Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 22 settembre 2016, n. 18600

Non può individuarsi alcuna responsabilità in capo all’allenatore, né alla scuola calcio, per il danno riportato da uno degli allievi della scuola calcio a seguito di una pallonata ricevuta durante una partitella. Pur trattandosi di un evento imprevedibile, la Cassazione lo ritiene non evitabile, neppure utilizzando la massima diligenza, e rientrante nella normale alea di una tale attività

Suprema Corte di Cassazione

sezione III civile

sentenza 22 settembre 2016, n. 18600

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere
Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 24445-2013 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) (gia’ (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore Presidente Sig. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS);
– intimato-
avverso la sentenza n. 5963/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata i127/11/2012, R.G.N. 5673/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/02/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per il rigetto del primo motivo di ricorso, accoglimento del secondo, assorbiti i restanti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La (OMISSIS) Calcio impugnava la sentenza del Tribunale di Velletri n. 1084/2005 con cui era stata condannata, in solido con l’allenatore (OMISSIS), a risarcire i danni riportati dal minore (OMISSIS) che, nel corso di un allenamento, era stato colpito ad un occhio dal pallone calciato da un altro bambino.
Al gravame resistevano gli appellati (OMISSIS) e (OMISSIS), in qualita’ di esercenti la potesta’ genitoriale sul figlio minore (OMISSIS), mentre restava contumace il (OMISSIS).
La causa, interrotta per il raggiungimento della maggiore eta’ da parte di (OMISSIS), veniva riassunta nei confronti di quest’ultimo dall’appellante.
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 27 novembre 2012, rigettava la domanda e condannava gli appellati costituiti alle spese del doppio grado di giudizio in favore dell’appellante.
Avverso la sentenza della Corte di merito (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso per cassazione, illustrato da memoria e basato su due motivi.
L’ASD (gia’ (OMISSIS)) ha resistito con controricorso.
L’intimato (OMISSIS) non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va disattesa l’eccezione di difetto di legittimazione all’impugnazione di (OMISSIS) e di (OMISSIS), costituiti in proprio in questa sede, proposta in sede di discussione orale dalla controricorrente, in quanto sussiste tale legittimazione, essendo stati i predetti ricorrenti condannati dalla Corte di appello, con la sentenza impugnata, alle spese del doppio grado del giudizio di merito.
2. Seguendo l’ordine logico va esaminato per primo il quinto motivo con il quale, deducendo “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 281 sexies c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4 – Nullita’ della sentenza e del procedimento”, si lamenta che, nel caso all’esame, sarebbe stato violato il procedimento decisorio di cui all’articolo 281 sexies c.p.c., in quanto il verbale del (OMISSIS), dopo la sottoscrizione del Presidente e del Cancelliere, sarebbe stato “di fatto riaperto” da un funzionario giudiziario che avrebbe dato atto della lettura della sentenza alle ore 16,45 e avrebbe poi da solo sottoscritto il verbale.
2.1. Il motivo, cosi’ come precisato in ricorso, avendo le memorie funzione meramente illustrativa dello stesso e non essendo consentito con le stesse sollevare nuove questioni (nella specie omessa lettura della decisione dopo la discussione orale), e’ infondato.
La sentenza e il verbale che la contiene del (OMISSIS), che, peraltro, da’ atto della lettura integrale della sentenza a fine udienza,
risultano, infatti, ritualmente sottoscritti, mentre la scritta a penna che segue e’ una mera attestazione dell’orario di lettura della sentenza, sottoscritta dal funzionario giudiziario, che non incide in alcun modo sul procedimento di cui all’articolo 281 sexies c.p.c..
3. Con il primo motivo si deduce “violazione e falsa applicazione degli articoli 2048 e 2967 c.c. e articolo 116 c.p.c. in riferimento all’articolo 360 c.p.c., n. 3, per imputabilita’ soggettiva della colpa all’allenatore (OMISSIS)”.
