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Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 13 maggio 2015, n. 19716

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio – Presidente

Dott. CAMMINO Matilde – Consigliere

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere

Dott. MANNA Antonio – Consigliere

Dott. RAGO Geppino – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1. (OMISSIS) nata il (OMISSIS);

2. (OMISSIS) nata il (OMISSIS);

3. (OMISSIS) nata il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 02/10/2014 della Corte di Appello di Campobasso;

Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAGO Geppino;

udito il Procuratore Generale in persona del Dott. BALDI Fulvio che ha concluso per l’annullamento senza rinvio limitatamente alla condanna alle spese della parte civile del giudizio di rinvio con eliminazione delle stesse;

udito il difensore delle ricorrenti avv.to (OMISSIS) che ha concluso per l’accoglimento nonche’ l’avv.to (OMISSIS) per le parte civile Comuni di Ancona e lesi e Provincia di Ancona che ha concluso per il rigetto.

FATTO

1. Con la sentenza del 08/04/2013, la Corte di appello dell’Aquila accoglieva in parte l’istanza di revisione presentata dagli eredi di (OMISSIS) ( (OMISSIS), (OMISSIS), e (OMISSIS)), avverso la pronuncia di patteggiamento del 05/12/1995, oramai irrevocabile – revocando tale sentenza limitatamente al capo d’imputazione S), assolvendo l’imputato dal relativo reato di bancarotta fraudolenta e rideterminando la pena – e rigettava nel resto la medesima revisione della citata sentenza di patteggiamento con la quale il Tribunale di Ancona aveva disposto nei confronti del prevenuto l’applicazione di pena su richiesta in relazione ai reati di cui agli articoli 110, 112, 314 e 323 c.p., (capo A), articolo 110 e 112 c.p., articolo 61 c.p., n. 2, 7 e 11, articolo 640 bis c.p., (capo B), articoli 110, 319 e 321 c.p., (capo H), articolo 110 c.p., articolo 61 c.p., n. 2 e 11, articolo 2621 c.c., (capo R).

2. A seguito di ricorso per cassazione, la sesta sezione di questa Corte, con sentenza n 15798 del 03/04/2014, cosi’ decideva: “annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato sub B) e rinvia, per nuovo giudizio su tale capo, alla Corte di appello di Campobasso. Rigetta nel resto il ricorso”: la Corte nulla disponeva in ordine alla spese delle costituita parte civile (Comune di Ancona e Provincia di Ancona).

3. In sede di rinvio, la Corte di Appello di Campobasso, con sentenza del 02/10/2014, revocava la sentenza di patteggiamento limitatamente al reato sub b), rideterminando la pena; quindi, relativamente alle spese, cosi’ decideva: “Condanna Gli eredi di (OMISSIS) in solido, alla rifusione delle spese affrontate dalle parti civili per la costituzione nel presente giudizio di rinvio, liquidandole in complessivi euro 1.000, gia’ comprensivi dell’aumento di legge per la difesa di piu’ parti con analoga posizione processuale, oltre accessori di legge su dette competenze, ed oltre rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%; compensa per un terzo tra le parti le dette spese per la fase del giudizio di Cassazione, ponendo i rimanenti due terzi a carico degli eredi istanti in solido tra loro, e liquidandoli in complessivi euro 2000,, gia’ comprensivi dell’aumento di legge per la difesa di piu’ parti con analoga posizione processuale, oltre accessori di legge su dette competenze,, ed oltre rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%”.

