Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza 25 agosto 2017, n. 20389

Spetta al giudice di merito valutare l’opportunita’ di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimita’, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non puo’ limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l’assoluta illogicita’ e contraddittorieta’ del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo

 

Sentenza 25 agosto 2017, n. 20389
Data udienza 17 marzo 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente

Dott. MARULLI Marco – Consigliere

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13647/2012 proposto da:

(OMISSIS), (c.f. (OMISSIS)), (OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), (OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), questi ultimi due in proprio e nella qualita’ di eredi di (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende, giusta procura a margine al ricorso;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS) S.p.a.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 70/2012 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 25/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/03/2017 dal cons. DE MARZO GIUSEPPE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di ragione del ricorso ed inammissibile il settimo motivo;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata il 25 gennaio 2012, la Corte d’appello di Firenze ha rigettato l’appello proposto da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) – quest’ultimi due in proprio e nella qualita’ di eredi di (OMISSIS) – avverso la decisione di primo grado che aveva rigettato l’opposizione proposta nei confronti del decreto che aveva ingiunto alla (OMISSIS) s.r.l. e ai fideiussori di pagare a (OMISSIS) s.p.a. la somma di Lire 231.536.747, costituente il saldo debitore del conto corrente intestato alla societa’.

2. Il giudice distrettuale ha innanzi tutto ricordato che la precedente sentenza della medesima Corte d’appello di rigetto dell’impugnazione, era stata cassata con rinvio da questa Corte, con sentenza n. 10186 del 26 luglio 2001, per avere attribuito rilievo determinante alla mancata contestazione degli estratti conto inviati dalla banca, laddove doveva, al contrario, tenersi conto del fatto che il legale rappresentante della (OMISSIS) s.r.l. aveva disconosciuto le firme di traenza dei sette assegni di sportello prodotti in sede di opposizione.

La Corte territoriale ha quindi rilevato: a) che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo gli opponenti, quali fidesiussori, avevano eccepito, per quanto ancora rileva, che i sette assegni di sportello da loro prodotti, per un complessivo ammontare di Lire 121.000.000, recavano una firma di traenza che il procuratore della societa’ aveva disconosciuto; b) che tale essendo il thema decidendum dovevano essere dichiarate inammissibili le domande, proposte per la prima volta in sede di rinvio ed intese a far valere la nullita’ della clausola determinativa degli interessi convenzionali mediante il rinvio ai cd. interessi su piazza, della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e della commissione di massimo scoperto; c) che la procedura di verificazione conseguente al disconoscimento della scrittura privata e’ prevista per il caso che la firma sia negata dalla parte contro la quale la scrittura e’ prodotta e non nell’ipotesi, ricorrente nella specie, in cui gli assegni siano stati prodotti dal medesimo sottoscrittore apparente, sul presupposto della non autenticita’ della sottoscrizione; d) che, sebbene la consulenza grafologica avesse concluso per non riferibilita’ delle sottoscrizione dei sette assegni a (OMISSIS), sussistevano elementi che non consentivano di ritenere acquisita la prova della falsita’ in termini di certezza; e) che, in particolare, andavano considerate la variabilita’ grafica, la scarsa leggibilita’ del tracciato delle firme in verifica, in quanto sovrapposto alla dicitura manoscritta (OMISSIS) s.r.l., la circostanza che le firme, salvo quella indicata come X5, fossero state apposte come sigle; f) che, del resto, la concentrazione degli assegni in un arco temporale di due mesi, l’assenza di contestazioni degli estratti conto nei quali erano regolarmente indicati gli estremi degli assegni di sportello, le date e gli importi, l’inverosimiglianza di un mancato rilievo dell’esistenza di tali titoli – e dei corrispondenti prelievi per 121 milioni di Lire, da parte di una societa’ a base familiare, la costante iscrizione del debito per il saldo del conto corrente nei bilanci della (OMISSIS) s.r.l. dal 1984 al 1987; tutti questi elementi inducevano, da un lato, a dubitare dell’attendibilita’ del responso grafico e, dall’altro, a ritenere accertato che le somme prelevate mediante gli indicati assegni, ancorche’ non sottoscritti da (OMISSIS), fossero in concreto affluite nelle casse sociali; g) che tale conclusione non contraddiceva il principio affermato dalla sentenza di questa Corte, secondo la quale l’iscrizione di partite di debito nei bilanci della societa’ non equivaleva ad una ricognizione di debito, peraltro comunque inopponibile ai fideiussori, dal momento che siffatta iscrizione era stata considerata, unitamente ad altri elementi, ai fini dell’accertamento in concreto dell’effettiva esistenza del debito garantito.