I ricorrenti censurano la sentenza di secondo grado nella parte in cui ha rigettato il terzo motivo di gravame, sostenendo che, essendo pacifico che nel momento in cui il minore e’ stato colpito ad un occhio dalla pallonata fosse sotto la vigilanza dell’allenatore, quanto affermato dalla Corte di merito sul punto sarebbe “errato e in contrasto sia con l’articolo 2048 c.c., che con l’articolo 116 c.p.c. per una carente ed errata valutazione delle prove in atti”. Ad avviso dei ricorrenti, l’evento lesivo subito dal (OMISSIS) sarebbe avvenuto non in presenza dell’allenatore e nel corso dell’allenamento calcistico, come ritenuto dalla Corte di merito, ma “fuori dell’allenamento in assenza dell’allenatore durante la scuola di calcio, quando i ragazzini hanno iniziato a scherzare e a spintonarsi tra… loro”. L’infortunio subito dal minore non sarebbe avvenuto quindi in un contesto sportivo e lo stesso sarebbe stato determinato da “un fatto illecito di un altro allievo della scuola calcio in conseguenza della violazione dell’obbligo di vigilanza posto a carico del precettore che avrebbe di fatto creato e lasciato permanere una situazione di pericolo da cui (sarebbe) scaturito l’evento dannoso”, trovandosi l’allenatore nella parte opposta del campo di calcio, senza avere il controllo visivo e disciplinare del gruppo in cui si trovava il minore, e non avendo il predetto fatto nulla per evitare il verificarsi dell’evento dannoso. Sussisterebbe, pertanto, ad avviso dei ricorrenti, la responsabilita’ del (OMISSIS), che non avrebbe dimostrato di essere stato “presente tra i bambini” e di aver apprestato le misure organizzative e gli accorgimenti, secondo l’ordinaria diligenza, per evitare prevedibili incidenti.
4. Con il secondo motivo si lamenta “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 2048 c.c. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5 per imputabilita’ della colpa all’allenatore (OMISSIS) per disattenzione e cattiva organizzazione avendo posto in essere attivita’ separate degli allievi con conseguente dispersione del controllo visivo sui ragazzi”.
Sostengono i ricorrenti che la Corte di merito non avrebbe considerato che: 1) l’allenatore aveva diviso in gruppi gli allievi della scuola di calcio, posizionando quello in cui si trovava il (OMISSIS) nella parte opposta del campo, lasciando tale gruppo senza vigilanza; 2) l’evento dannoso non si era verificato nel corso di una regolare attivita’ sportiva ma mentre i ragazzi “si spintonavano e scherzavano tra loro con il pallone”; 3) l’allenatore si trovava nella parte opposta del campo e non si avvedeva dell’incidente tanto che interveniva solo dopo diversi minuti”, circostanze queste confermate dai testi (OMISSIS) e (OMISSIS) e che, se tenute in conto, avrebbero determinato il rigetto dell’appello.
5. Con il terzo motivo si deduce “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 2049 c.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3”. Ad avviso dei ricorrenti, alla responsabilita’ dell’allenatore conseguirebbe quella solidale ex articolo 2049 c.c. della controricorrente.
6. Con il quarto motivo ci si duole di “violazione e falsa applicazione dell’articolo 111 Cost. articoli 132 e 156 c.p.c. – articolo 2697 c.c. in riferimento all’articolo 360 c.p.c., n. 4 – Nullita’ della sentenza impugnata”, sostenendo che le argomentazioni svolte dalla Corte di merito nella sentenza impugnata sarebbero generiche, apodittiche, non inidonee a indicare le ragioni logico-giuridiche su cui si basa la decisione, sicche’ l’impugnata sentenza sarebbe viziata da motivazione apparente su punti decisivi della controversia.
7. I motivi primo, secondo, terzo e quarto, che, essendo strettamente connessi, ben possono essere esaminati congiuntamente, sono tutti infondati.
7.1 La decisione impugnata e’ conforme ai principi enunciati a questa Corte in tema di responsabilita’ ex articolo 2048 c.c. (Cass. 14/10/2003, n. 15321), pure richiamati nella sentenza impugnata, applicabili, mutatis mutandis, anche al caso di specie e secondo cui in materia di risarcimento danni per responsabilita’ civile conseguente ad un infortunio sportivo verificatosi a carico di uno studente all’interno della struttura scolastica durante le ore di educazione fisica, nell’ambito dello svolgimento di una partita, ai fini della configurabilita’ di una responsabilita’ a carico della scuola ex articolo 2048 c.c., incombe allo studente l’onere di provare il fatto costitutivo della sua pretesa, ovvero l’illecito subito da parte di un altro studente, e sulla scuola l’onere di provare il fatto impeditivo, ovvero di non aver potuto evitare, pur avendo predisposto le necessarie cautele, il verificarsi del danno; in particolare, non puo’ essere considerata illecita la condotta di gioco che ha provocato il danno se e’ stata tenuta in una fase di gioco quale normalmente si presenta nel corso della partita, e si e’ tradotta in un comportamento normalmente praticato per risolverla, senza danno fisico, in favore dei quello dei contendenti che se ne serve, se non e’ in concreto connotata da un grado di violenza ed irruenza incompatibili col contesto ambientale e con l’eta’ e la struttura fisica delle persone partecipanti al gioco.
