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Rispetto a tali decisivi profili valutativi i richiami agli esiti degli accertamenti contabili svolti dal Dott. (OMISSIS), espressi nei termini sintetici che si sono richiamati, appaiono privi di pregio processuale, atteso che nulla si dice in proposito sugli elementi di giudizio sulla base dei quali, tenuto conto dell’andamento delle due operazioni contrattuali, la condotta del (OMISSIS) doveva ritenersi non conferente rispetto alle strategie imprenditoriali della sua azienda e distonica rispetto agli interessi aziendali della ditta medesima. Accertamento, quest’ultimo, che costituisce la piattaforma indispensabile per la formulazione di un giudizio di responsabilita’ nei confronti del ricorrente, non essendo dubitabile che il reato di bancarotta fraudolenta per dissipazione presuppone uno sperpero del patrimonio aziendale per finalita’ del tutto estranee all’impresa, per verificare le quali occorreva preliminarmente individuare le dinamiche imprenditoriali nell’ambito delle quali le due operazioni contrattuali censurate si inserivano sia cronologicamente sia economicamente (Sez. 5, n. 5317 del 17/09/2014, Franzoni, cit.).
Occorre, pertanto, ribadire che i richiami alle verifiche contabili eseguite dal Dott. (OMISSIS) – cui ci si riferiva diffusamente ma assertivamente nei giudizi di merito – appaiono privi di collegamento con le dinamiche imprenditoriali proprie della societa’ (OMISSIS) s.r.l., in riferimento alle quali le due operazioni contrattuali sopra richiamate, anche ad ammettere il loro esito economicamente improficuo, apparivano connotate da assoluta incoerenza.
Ne deriva che la mancata individuazione di una destinazione delle risorse aziendali collegate alle due operazioni contrattuali censurate a scopi estranei alla condizione dell’impresa del (OMISSIS) non consente, sulla base del percorso motivazionale esplicitato dalla Corte territoriale barese, di ritenere ricorrenti gli elementi costitutivi indispensabili alla configurazione della bancarotta fraudolenta per dissipazione oggetto di contestazione (Sez. 5, n. 47040 del 19/10/2010, dep. 2011, Presutti, cit.).
In questa cornice, appaiono inconferenti rispetto all’ineludibile accertamento dell’incoerenza assoluta delle operazioni imprenditoriali del (OMISSIS), le affermazioni espresse dalla Corte di appello di Bari, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 5, secondo cui tali comportamenti “non possono essere considerati razionali ne’ in qualche modo rientrare in alcuna sana e accettabile logica imprenditoriale (…)”.
Su tali indispensabili profili valutativi la Corte di appello di Bari dovra’ nuovamente confrontarsi, enucleando, sulla base di una compiuta disamina del compendio probatorio acquisito nei sottostanti giudizi, censurato nell’ambito dei primi due motivi del ricorso, la ricorrenza dei presupposti, oggettivi e soggettivi, indispensabili alla configurazione della bancarotta fraudolenta per dissipazione contestata al (OMISSIS).
3.1. In questa cornice processuale, la Corte territoriale di rinvio dovra’ rivalutare gli esiti della consulenza tecnica svolta nel corso delle indagini preliminari dal Dott. (OMISSIS), nei termini che si sono esposti nel paragrafo precedente, correlandoli alle ulteriori emergenze probatorie, tra le quali peculiare rilievo deve essere attribuito alla deposizione dell’ing. (OMISSIS) – che era il coordinatore tecnico della societa’ (OMISSIS) s.r.l. – sulla quale la sentenza impugnata ometteva di soffermarsi adeguatamente, a fronte dell’importanza del ruolo aziendale rivestito dal teste in questione.
Osserva, in proposito, il Collegio che le dichiarazioni rese dall’ing. (OMISSIS), tenuto conto della sua peculiare posizione professionale, apparivano indispensabili per inquadrare le condotte del (OMISSIS) nel contesto delle strategie imprenditoriali perseguite dalla societa’ (OMISSIS) s.r.l. nell’arco temporale compreso tra il 2008 e il 2009, rendendo, anche sotto questo ulteriore profilo, lacunoso il percorso motivazionale seguito dalla Corte di appello di Bari per affermare la colpevolezza dell’imputato, nei termini censurati con i primi due motivi del ricorso introduttivo del presente procedimento.
4. Resta assorbita nelle doglianze oggetto di accoglimento la residua censura, proposta quale sesto motivo di ricorso e riguardante il trattamento sanzionatorio irrogato al (OMISSIS), postulando il vaglio di tale doglianza la compiuta ricognizione delle condotte di bancarotta ascritte al ricorrente, su cui, per le ragioni esposte nei paragrafi precedenti, si dovra’ soffermare ulteriormente la Corte territoriale di rinvio nel rispetto dei principi di diritto che si sono enunciati.
5. Per queste ragioni, occorre conclusivamente annullare la sentenza impugnata, limitatamente alla violazione della L. Fall., articolo 216, comma 1, n. 1, con il conseguente rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Bari.
Il ricorso proposto nell’interesse del (OMISSIS), nel resto, deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente dichiarazione di irrevocabilita’ in merito alla bancarotta semplice.
Deve, infine, rilevarsi che le spese sostenute nel presente procedimento dalla parte civile costituita saranno liquidate all’esito del giudizio di rinvio demandato da questa Corte relativamente all’ipotesi di reato cui alla L. Fall., articolo 216, comma 1, n. 1.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla violazione della L. Fall., articolo 216, n. 1, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Bari.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso, dichiarando irrevocabile le statuizioni di irrevocabilita’ in merito alla bancarotta semplice.
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