Corte_de_cassazione_di_Roma

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 23 dicembre 2014, n. 53674

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Antonio – Presidente
Dott. CASUCCI Giuliano – Consigliere
Dott. RAGO Geppino – rel. Consigliere
Dott. ALMA Marco Maria – Consigliere
Dott. BELTRANI Sergio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 10/07/2014 del Tribunale del Riesame di Vibo Valentia;
Visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAGO Geppino;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALASSO Aurelio che ha concluso per l’annullamento senza rinvio con perdita di efficacia della
misura.
FATTO E DIRITTO
1. Con ordinanza del 10/07/2014, il Tribunale del Riesame di Vibo Valentia rigettava l’istanza di riesame proposta da (OMISSIS) – indagato per il reato di cui all’articolo 640 bis cod. pen. – avverso l’ordinanza con la quale, in data 16/05/2014, il giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva disposto la misura cautelare del sequestro per equivalente su beni appartenenti al suddetto indagato per un valore corrispondente al profitto del reato.2. Avverso la suddetta ordinanza, l’indagato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:
2.1. VIOLAZIONE Dell’articolo 324 c.p.p., comma 7 – articolo 309 c.p.p., commi 9 e 10 per avere il tribunale omesso ogni motivazione in ordine all’eccezione, tempestivamente dedotta, secondo la quale il Tribunale, non avendo deciso entro dieci giorni dalla trasmissione degli atti, avrebbe dovuto dichiarare la perdita di efficacia della misura cautelare.
Il ricorrente, infatti, ha sostenuto che, pur avendo il Pubblico Ministero trasmesso gli atti il 27/06/2014, il tribunale non decideva all’udienza fissata del 07/07/2014 in quanto, avendo rilevato che il (OMISSIS) non era stato ritualmente avvisato, rinviava al 10/07/2014 e, quindi, decidendo dopo dieci giorni.
2.2. violazione dell’articolo 324 c.p.p., comma 6, per non avere il tribunale rispettato il termine di tre giorni liberi spettante all’indagato. Infatti, come da atto il tribunale nella stessa ordinanza, l’udienza del 07/07/2014 era stata rinviata al 10/07/2014 proprio per consentire la rinnovazione dell’avviso al (OMISSIS);
2.3. violazione dell’articolo 640 quater c.p., sotto i seguenti profili:
2.3.1. per essere stato disposto il sequestro di tutto il compendio aziendale nonostante non fosse stata effettuata alcuna indagine sull’impossibilita’ di sottoporre a sequestro il profitto dei contestati delitti di truffa;
2.3.2. per essere stato disposto il sequestro della somma di euro 8.237.867,00 e cioe’ dell’intero profitto e non solo del vantaggio economico derivante dal fatto illecito. Sostiene, infatti, il ricorrente che “i finanziamenti ottenuti in forza delle condotte asseritamente fraudolente s’inseriscono in un contesto sinallagmatico nel quale la (OMISSIS) ha certamente sostenuto dei costi (si pensi soltanto alle retribuzioni del personale dipendente)”.
3. Il ricorso e’ fondato per le ragioni di seguito indicate.
3.1. Da un controllo degli atti processuali, e’ emerso quanto segue:
– gli atti del Pubblico Ministero pervennero al tribunale in data 27/06/2014: tanto si desume dall’attestazione del direttore Amministrativo Dott. (OMISSIS) del 18/07/2014, prodotta dal ricorrente con l’ali. n 1;
– l’udienza fu fissata per il giorno 07/07/2014;
– la notifica all’indagato del decreto di fissazione della suddetta udienza fu effettuata il 05/07/2014;
– all’udienza del 07/07/2014, a seguito della tempestiva eccezione dedotta dalla difesa che lamentava la mancanza dei tre giorni liberi a favore dell’indagato, il Tribunale rinvio’ al 10/07/2014;
– all’indagato la notifica per la nuova udienza fu effettuata il giorno 07/07/2014;
– all’udienza del 10/07/2014, la difesa eccepi’ nuovamente, con la memoria depositata, sia la nullita’ della notifica per mancanza dei tre giorni liberi, sia la perdita di efficacia del sequestro non avendo il tribunale deciso entro i dieci giorni dal momento in cui gli atti pervennero.
3.2. Tanto premesso in punto di fatto, e rilevato che il Tribunale, nell’ordinanza impugnata, non ha ritenuto di rispondere ad alcuna delle suddette eccezioni, entrambe le doglianze di cui ai precedenti 2.1. – 2.2. sono fondate alla stregua delle considerazioni di seguito indicate:
3.2.1. violazione dell’articolo 324 c.p.p., comma 6: come risulta dagli atti sopra indicati, sia nella prima che nella seconda notifica, non furono rispettati i tre giorni liberi consecutivi ed il vizio fu sempre tempestivamente rilevato. Trova, quindi, applicazione la seguente consolidata giurisprudenza di legittimita’: “Nel procedimento di riesame l’inosservanza del termine di tre giorni liberi che devono intercorrere tra la data di comunicazione o notificazione dell’avviso di udienza e quella dell’udienza stessa e’ causa di nullita’ generale (a regime intermedio) dell’atto che, se tempestivamente eccepita, ne impone la rinnovazione, non essendo sufficiente la concessione di un ulteriore termine ad integrazione di quello originario”: SSUU 8881/2002 Rv. 220841; Cass. 5485/2012 Rv. 255205, ha ribadito che “nel procedimento di riesame il termine per comparire e’ stabilito dall’articolo 324 c.p.p., comma 6, in almeno tre giorni liberi consecutivi, nel computo dei quali deve essere escluso non soltanto il “dies a quo” ma anche il “dies ad quem”; l’inosservanza di detta norma comporta la violazione del diritto al contraddittorio, la quale ove sia tempestivamente eccepita determina la nullita’ del procedimento di riesame”.
3.2.2. VIOLAZIONE Dell’articolo 324 c.p.p., comma 7 – articolo 309 c.p.p., commi 9 e 10:
come risulta dagli atti sopra indicati, il tribunale decise il giorno 10/07/2014 e, quindi, ben oltre i dieci giorni dal momento in cui aveva ricevuto gli atti dalla Procura della Repubblica (27/06/2014).
Trova, quindi, applicazione il seguente principio di diritto: “Il termine di dieci giorni per la decisione sulla richiesta di riesame delle misure cautelari reali decorre dal giorno della ricezione degli atti processuali, e’ perentorio e non prorogabile, con conseguente inefficacia della misura ove detto termine non sia osservato”: Cass. 26593/2009 riv 244331; Cass. 38091/2013 riv 257064.
Pertanto, il sequestro va dichiarato inefficace con conseguente diritto della persona nei cui confronti e’ stato eseguito alla restituzione delle cose sequestrate.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara la perdita idi efficacia della misura reale adottata.

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