Corte_de_cassazione_di_Roma

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 16 novembre 2015, n. 45512

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio – Presidente

Dott. GALLO Domenico – Consigliere

Dott. DAVIGO Piercamillo – Consigliere

Dott. CERVADORO Mirella – Consigliere

Dott. PELLEGRINO Andrea – est. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), n. a (OMISSIS), rappresentato e assistito dall’avv. (OMISSIS), di fiducia;

avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’appello, n. 2640/2015, in data 11.06.2015;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

preso atto della ritualita’ delle notifiche e degli avvisi;

sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Dott. Andrea Pellegrino;

udita la requisitoria del sostituto procuratore generale Dott. Mario Fraticelli che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 11.06.2015, il Tribunale di Napoli, adito ex articolo 310 c.p.p., dalla difesa di (OMISSIS) che aveva proposto impugnazione avverso il provvedimento con il quale in data 08.05.2015 il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli aveva respinto l’istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, respingeva il gravame.

2. Avverso detta ordinanza, nell’interesse di (OMISSIS), indagato per il reato di estorsione aggravata Legge n. 203 del 1991, ex articolo 7, viene proposto ricorso per cassazione, lamentandosi:

– inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all’articolo 274 c.p.p., comma 1, lettera c), e articolo 275 c.p.p., cosi’ come novellati dalla Legge n. 47 del 2015 (primo motivo);

– mancanza e/o apparenza della motivazione (secondo motivo).

2.1. In relazione al primo motivo, il ricorrente, dopo aver evidenziato che il provvedimento impugnato e’ intervenuto dopo l’entrata in vigore della Legge n. 47 del 2015, denuncia come la motivazione risulti tutta incentrata su una valutazione, sic et simpliciter, del fatto storico, cosi’ come cristallizzato nel capo d’imputazione, da cui fa discendere valutazioni sul profilo personologico del prevenuto, in violazione dei principi di adeguatezza, stretta necessita’ e di attuale proporzionalita’ della misura cautelare che rappresentano l’ausbergo contro la probabile anticipazione della pena che viene irrogata solo al termine della vicenda processuale. E cosi’ risulta del tutto omesso il giudizio sull’attualita’ e concretezza della sussistenza e/o della portata delle esigenze cautelari in guisa da obliterare del tutto la ratio che e’ alla base della citata novella legislativa che, agli articoli 1 e 2, statuisce che le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere desunte in via esclusiva dalla gravita’ del titolo del reato per cui si procede.

2.2. In relazione al secondo motivo, si evidenzia come il richiamo all’ordinanza di rigetto del giudice per le indagini preliminari si traduce in una sostanziale apparente motivazione, in quanto non tiene conto ne’ del diverso parametro legislativo di riferimento, ne’ degli elementi favorevoli intervenuti nelle more, tra i quali l’avvenuta definizione del processo nelle forme del rito abbreviato e l’offerta risarcitoria avanzata. Inoltre, non viene spiegato perche’ le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate alle esigenze di salvaguardia che eventualmente dovessero derivare; inoltre, e’ agevole riscontrare l’apparente motivazione in merito all’unico elemento, tra quelli addotti dalla difesa, vagliato dal Tribunale che – nel valutare la rilevanza ai fini di un piu’ positivo giudizio sulla personalita’ del sottoposto che ha offerto un risarcimento alla persona offesa – ha sostenuto che non fosse possibile attribuirgli rilievo in quanto il giudice per le indagini preliminari non l’aveva ritenuto idoneo ad integrare la circostanza attenuante: motivazione, peraltro, “al buio” non avendo il Tribunale la disponibilita’ della motivazione della sentenza del giudice per le indagini preliminari che non aveva riconosciuto l’attenuante in parola solo per ragioni di natura formale, ampiamente criticate dalla difesa nell’atto di appello.

Infine, risulta apparente la motivazione nel momento in cui il Tribunale prende atto di una sostanziale disparita’ di trattamento tra il ricorrente, detenuto in carcere, ed il suo concorrente, (OMISSIS), agli arresti domiciliari, ignorando come quest’ultimo presenti un profilo certamente piu’ grave rispetto a quello del (OMISSIS) che, invece, e’ incensurato, privi di carichi pendenti e da sempre inserito nel mondo del lavoro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso appare infondato e, come tale, immeritevole di accoglimento.

2. Con il primo motivo si censura l’omesso giudizio sull’attualita’ e concretezza delle esigenze cautelari in violazione delle previsioni contenute nella Legge n. 47 del 2015.

2.1. Come e’ noto, la Legge n. 47 del 2015, articoli 1 e 2, hanno modificato l’articolo 274 c.p.p., con un duplice e “simmetrico” intervento sulle lettera b (pericolo di fuga) e c (pericolo di commissione di gravi delitti o di delitti della stessa specie), certamente ispirato dall’intento di condizionare l’applicazione delle misure cautelari ad una piu’ rigorosa e stringente valutazione delle predette esigenze.

La “simmetria” riguarda, in primo luogo, il fatto che, per effetto della novella, e’ necessaria la sussistenza di un pericolo non piu’ solo “concreto”, ma anche “attuale” sia quanto all’esigenza di cui alla lettera b), sia quanto a quella di cui all’articolo 274, lettera c).

2.2. Con riferimento al pericolo di reiterazione, la Suprema Corte, in varie occasioni, aveva affermato che, “ai fini della valutazione del pericolo che l’imputato commetta delitti della stessa specie, il requisito della concretezza non si identifica con quello dell’attualita’, derivante dalla riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, ma con quello dell’esistenza di elementi concreti sulla base dei quali e’ possibile affermare che l’imputato possa commettere delitti della stessa specie di quello per cui si procede, e cioe’ che offendano lo stesso bene giuridico” (cosi’ ad es., Sez. 6, sent. n. 28618 del 05/04/2013, Vignali, Rv. 255857; in senso analogo, Sez. 4, sent. n. 18851 del 10/04/2012, Schettino, Rv. 253864; Sez. 1, sent. n. 25214 del 03/06/2009, Pallucchini, Rv. 244829).