La Corte, motivava la suddetta decisione nei seguenti testuali termini: “Quanto alle spese di costituzione di parte civile relative al presente giudizio di rinvio, e alla fase dinanzi alla Corte di Cassazione, va osservato che deve essere condivisa la petizione di principio secondo la quale la mancata condanna dell’imputato nella sentenza di annullamento con rinvio, alla rifusione delle spese del giudizio di legittimita’ in favore della P.C. vittoriosa, non esonera il giudice del rinvio dall’obbligo di disporla, in base al principio della soccombenza, con riferimento all’esito del gravame (cosi’, per tutte, la Cass. Sez. 1 , del 9/6/2010, nr. 25116, richiamata dal patrono di parte civile in sede di discussione). Cio’ posto, mentre la parte civile, in virtu’ del parziale annullamento va ritenuta parzialmente soccombente dinanzi a quel Collegio, dovendosi cosi’ procedere a compensare per un terzo le spese affrontate per la costituzione in quella sede, e dovendosi addossare i rimanenti due terzi all’imputato non cosi’ per il presente giudizio di rinvio, ove la P.C. si e’ limitata a richiedere la liquidazione delle spese non liquidatele dal giudice di legittimita’, di tal che non puo’ procedersi a compensazione alcuna. La misura del terzo adottata per la parziale compensazione che precede, poi, si giustifica con la considerazione che la parziale soccombenza, riguarda un solo capo di imputazione”.

4. Avverso la suddetta sentenza, gli eredi di (OMISSIS) ( (OMISSIS), (OMISSIS), e (OMISSIS)), a mezzo del comune difensore, hanno proposto un unico ricorso per cassazione deducendo la violazione degli articoli 538 – 541 e 592 c.p.p., in quanto “la Corte territoriale, pur tenendo distinti i temi della liquidazione delle spese nelle due fasi di giudizio (legittimita’ e rinvio), facendo ricorso al principio della soccombenza, perviene a conclusioni assolutamente illogiche e contraddittorie tra loro. Cio’ in quanto … nel giudizio di rinvio non vi e’ stata alcuna soccombenza dell’imputato e le stesse parti civili, come affermato dal giudice del rinvio, si sono limitate a rassegnare le conclusioni con riguardo alle spese non liquidate dal giudice di legittimita’. In altri termini, la Corte territoriale incorre in un doppio errore, poiche’ provvede a liquidare le spese della parte civile del giudizio di rinvio sia in assenza di soccombenza dell’imputato, che in assenza di una specifica richiesta di liquidazione delle spese nel giudizio di rinvio, la Corte di Appello di Campobasso ha ritenuto di doverle liquidare”.

In conclusione, i ricorrenti si lamentano non della liquidazione delle spese effettuata a favore della parte civile per il giudizio di cassazione ma per la liquidazione delle spese a favore della parte civile per il giudizio di rinvio e cio’ perche’ il suddetto giudizio “non e’ concluso con una soccombenza dell’imputato. Percio’ solo il provvedimento di liquidazione delle spese del giudizio di rinvio e’ stato emesso contra ius” (pag. 4 del ricorso).

5. Le Parti civili, in data 23/03/2015, hanno depositato una memoria con la quale hanno chiesto la reiezione del ricorso.

DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato per le ragioni di seguito indicate.

2. In punto di fatto, per la risoluzione della controversia vanno focalizzati le seguenti circostanze:

a) nel giudizio di cassazione (conclusosi con la sentenza di annullamento) si erano costituite le parti civili le quali avevano chiesto la reiezione totale del ricorso;

b) il ricorso fu accolto parzialmente (limitatamente al capo sub b), mentre fu respinto nel resto;

c) la Corte di cassazione nulla dispose in ordine alla liquidazione delle spese chieste dalle parti civili;

d) nel giudizio di rinvio, la Corte di Appello di Campobasso, accolse la domanda di revisione (limitatamente) al capo sub b);

e) nel suddetto giudizio, le parti civili cosi’ conclusero: “piaccia all’Ecc.ma Suprema Corte di Appello di Campobasso, determinare la pena nella misura che sara’ ritenuta di giustizia. Condannare altresi’ le ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile come da separata nota spese comprensiva delle spese di giudizio del procedimento di cassazione”.