3. Avverso tale sentenza (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) – quest’ultimi due nella qualita’ di eredi di (OMISSIS) – hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi. Resiste con controricorso (OMISSIS) s.p.a., quale incorporante della (OMISSIS). (OMISSIS) s.p.a. non ha svolto attivita’ difensiva.

Le parti costituite hanno depositato memorie ai sensi dell’articolo 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, con riferimento all’apparato argomentativo destinato dalla Corte d’appello a sorreggere il dissenso dalle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, quanto alla falsita’ delle firme di traenza degli assegni sopra ricordati.

2. Con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4, violazione o falsa applicazione degli articoli 61 e 116 c.p.c., per avere la Corte distrettuale attribuito all’esito della consulenza tecnica d’ufficio grafologica il significato di mero indizio “da apprezzare nel contesto delle altre circostanze”.

3. I primi due motivi, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione logica, sono infondati.

Escluso che le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio abbiano carattere vincolante per il giudice di merito, con la conseguenza che a quest’ultimo e’ senz’altro consentito, attraverso una adeguata motivazione, di dissentire dalla conclusioni raggiunte (a puro titolo esemplificativo, si vedano i principi ricordati da Cass. 4 maggio 2011, n. 9796), osserva la Corte che le critiche dei ricorrenti si concentrano su passaggi argomentativi privi di decisivita’, innanzi tutto perche’ il riferimento alla natura di “indizio” della consulenza, pur tecnicamente impreciso, non ha influenza sulla decisione, in quanto intende solo ribadire che essa deve essere apprezzata alla luce del principio del libero convincimento del giudice.

Inoltre – e si tratta di rilievo assorbente – le critiche non colgono la reale ratio decidendi, giacche’ la Corte d’appello ha ritenuto che “anche ammettendo che a sottoscrivere quegli assegni di sportello non sia stato il (OMISSIS), comunque e’ logico concludere che a firmarli non e’ stato l’impiegato infedele della banca (…) bensi’ una persona che ha compiuto le operazioni di prelievo per conto e nell’interesse della stessa societa’ debitrice principale”.

4. Con il terzo motivo si lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, violazione dell’articolo 2697 c.c., per avere la Corte d’appello rigettato l’opposizione dei fideiussori, nonostante che la Banca non avesse fornito la prova del credito vantato, limitandosi a depositare solo parte degli estratti conto trimestrali, nei quali non risultavano indicati tutti gli assegni oggetto di contestazione.

Il motivo e’ infondato.

Che le somme di cui agli assegni contestati fossero state incluse tra gli elementi passivi del conto non e’ dubbio, perche’ questa e’ proprio la ragione dell’opposizione. Ne’ risulta che siano residuate altre contestazioni.

In altre parole, proprio la specificita’ della contestazione che investe assegni di sportello puntualmente indicati rivela che essi rappresentavano il titolo giustificativo dell’addebito, la cui esistenza e’ il presupposto della stessa opposizione degli odierni ricorrenti.

5. Con il quarto motivo si lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, per avere la Corte territoriale valorizzato elementi indiziari in realta’ inidonei a dimostrare che le somme prelevate mediante gli assegni di sportello in discussione fossero affluite nelle casse della (OMISSIS) s.r.l., con la conseguente sussistenza del credito della banca.

6. Con il quinto motivo si lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4, nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 384 c.p.c. In particolare, si osserva che la Corte territoriale, valorizzando, quale indizio concorrente a formare la prova del credito, anche i dati di bilancio della (OMISSIS) s.r.l., aveva violato il principio di diritto indicato dalla sentenza n. 10186 del 2001.

7. Con il sesto motivo si lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, omessa motivazione in relazione ad un fatto decisivo della controversia, per avere la sentenza impugnata ritenuto che l’esistenza del credito della banca trovasse fondamento nell’iscrizione di partite di debito nei bilanci della (OMISSIS) s.r.l., da valutare “unitamente ad altri elementi”, che, tuttavia, non aveva indicato.