In buona sostanza, la giurisprudenza aveva correlato la configurabilita’ del pericolo di reiterazione di cui alla lettera e dell’articolo 274 c.p.p., “alla sola condizione, necessaria e sufficiente, che esistano elementi “concreti” (cioe’ non meramente congetturali)” idonei a consentire una prognosi di commissione di ulteriori delitti analoghi (cosi’, da ultimo, Sez. 5, sent. n. 24051 del 11/05/2014, Lorenzini, Rv. 260143).

2.3. In tale prospettiva, si era anche sostenuto che la concretezza del pericolo in questione “puo’ essere desunto anche dalla molteplicita’ dei fatti contestati, in quanto la stessa, considerata alla luce delle modalita’ della condotta concretamente tenuta, puo’ essere indice sintomatico di una personalita’ proclive al delitto, indipendentemente dall’attualita’ di detta condotta e quindi anche nel caso in cui essa sia risalente nel tempo” (eh., Sez. 3, sent. n. 3661 del 17/12/2013, Tipicchio, Rv. 258053; nello stesso senso, cfr. Sez. 5, sent. n. 45950 del 16/11/2005, Salucci, Rv. 233222).

2.4. L’intervento simmetricamente effettuato, dalla Legge n. 47 del 2015, articoli 1 e 2, sulle disposizioni di cui all’articolo 274 c.p.p., lettera b) e c), e’ consistito nell’inserimento della seguente proposizione conclusiva: “le situazioni di concreto e attuale pericolo non possono essere desunte dalla gravita’ del titolo di reato per il quale si procede” (nella lettera c, si precisa che tale preclusione valutativa opera “anche in relazione alla personalita’ dell’imputato”).

La nuova previsione normativa lascia pertanto chiaramente intendere la necessita’ di superare l’indirizzo interpretativo secondo cui gli elementi apprezzabili per la configurabilita del pericolo di reiterazione “possono essere tratti anche dalle specifiche modalita’ e circostanze del fatto, considerate nella loro obiettivita’, giacche’ la valutazione negativa della personalita’ dell’indagato puo’ desumersi dai criteri oggettivi e dettagliati stabiliti dall’articolo 133 c.p., tra i quali sono comprese le modalita’ e la gravita’ del fatto reato” (Sez. 2, sent. n. 51843 del 16/10/2013, Caterino, Rv. 258070; in senso analogo, cfr., tra le altre, Sez. 4, sent. n. 11179 del 09/01/2005, Miranda, Rv. 231583; nel senso invece della impossibilita’ di valutare la personalita’ dell’imputato unicamente in base alle modalita’ e circostanze del fatto, v. Sez. 4, sent. n. 37566 del 01/04/2004, Albanese, Rv. 229141).

2.5. Ne consegue che, in relazione alla valutazione del pericolo di reiterazione, si rende ormai imprescindibile un giudizio prognostico basato su dati concreti necessariamente considerati nell’attualita’, dal momento che i parametri individuati dall’articolo 274, lettera c), (“specifiche modalita’ e circostanze del fatto”; personalita’ dell’imputato o indagato “desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali”) hanno la specifica funzione di evitare che la valutazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari possa essere correlata, astrattamente, al solo titolo di reato contestato.

2.6. Fermo quanto precede, rileva il Collegio come nel provvedimento impugnato la motivazione in ordine alla valutazione della concretezza e della attualita’ del pericolo di recidivazione, pur nella sua sinteticita’, non possa ritenersi mancante essendo la stessa fondata sulla valutazione congiunta della gravita’ del fatto (e della pena irrogata) da un lato e sulla personalita’ (definita come negativa e trasgressiva) del (OMISSIS), dall’altro. Proprio il riferimento al tratto personologico, quale indice di concreto pericolo in relazione a condotte future di reato, in relazione alla sua oggettiva immutabilita’ ed in assenza di elementi di novita’ favorevoli tali da consentirne una “rilettura” complessiva, rende sempre attuale nel tempo il rischio paventato.

3. Come il primo, anche il secondo motivo, nei vari profili dedotti, si rivela infondato.

Sull’impossibilita’ di configurare come circostanza nuova favorevole il “tentativo di risarcire il danno con l’offerta reale di una somma di denaro” il Tribunale si limita a prendere atto della decisione del giudice dell’udienza preliminare che in sede di giudizio abbreviato ha ritenuto tale comportamento come inidoneo alla configurabilita’ della circostanza attenuante di cui all’articolo 62 c.p., n. 6.

V’e’ motivazione congrua anche in ordine al mantenimento della ritenuta “disparita’ di trattamento” tra la posizione del (OMISSIS) e quella del (OMISSIS), dal momento che il Tribunale osserva “che si tratta di una differenza risalente al momento genetico della cautela, evidentemente determinata dal meno incisivo apporto fornito dal (OMISSIS) nell’ambito della vicenda estorsiva in esame (il (OMISSIS) si e’ limitato al ruolo di mero accompagnatore del (OMISSIS))”.

Inevitabilmente, l’assenza di elementi nuovi e la conferma della permanenza delle valutate esigenze cautelari ha indotto il Tribunale a confermare la misura in atto.

4. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell’articolo 616 c.p.p..

Si provveda a norma dell’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Si provveda a norma dell’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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