Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 22 gennaio 2018, n. 2399. In tema di prostituzione, ogniqualvolta la condotta dell’agente rivesta un’efficacia causale e rafforzativa dell’altrui volonta’

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Deve, pertanto, essere affermato il seguente principio di diritto:
“In tema di prostituzione, ogniqualvolta la condotta dell’agente rivesta un’efficacia causale e rafforzativa dell’altrui volonta’, nel senso che senza il fatto del colpevole il soggetto passivo non si sarebbe determinato a prostituirsi, e’ ravvisabile quella condotta di “induzione” sub specie di determinazione a concedere ad altri il proprio corpo, normativamente richiesta dalla legge ai fini della punibilita’ del reo”.
Ed e’ innegabile, nel caso di specie, che, senza l’iniziativa dell’attuale imputato, la p.o. non si sarebbe mai potuta congiungere carnalmente con il (OMISSIS), donde l’induzione a prostituirsi si presenta, nel caso in esame, di limpida evidenza oggettiva e giuridica.
7. Analogamente e’ a dirsi quanto al contestato favoreggiamento, avendo a pag. 27 la Corte d’appello sintetizzato le ragioni della configurabilita’ di tale condotta, atteso il ruolo fondamentale di “intermediario” svolto dall’imputato. Piu’ specificamente, si legge in sentenza, che detto ruolo ebbe ad esplicarsi ponendo in contatto la (OMISSIS) ed il (OMISSIS), cosi’ facilitando e agevolando indiscutibilmente l’attivita’ prostitutiva della stessa. Cio’ vale non solo sotto il profilo oggettivo, ma anche sotto il profilo “psicologico”, non rilevando la circostanza di non aver l’imputato sostenuto le spese per la trasferta della p.o. ad (OMISSIS) e di non avere materialmente preso parte all’organizzazione dell’incontro tra il (OMISSIS) e la ragazza – ruoli rivestiti dall’amico e coimputato (OMISSIS) – in quanto per “favoreggiamento” si intende qualsiasi interposizione agevolativa, anche occasionale, che sia idonea a procurare condizioni piu’ facili per l’esercizio dell’altrui prostituzione, con la consapevolezza di facilitare l’altrui prostituzione. Trattasi di principio consolidato ed espresso da questa stessa Sezione che, sul punto, ha infatti affermato che il reato di favoreggiamento della prostituzione si perfeziona favorendo in qualsiasi modo la prostituzione altrui, cosi’ che non si rende necessaria una condotta attiva, essendo sufficiente ogni forma di interposizione agevolativa quale quella di mettere in contatto il cliente con la prostituta (Sez. 3, n. 10938 del 31/01/2001 – dep. 20/03/2001, Dovana E, Rv. 218754). Ed e’ innegabile che l’attuale imputato, con il porre in contatto la p.o. con il (OMISSIS), abbia facilitato ed agevolato indiscutibilmente l’attivita’ prostitutiva della ragazza, consentendole di incontrare il (OMISSIS), sviluppi di cui il ricorrente era perfettamente a conoscenza ed in grado di rappresentarsi.
Solo per completezza, infine, deve evidenziarsi come non possono sussistere dubbi in ordine alla configurabilita’ del concorso tra le condotte di induzione e favoreggiamento. E’ sufficiente richiamare a tal proposito, quanto reiteratamente affermato da questa Corte, che, sul punto, ha infatti affermato che e’ ammissibile il concorso tra i reati di induzione alla prostituzione, di favoreggiamento e di sfruttamento, avendo i tre illeciti una diversa struttura perche’ il primo consiste nel determinare, persuadere, convincere, rafforzare la risoluzione a darsi alla prostituzione mediante le proprie prestazioni carnali a un numero indeterminato di persone ed a scopo di lucro, mentre il favoreggiamento si esplica mediante la creazione di piu’ facili condizioni dirette ad agevolare in concreto le prestazioni sessuali della prostituta, ed infine lo sfruttamento consiste nel trarre una qualsiasi utilita’ dall’immorale mercimonio di quest’ultima (Sez. 3, n. 224 del 09/02/1968 – dep. 27/03/1968, Steffennini, Rv. 107350; in senso conforme: Sez. 3, n. 1172 del 03/11/1970 – dep. 13/01/1971, Fioriti, Rv. 116219; Sez. 3, n. 1539 del 15/11/1968 – dep. 21/02/1969, Rega, Rv. 110372, quest’ultima la quale esclude che i reati d’induzione alla prostituzione e di favoreggiamento della prostituzione restino assorbiti nel reato di sfruttamento, attesa l’ammissibilita’ del concorso dei tre reati, stante la diversa struttura e diversita’ dei beni giuridici tutelati dalle rispettive norme).