Nel caso all’esame la Corte di merito ha evidenziato che l’allenatore ha predisposto la sola cautela utile e rilevante, avendo il predetto formato gruppi di allievi della medesima eta’ e, quindi, di non differente costituzione fisica, ed e’ rimasto presente sul campo ed ha rimarcato che la lesione riportata dal (OMISSIS) e’ stata determinata dalla forza con cui il pallone e’ stato calciato da un altro allievo, ponendo in rilievo che tale comportamento, pur prevedibile nel corso di un allenamento calcistico, non puo’ comunque ritenersi evitabile, in quanto neppure una serrata sorveglianza avrebbe conseguito il risultato di calibrare la potenza e di orientare la direzione di ciascun calcio tirato al pallone da ognuno dei bambini presenti in campo e affidati all’allenatore, in tal modo sostanzialmente ritenendo irrilevante a quale distanza l’allenatore si trovasse nel campo dal gruppo in cui giocava il (OMISSIS). Tali affermazioni della Corte di merito, seppur riportate nell’illustrazione del motivo non risultano specificamente contestate in ricorso – stante la gia’ evidenziata funzione meramente illustrativa delle memorie – quanto alla loro intrinseca valenza ai fini che qui rilevano. Ne’ la Corte ha omesso di rilevare che il fatto e’ avvenuto in un contesto sportivo cui appartiene, stante l’eta’ dei praticanti, anche il momento ludico, nel quale ha pure ritenuto che il fatto e’ verosimilmente avvenuto, ed ha sottolineato che l’evento in questione rientra nell’ambito di un rischio che non puo’ essere evitato, rientrando sostanzialmente nella normale alea insita nella pratica sportiva anche di un minore.
7.2. Va poi precisato che la sentenza impugnata e’ stata depositata in data 27 novembre 2012 e, pertanto, in relazione ai denunciati vizi motivazionali, risulta applicabile razione temporis il nuovo testo dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), introdotto dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche nella L. 7 agosto 2012, n. 134. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 8053 del 7/04/2014, hanno evidenziato che tale norma introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisivita’”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per se’, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
Questa Corte ha pure precisato che, dopo la gia’ ricordata modifica dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito e’ sindacabile in sede di legittimita’ soltanto quando la motivazione manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili (Cass. 9 giugno 2014, n. 12928), ovvero ancora sia meramente apparente (v. anche sul punto Cass., sez. un., 7/04/2014, n. 8053).
Alla luce dei richiamati principi la motivazione della sentenza impugnata si sottrae alle censure dei ricorrenti. Ed invero la Corte di merito ha sostanzialmente considerato e valutato i fatti di cui si e’ lamentato l’omesso esame, pur se ne ha tratto conseguenze di segno diverso da quello auspicato e dedotto dai ricorrenti; inoltre, la motivazione della sentenza impugnata, diversamente da quanto sostengono i ricorrenti, non e’ apparente, avendo la Corte territoriale indicato, nel contenuto della sentenza, gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento, procedendo ad una loro approfondita, seppur sintetica, disamina logico-giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito.
7.3. Alla luce di quanto sopra evidenziato, va disattesa anche la doglianza relativa dedotta violazione e falsa applicazione dell’articolo 2049 c.c..
8. Con il sesto motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 100 e 299 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3 per mancata pronuncia di estromissione dei genitori dal giudizio a seguito del raggiungimento della maggiore eta’ da parte del figlio (OMISSIS) e della sua costituzione in giudizio e si sostiene che tale lamentata violazione di legge avrebbe comportato l’ingiusta condanna alle spese anche di (OMISSIS) e di (OMISSIS).
8.1. Il motivo va disatteso, stante la sua genericita’, non risultando quando e in quali termini sia stata chiesta, nel corso del giudizio di merito, l’estromissione dal processo dei ricorrenti da ultimo indicati.
9. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
10. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza tra le parti costituite, mentre non vi e’ luogo a provvedere per dette spese nei confronti dell’intimato, non avendo lo stesso svolto attivita’ difensiva in questa sede.
11. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. articolo 13, comma 1 bis.
P.Q.M.

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