Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza 24 agosto 2017, n. 20352

Il solo dato numerico, della nomina di più consulenti, non è sufficiente a configurare la collegialità dell’incarico

Sentenza 24 agosto 2017, n. 20352
Data udienza 27 aprile 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente

Dott. COSENTINO Antonella – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15651-2011 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) (deceduto), che lo rappresenta e difende;

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) (deceduto);

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– controricorrenti –

e contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)

– intimati –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di PESCARA, depositata il 16/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/04/2017 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALVATO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore della ricorrente (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Pescara, con ordinanza depositata il 16 marzo 2011, ha accolto parzialmente l’opposizione proposta ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 170 da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) avverso il decreto con cui la Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale aveva liquidato il compenso ai consulenti (OMISSIS) e (OMISSIS), nella misura di Euro 107.748,48 IVA esclusa) per l’attivita’ prestata nell’ambito di procedimento penale a carico degli opponenti e di latri soggetti.

2. Premesso che la natura autonoma degli accertamenti richiesti e delle relazioni tecniche elaborate dai consulenti giustificava la liquidazione degli onorari per ciascuno dei distinti accertamenti, il Tribunale ha ritenuto non dovute le maggiorazioni che erano state riconosciute dall’Ufficio della Procura. Quanto al raddoppio degli onorari ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 52, il Tribunale ha rilevato che i compensi erano stati parametrati su valori medi, e che cio’ non consentiva il raddoppio, peraltro non motivato. Quanto all’ulteriore maggiorazione del 40%, il Tribunale ha escluso il presupposto della collegialita’ dell’incarico, poiche’ la nomina del secondo consulente era dovuta esclusivamente alla quantita’ del lavoro affidato al primo consulente.

2.1. Il compenso e’ stato rideterminato riconoscendo, per ciascuno dei cinque accertamenti svolti, onorari in misura superiore ai valori medi, in considerazione della complessita’ dell’incarico, per un importo complessivo di Euro 50.000, oltre alle spese.

3. Per la cassazione dell’ordinanza hanno proposto ricorso straordinario (OMISSIS) e (OMISSIS), sulla base di cinque motivi. Resistono con separati atti di controricorso (OMISSIS) e (OMISSIS). Non hanno svolto difese gli altri intimati.

Il ricorso, gia’ chiamato all’udienza pubblica del 21 gennaio 2016, e’ stato rinviato a nuovo ruolo per il rinnovo dell’avviso di udienza ad entrambi i ricorrenti personalmente, in quanto dalla relata di notifica effettuata al domicilio dell’unico difensore, avv. (OMISSIS), risultava l’avvenuto decesso del medesimo. Alla successiva udienza del 15 novembre 2016, alla presenza del nuovo difensore della sola ricorrente (OMISSIS), e’ stato disposto ulteriore rinvio a nuovo ruolo perche’ non risultava notificato l’avviso di udienza al ricorrente (OMISSIS).

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso e’ infondato.

1.2. Con il primo motivo e’ denunciata violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 52, comma 1, e articolo 168, e si contesta l’interpretazione restrittiva delle norme che prevedono la maggiorazione del compenso in ragione dell’eccezionale complessita’ dell’indagine svolta.

2. Con il secondo motivo e’ denunciata violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 168, e si contesta il rilievo del Tribunale riguardo all’assenza di motivazione della riconosciuta maggiorazione che, al contrario, era espressamente giustificata con la ritenuta “eccezionale complessita’ dell’incarico svolto”.

3. Le doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente per l’evidente connessione, sono infondate.

3.1. Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 52, come gia’ il previgente L. 8 luglio 1980, n. 319, articolo 5, configura uno strumento di adeguamento degli onorari liquidati al consulente tecnico d’ufficio, quante volte il giudice ritenga, con valutazione insindacabile se congruamente motivata, che la prestazione presenti un tasso di importanza e di difficolta’ “eccezionale”, e come tale necessariamente maggiore rispetto a quello che deve essere compensato con l’attribuzione degli onorari nella misura massima. Risulta pertanto erroneo, perche’ in evidente contrasto con la ratio della norma, l’applicazione dell’aumento al compenso che sia stato parametrato in misura inferiore a quella massima prevista dalle tabelle (ex plurimis, Cass. 09/10/2014, n. 21339).

