Cassazione 4

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 25 novembre 2015, n. 24046

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CECCHERINI Aldo – Presidente

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere

Dott. FERRO Massimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) s.r.l., in concordato preventivo, domiciliata in (OMISSIS), presso l’avv. (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avv. (OMISSIS), come da mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) s.r.l., domiciliata in (OMISSIS), presso l’avv. (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avv. (OMISSIS), come da mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 254/2008 della Corte d’appello di Trento, depositata il 12 novembre 2008;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Aniello Nappi;

udito il difensore del ricorrente, avv. (OMISSIS);

Udite le conclusioni del P.M., Dott. SOLDI Anna Maria, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Trento ribadi’ il rigetto della domanda proposta dalla (OMISSIS) s.r.l. per l’accertamento della intervenuta risoluzione per inadempimento di un contratto di locazione con la conduttrice (OMISSIS) s.r.l., stipulato il (OMISSIS) dalla locatrice (OMISSIS) s.r.l., dalla quale l’attrice aveva poi acquistato il 30 dicembre 2003 l’immobile locato.

I giudici del merito ritennero insussistente il dedotto inadempimento della (OMISSIS) s.r.l., in quanto il contratto di locazione stipulato con la (OMISSIS) s.r.l. risultava collegato con un contratto di servizio, per la manutenzione e riparazione di automezzi della locatrice, che prevedeva la compensazione dei rispettivi crediti delle parti per i canoni di locazione e per le prestazioni di servizio. Sicche’, essendo succeduta la (OMISSIS) s.r.l. alla sua dante causa (OMISSIS) s.r.l., risultavano estinti per compensazione anche i crediti per i canoni di locazione maturati dopo l’ammissione della creditrice alla procedura di concordato preventivo, essendo il fatto genetico del credito anteriore all’apertura della procedura concorsuale.

Contro la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione la (OMISSIS) s.r.l., deducendo un unico motivo d’impugnazione, cui resiste con controricorso la (OMISSIS) s.r.l..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo d’impugnazione la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 56 L.F., in relazione agli articolo 168 e 169 L.F., articoli 1242, 1243, 1248 e 2917 c.c., vizi di motivazione della decisione impugnata, lamentando che i giudici del merito abbiano erroneamente riconosciuto la compensazione tra il credito della massa dei creditori per i canoni di locazione maturati dopo la domanda di concordato e un credito soggetto al concorso.

Sostiene che il credito per canoni locativi abbia nel contratto di locazione, come in tutti i contratti a esecuzione continuata, certamente il suo presupposto giuridico ma non il fatto direttamente genetico, tanto piu’ quando, come nel caso in esame, le singole rate vadano corrisposte posticipatamente alla cadenza periodica. Sicche’ il locatore acquisisce con la stipula del contratto solo un’aspettativa, mentre il diritto alla percezione del canone deriva solo dall’effettivo godimento del bene da parte del conduttore. Tanto e’ dimostrato dal fatto che, nel caso di fallimento del conduttore, il curatore e’ tenuto a corrispondere in prededuzione i canoni per il godimento del bene successivo alla dichiarazione del fallimento. Contrariamente a quanto affermato dai giudici del merito, dunque, nel caso in esame il credito della (OMISSIS) s.r.l. per i canoni di locazione e’ venuto a esistenza solo dopo l’apertura della procedura concorsuale e non poteva essere compensato con il preesistente credito della (OMISSIS) s.r.l..

2. Il ricorso e’ infondato.

5 Secondo quanto prevedono gli articolo 56 e 169 L.F., i creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il debitore ammesso al concordato preventivo “i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorche’ non scaduti prima” della domanda di concordato. L’ammissione al concordato preventivo viene cosi’ equiparata al fallimento ai fini della deroga al principio della concorrenza paritaria dei creditori prevista dall’articolo 56 L.F. E secondo la giurisprudenza di questa corte, “l’articolo 56 L.F., prevede, quale unico limite imprescindibile per la compensabilita’ dei debiti verso il fallito – creditore, l’anteriorita’ al fallimento del fatto genetico della situazione giuridica estintiva delle obbligazioni contrapposte, e la compensazione fallimentare e’, pertanto, applicabile non solo quando il credito del terzo non e’ ancora scaduto alla data della dichiarazione di fallimento, ma anche quando tale scadenza riguardi il credito del fallito” (Cass., sez. 1, 22 maggio 2003, n. 8042, m. 563425, Cass., sez. L, 27 aprile 2010, n. 10025, m. 613492).

Sicche’ “nel concordato preventivo, la compensazione determina – a norma del combinato disposto degli articoli 56 e 169 L.F. – una deroga alla regola del concorso ed e’ ammessa pure quando i presupposti di liquidita’ ed esigibilita’, ex articolo 1243 c.c., maturino dopo la data di presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo, purche’ il fatto genetico delle rispettive obbligazioni sia sempre anteriore a detta domanda” (Cass., sez. 3, 20 gennaio 2015, n. 825, m. 633971). Con riferimento al contratto di locazione l’articolo 1587 c.c. prevede tra gli obblighi del conduttore quello di “dare il corrispettivo nei termini convenuti”; un obbligo dal quale non puo’ esimersi neppure nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene imputabile al fatto del locatore (Cass., sez. 6, 23 giugno 2011, n. 13887, m. 618817, Cass., sez. 3, 10 gennaio 2008, n. 261, m. 601212), il quale ha solo l’obbligo di consegnare la cosa locata, mantenendola in uno stato idoneo all’uso convenuto e garantendone la pacifica detenzione (articolo 1575 c.c.). Ne consegue che il titolo del credito per i canoni e’ il preesistente contratto di locazione, che, secondo quanto prevedono gli articoli 1573 e 1574 c.c., ha di regola una durata predeterminata. I termini per la corresponsione delle rate del corrispettivo attengono all’esigibilita’ di un credito che ha la sua genesi nel contratto di locazione. Non ha alcuna rilevanza il fatto che nel caso di fallimento del conduttore il curatore sia tenuto a pagare in prededuzione al locatore i canoni scaduti dopo la dichiarazione del fallimento. Cio’ che rileva e’ che in ogni caso l’obbligazione per il canone ha la sua fonte nel contratto di locazione. Si deve pertanto concludere con il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore del resistente, liquidandole in complessivi euro 6.200, di cui euro 6.000 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.

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