8. Il quarto, il quinto e il sesto motivo possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione logica.

La sentenza di annullamento con rinvio (Cass. 26 luglio 2001, n. 10186) ha enunciato il seguente principio di diritto: “nel contratto di conto corrente, l’incontestabilita’ delle risultanze del conto in conseguenza dell’approvazione tacita dell’estratto conto a norma dell’articolo 1832 c.c. si riferisce agli accrediti e agli addebiti considerati nella loro realta’ effettuale, ma non impedisce di contestare la validita’ e l’efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivano; ne’ la mancata impugnazione o l’approvazione del conto comportano che il debito fondato su negozio nullo, annullabile, inefficace, o comunque su situazione illecita, resti incontestabile”.

In motivazione, si legge, altresi’, “non e’ in questione, come la banca resistente deduce, un accertamento di fatto (l’iscrizione delle corrispondenti partite di debito nei bilanci sociali) da ritenere incensurabile in questa sede, bensi’ quell’effetto ulteriore, che in senso giuridico, la Corte di merito ha fatto discendere dallo stesso l’approvazione per facta concludentia degli estratti conto – anche nei confronti dei fideiussori (si consideri che nemmeno un riconoscimento stragiudiziale del debito, nel senso di cui all’articolo 1988 c.c., sarebbe stato opponibile ai fideiussori ostandovi il disposto dell’articolo 1309 c.c.)”.

In tale contesto, deve, innanzi tutto, escludersi che il percorso argomentativo sopra riassunto integri una violazione dell’articolo 384 c.p.c. (quinto motivo), giacche’ e’ evidente che la ritenuta sussistenza del credito della banca non e’ affatto stata fondata su una non prevista efficacia ed opponibilita’ ai fideiussori dell’approvazione tacita degli estratti conto.

In realta’, la Corte d’appello ha valorizzato, ai fini del decidere, secondo quanto si e’ sopra rilevato, un insieme di elementi – che i ricorrenti dopo aver contestato nel quarto motivo, si dolgono, col sesto motivo, di non ravvisare nemmeno, con riferimento a ciascuno dei fideiussori – che sono oggetto di censura atomistica (quarto motivo, appunto), che finisce per non cogliere la valutazione di sintesi che scaturisce dal loro esame congiunto.

Al riguardo, va ribadito che spetta al giudice di merito valutare l’opportunita’ di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimita’, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non puo’ limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l’assoluta illogicita’ e contraddittorieta’ del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo. (v., ad es. Cass. 2 aprile 2009, n. 8023).

Le doglianze, per tali ragioni, vanno quindi respinte.

9. Con il settimo motivo, si lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4, nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 112 c.p.c.. e articolo 1421 c.c. per avere ritenuto inammissibili le questioni sollevate con riferimento alla nullita’ della clausola determinativa degli interessi convenzionali, mediante rinvio ai cd. interessi su piazza, della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e della commissione di massimo scoperto.

La doglianza e’ manifestamente infondata, in quanto, a tacer del fatto che le pretese appena riassunte sono estranee all’oggetto della domanda introdotta dai ricorrenti, comunque, in ragione della natura del giudizio di rinvio, “aperto” quanto all’attivita’ del giudice di merito e “chiuso” quanto all’attivita’ delle parti, a queste ultime e’ in ogni caso inibito di prendere conclusioni diverse dalle precedenti o che non siano conseguenti alla cassazione; ne’ sono modificabili i termini oggettivi della controversia, espressi o impliciti nella sentenza di annullamento, investendo tale preclusione non solo le questioni espressamente dedotte o che avrebbero potuto essere dedotte dalle parti, ma anche le questioni di diritto rilevabili d’ufficio, ove tendano a porre nel nulla od a limitare gli effetti intangibili della sentenza di cassazione e l’operativita’ del principio di diritto, che in essa viene enunciato non in via astratta ma agli effetti della decisione finale della causa (Cass. 10 novembre 2015, n. 22885; v. anche Cass. 3 aprile 2006, n. 7761, la quale conferma che giudice di rinvio non puo’ conoscere di una domanda che, pur non essendo nuova, non sia stata oggetto del ricorso per cassazione).

10. In conclusione il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della controricorrente costituita, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 6.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

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