3.2. La doglianza prospettata con il secondo motivo, che riguarda la sussistenza-adeguatezza della motivazione del riconosciuto aumento, e’ priva di rilievo. Per un verso, infatti, la rilevata erroneita’ dell’applicazione dell’aumento assorbe ogni questione di motivazione, e, per altro verso, il Tribunale non era tenuto ad argomentare le ragioni per le quali non ha ravvisato, a differenza dell’Ufficio di Procura, l’eccezionale complessita’ dell’indagine svolta dai periti (ex plurimis, Cass. 19/03/2007, n. 6414).

4. Con il terzo motivo e’ denunciata violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 53, assumendosi l’erroneita’ della valutazione del Tribunale, che aveva negato la natura collegiale dell’incarico a fronte della specifica indicazione contenuta nel provvedimento di nomina della dott.ssa (OMISSIS), e della presunzione di collegialita’ che sussiste, secondo la giurisprudenza di legittimita’, nei casi in cui l’incarico sia affidato a piu’ consulenti.

5. Con il quarto motivo e’ denunciata violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 52, comma 1, e articolo 221 c.p.p., e si contesta l’esclusione della natura collegiale dell’incarico di consulenza, non necessariamente connessa alle differenti professionalita’ dei consulenti. I ricorrenti evidenziano che il requisito richiesto ai fini della costituzione di collegio peritale e’ quello indicato dall’articolo 221 c.p.p., relativo alla “notevole complessita’” degli accertamenti demandati ai periti e che, in ogni caso, i consulenti avrebbero dovuto essere liquidati ciascuno per l’intero dell’attivita’ svolta, poiche’ nella nomina della dott.ssa (OMISSIS) non era specificato che la stessa avrebbe svolto l’attivita’ in qualita’ di ausiliaria.

6. Le doglianze, connesse e quindi da esaminare congiuntamente, sono infondate.

6.1. Il richiamo al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 53 si rivela incongruente ai fini della contestazione della natura collegiale dell’incarico peritale, trattandosi di norma che si limita a prevedere l’aumento del compenso nell’ipotesi di incarico collegiale, ma non fornisce alcuna indicazione al riguardo.

6.2. Non sussiste la violazione dell’articolo 221 c.p.c..

La norma indicata prevede, al comma 2, che “il giudice affida l’espletamento della perizia a piu’ persone quando le indagini e le valutazioni risultano di notevole complessita’ ovvero richiedono distinte conoscenze in differenti discipline”.

Il Tribunale, dopo avere rilevato l’assenza di motivazione specifica della nomina della dott.ssa (OMISSIS) nel decreto di liquidazione del P.M., nonche’ la coincidenza delle competenze professionali dei due periti, ha ritenuto che la nomina della dott.ssa (OMISSIS) fosse riconducibile esclusivamente alla quantita’ di lavoro affidato al dott. (OMISSIS), e non alla qualita’ dello stesso, donde la funzione di ausilio della medesima (OMISSIS), come del resto confermato dalla liquidazione disposta dall’Ufficio di Procura, che aveva riservato alla predetta una minima parte percentuale del compenso complessivo. La conclusione raggiunta dal Tribunale risulta coerente con quanto affermato da questa Corte, secondo cui il solo dato numerico, della nomina di piu’ consulenti, non e’ sufficiente a configurare la collegialita’ dell’incarico (Cass. pen. 01/04/2009, n. 18356).

7. Con il quinto motivo e’ denunciata, in subordine, violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 52, e si assume che l’imponente quantita’ di lavoro svolto dai consulenti, riconosciuta nel decreto opposto, avrebbe imposto il raddoppio degli onorari.

7.1. La doglianza e’ infondata. Si e’ gia’ detto, nell’esame dei primi due motivi, che il Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 52 e’ lo strumento con il quale il legislatore riconosce al giudice il potere di adeguare il compenso, superando gli onorari massimi previsti nelle tabelle, quante volte l’attivita’ del consulente presenti un tasso di importanza e di difficolta’ “eccezionale”.

La valutazione del lavoro svolto dal consulente in termini di eccezionalita’ spetta al giudice di merito, che e’ tenuto a dare conto delle ragioni della ritenuta “eccezionalita’”, mentre nel caso di mancato esercizio di tale potere, la natura prettamente discrezionale dello stesso esclude la necessita’ di una specifica motivazione, dovendosi ritenere implicita una valutazione negativa dell’opportunita’ di avvalersene, con conseguente sottrazione a qualsiasi titolo al sindacato di legittimita’ (ex plurimis, Cass. 18/09/2009, n. 20235; Cass. 19/03/2007, n. 6414).

8. Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti alle spese del presente giudizio, come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida, a favore di ciascuno dei controricorrenti, in complessivi Euro 3.700,00, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

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