In punto di diritto, i principi ai quali attenersi sono i seguenti: L’esercizio dell’azione civile nel processo penale realizza un rapporto processuale avente per oggetto una domanda privatistica (alla restituzione o al risarcimento del danno), con la conseguenza che il regime delle spese va regolato secondo il criterio della soccombenza, di cui all’articolo 91 c.p.c., in base al quale l’onere delle spese va valutato, nell’ipotesi di alterne vicende nei diversi gradi del giudizio, con riferimento all’esito finale, a nulla rilevando che una parte, risultata infine soccombente, sia stata vittoriosa in qualche fase o grado: Cass. 4497/1999 Rv. 216462;

La mancata condanna dell’imputato, nella sentenza di annullamento con rinvio, alla rifusione delle spese del giudizio di legittimita’ in favore della parte civile vittoriosa non esonera il giudice di rinvio dall’obbligo di disporla, in base al principio della soccombenza, con riferimento all’esito del gravame. Si e’ infatti, osservato che “la parte civile agente nel processo penale a tutela degli interessi civili collegati alla consumazione del reato ha diritto alla regolamentazione delle spese processuali per questo sostenute secondo i principi civilistici della soccombenza (articolo 91 c.p.c.) ribaditi dall’articolo 541 c.p.p..

Ne consegue che, nel caso in esame, il ricorrente, vittorioso nel giudizio di legittimita’, ha maturato il diritto a vedersi rifuse le relative spese ed i relativi onorar. Cio’ posto, osserva peraltro la Corte che la parte civile ricorrente in Cassazione non puo’ ottenere sempre e comunque la rifusione delle spese processuali all’esito del giudizio di legittimita’ che si e’ concluso con l’annullamento con rinvio, potendo la Corte di legittimita’ rimettere esplicitamente, ma anche implicitamente, la’ dove non ne disponga direttamente la compensazione totale ovvero parziale, la relativa regolamentazione al giudice di merito, il quale avra’ a disposizione, quale elemento imprescindibile di giudizio sul punto, l’esito del processo in sede di rinvio. Rimane peraltro fermo il principio di diritto che, in ipotesi di mancata liquidazione e regolamentazione delle spese e degli onorari di causa ritualmente e fondatamente richiesti dalla parte civile in sede di legittimita’, puo’ detta parte processuale far valere le proprie pretese nel corso ulteriore del processo, nel cui ambito il giudice di merito dovra’ accertare la sussistenza, a carico dell’imputato, dell’obbligo della rifusione delle spese giudiziali in base al principio della soccombenza, con riferimento all’esito del gravame (Cass., Sez. 2 , 18/07/2003, n. 32440 Rv. 226260)”: Cass. 25116/2010 riv 247711.

L’unico problema che, quindi, pone il presente procedimento, consiste nello stabilire se e in che termini i ricorrenti possano o meno considerarsi soccombenti rispetto alle richieste della parte civile.

Ora, non vi e’ alcun dubbio che, nel processo di cassazione, i ricorrenti rimasero parzialmente soccombenti tant’e’ che il loro ricorso fu accolto solo limitatamente al capo sub b) dell’imputazione.

Nel successivo giudizio di rinvio, la Corte territoriale, accolse definitivamente l’istanza di revisione del processo (sempre limitatamente al capo sub b): in questo giudizio furono totalmente vittoriosi i ricorrenti e soccombenti le parti civili che parteciparono al giudizio di rinvio rassegnando le conclusioni sopra riportate.

Di conseguenza, possono trarsi le seguenti conclusioni:

– poiche’ l’esito del giudizio di rinvio fu favorevole ai ricorrenti, costoro, in quanto “vittoriosi”, non potevano essere condannati al pagamento delle spese processuali sostenute dalla costituita parte civile nel suddetto giudizio di rinvio;

– alla parte civile, furono correttamente riconosciute e liquidate le spese del giudizio di cassazione: ma, le suddette spese nulla hanno a che vedere con il giudizio di rinvio nel quale i ricorrenti furono vittoriosi sicche’ nulla era dovuto alle parti civili. Pertanto, le spese del giudizio di rinvio non possono che rimanere a carico della stessa parte civile.

In conclusione, l’impugnazione deve accogliersi e la sentenza impugnata dev’essere annullata senza rinvio limitatamente alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna degli attuali ricorrenti alle spese di parte civile relative al giudizio di rinvio, che elimina.

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