In ordine alla bancarotta per dissipazione è necessario che le condotte dell’imprenditore siano del tutto incoerenti con le esigenze dell’impresa. Tra le operazioni sintomatiche della dissipazione non può rientrare in automatico la scelta di eseguire sottocosto o in perdita opere relative ad appalti o subappalti aggiudicati.
Sentenza 14 settembre 2017, n. 41796
Data udienza 22 agosto 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE FERIALE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAVANI Piero – Presidente
Dott. ACETO Aldo – Consigliere
Dott. SCALIA Laura – Consigliere
Dott. SGADARI Giuseppe – Consigliere
Dott. CENTONZE Alessandro – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) (OMISSIS), nato il (OMISSIS);
Avverso la sentenza n. 492/2015 emessa il 22/02/2017 dalla Corte di appello di Bari;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. CENTONZE Alessandro;
Udito il Procuratore generale, in persona del Dott. CANEVELLI Paolo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito per la parte civile l’avv. (OMISSIS);
Udito per il ricorrente l’avv. (OMISSIS).
RILEVATO IN FATTO
1. Con sentenza emessa il 12/06/2014 il Tribunale di Trani giudicava (OMISSIS) colpevole dei reati di bancarotta semplice e fraudolenta, commessi nella qualita’ di rappresentante legale della societa’ (OMISSIS) s.r.l., condannandolo – esclusa la continuazione, riconosciuta l’aggravante di cui alla L. Fall., articolo 219, comma 2, n. 1, e concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti – alla pena di anni tre di reclusione.
2. Con sentenza emessa il 22/02/2017 la Corte di appello di Bari, pronunciandosi sull’impugnazione proposta dall’imputato, confermava la decisione appellata, condannando l’appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali.
3. Da entrambe le sentenze di merito, pienamente convergenti, sia sotto il profilo della responsabilita’ dell’imputato sia sotto il profilo del trattamento sanzionatorio applicato, emergeva che il (OMISSIS), nella qualita’ di rappresentante legale della societa’ (OMISSIS) s.r.l., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Trani del (OMISSIS), commetteva le attivita’ di bancarotta oggetto di contestazione, dissipando le risorse economiche della sua azienda e tenendo le scritture contabili obbligatorie in maniera irregolare e incompleta.
Secondo i Giudici di merito, il depauperamento patrimoniale della societa’ (OMISSIS) s.r.l. si concretizzava per effetto di una scelta preordinata del (OMISSIS) che, nell’ultimo biennio di attivita’ della sua impresa, compreso tra il 2008 e il 2009, perseguiva una politica aziendale finalizzata a eseguire sottocosto o in perdita le opere edilizie relative ai contratti di appalto e subappalto che si era aggiudicato. Tale ricostruzione delle operazioni economiche eseguite dal (OMISSIS) veniva compiuta sulla base delle conclusioni alle quali perveniva il consulente tecnico del pubblico ministero, Dott. (OMISSIS), che non consentivano di ipotizzare alcun errore di valutazione imprenditoriale in capo all’imputato.
Si evidenziava, al contempo, che il (OMISSIS), a far data dal 23/03/2007, era il titolare di tutte le quote sociali della societa’ (OMISSIS) s.r.l., in conseguenza dell’acquisto del capitale sociale residuo dell’azienda da parte dei precedenti soci (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
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