13 luglio 1995. Poiche’, come si legge in sentenza, il primo atto interruttivo della prescrizione e’ pervenuto al professionista l’8 febbraio 2002, a tale data non era ancora maturato il termine di prescrizione decennale.
Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte, il ricorso deve essere quindi accolto.
La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, che provvedera’ anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.

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