8. Puo’ quindi procedersi nell’esame dei motivi di ricorso proposti nell’interesse dell’imputato dal Prof. Avv. (OMISSIS), che non si sottraggono anch’essi al giudizio di inammissibilita’.
9. Cio’ vale, anzitutto, per il primo motivo, con cui si solleva il vizio di violazione di legge in relazione alla L. n. 75 del 1958, articolo 3, comma 1, n. 4), prospettando un’erronea contestazione della condotta di induzione alla luce delle ragioni dell’assoluzione per l’omologo capo v).
Il motivo e’ manifestamente infondato.
La Corte d’appello spiega infatti in maniera assolutamente logica le ragioni per le quali la vicenda che aveva visto la quale p.o. altra ragazza (la (OMISSIS)) nel capo v) della rubrica fosse da ritenersi diversa rispetto alla vicenda sub n) in cui ad essere vittima era la (OMISSIS). In particolare alle pagg. 28 e ss. della sentenza, i giudici di appello, dopo aver illustrato gli elementi di prova emersi in relazione a tale contestazione, sottolinea come – a fronte della condotta oggetto di contestazione, ossia di aver “reclutato” la ragazza – in realta’ fosse emerso dagli atti che l’unica attivita’ svolta dall’attuale imputato (pag.31), era stata quella di mettere in contatto la (OMISSIS) ed il (OMISSIS), essendo emerso che la ragazza era un’amica del ricorrente dedita alla prostituzione.
Proprio in ragione di tale ruolo (che, a differenza di quello svolto nei confronti della (OMISSIS), venne configurato quale “reclutamento”) la Corte d’appello e’ pervenuta ad escludere la responsabilita’ dell’attuale imputato per insussistenza del fatto, sottolineando (pag. 32) che l’imputato non ebbe a prestare alcun contributo concreto, diretto ad ingaggiare o facilitare l’ingaggio della (OMISSIS), nei termini intesi dalla giurisprudenza di legittimita’ (secondo cui, infatti, il delitto di reclutamento di prostituta si realizza allorche’ l’agente si attivi al fine di “collocare” la vittima dell’azione delittuosa nella disponibilita’ del soggetto che intende trarre vantaggio dall’attivita’ di meretricio, non richiedendosi affatto, a differenza del delitto di induzione, che l’agente svolga, al fine di fare prostituire la persona, opera di persuasione di questa o di rafforzamento di un suo iniziale proposito: Sez. 3, n. 11835 del 04/12/2007 – dep. 18/03/2008, Fuccaro, Rv. 239332). Nella specie, infatti, era emerso che qualsivoglia attivita’ diretta in concreto a far prostituire (sempre che (OMISSIS) lo avesse desiderato) la (OMISSIS) venne compiuta autonomamente dal (OMISSIS). Da qui, dunque, la formula assolutoria adottata a beneficio del (OMISSIS).
10. Perdono, dunque, di spessore argomentativo le considerazioni difensive circa la presunta erroneita’ della contestazione del fatto ai sensi del n. 5 anziche’ della L. n. 75 del 1958, articolo 3, n. 5, essendo infatti, le due imputazioni (sub v) e sub n) chiaramente diverse e descrittive di condotte diverse (ossia, il reclutamento quanto alla condotta contestata sub v); l’induzione, quanto alla condotta contestata sub n), con conseguente differente approdo valutativo da parte della Corte d’appello.

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