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In sintesi, sostiene il ricorrente che il fatto contestato al capo n) per cui e’ intervenuta parziale condanna (essendo stata ritenuta insussistente la condotta di sfruttamento della prostituzione), sarebbe insussistente difettando gli elementi costitutivi del reato di concorso nell’induzione e nel favoreggiamento dell’altrui prostituzione; i giudici di merito, in particolare, avrebbero omesso di procedere al necessario vaglio in ordine alla prova del concorso onde distinguerlo dalla mera connivenza non punibile, essendosi infatti limitati i giudici di merito ad affidare la responsabilita’ concorsuale del ricorrente rispetto al reato di induzione quasi esclusivamente ad una serie di presunzioni argomentative, che ruoterebbero attorno alle due intercettazioni telefoniche, la prima tra il ricorrente ed il (OMISSIS) in cui questi chiede al (OMISSIS) se avesse gia’ parlato con la ragazza ottenendone conferma e, l’altra, sempre intercorsa il 26.09.2009, in cui e’ il (OMISSIS) a parlare con la ragazza e ad avere conferma da quest’ultima della “grande occasione” che lo stesso (OMISSIS) le avrebbe dato, precisando la ragazza che “al di la’ del divertimento che immagino che nella vita ad ognuno di noi non manchi, il discorso, e’ davvero di opportunita’”, aggiungendo “credo che (OMISSIS), ossia il ricorrente, ti abbia un po’ spiegato quelle che sono le mie ambizioni, e’ chiaro che…”; secondo i giudici di merito quanto sopra proverebbe la consapevolezza da parte del ricorrente di fornire prestazioni sessuali a favore dell’On.le (OMISSIS), ma si sostiene, erroneamente in quanto da tali espressioni non emergerebbe una condotta concorsuale ne’ tantomeno una condotta di induzione o di favoreggiamento della prostituzione della ragazza, trovandosi, piuttosto, dinanzi ad un’ipotesi di connivenza non punibile; in assenza di un obbligo giuridico in capo al ricorrente di impedire il reato da altri commesso, la necessita’ di delimitare il campo tra il penalmente indifferente e la condotta concorsuale si farebbe ancora piu’ pregnante, sicche’, per evitare presunzioni di complicita’, sarebbe stato necessario provare, al di la’ di ogni ragionevole dubbio, il concorso morale accertando in concreto l’esistenza di un rapporto di causalita’ tra l’adesione del terzo e, quindi, la volonta’ della ragazza di prostituirsi con l’On.le (OMISSIS), e l’incentivo fornito dal ricorrente; nella specie, si osserva, mancherebbe del tutto la prova diretta ed immediata che il ricorrente abbia mai voluto indurre la ragazza, attraverso la prospettazione di vantaggi inerenti le sue ambizioni lavorative, alla prostituzione, come del resto emergerebbe dalle stesse parole della Corte d’appello a pag. 27 della sentenza impugnata; non sarebbe quindi spiegabile come i giudici di appello abbiano, in assenza di una prova dell’asserita induzione, condannato il ricorrente, donde palese sarebbe la contraddittorieta’ della motivazione sul punto, conseguenza dell’errore di inquadramento giuridico della condotta oggetto di contestazione; a cio’ si aggiunga, come, nella sentenza impugnata, viene ripudiata la tesi della prospettazione di vantaggi patrimoniali o di altra natura in cambio dell’offerta di favori sessuali come sufficiente per la configurabilita’ del reato, occorrendo invece quel quid pluris consistente in un’attivita’ di persuasione rivolta a far aderire la ragazza a scegliere la strada della prostituzione; non sussisterebbero quindi elementi per ritenersi provata l’induzione, in quanto, quand’anche vi fosse stata la proposta di prostituirsi dal ricorrente alla ragazza, cio’ comunque non avrebbe integrato il reato di induzione secondo la costante giurisprudenza di questa Corte; infine, si sostiene che non vi sarebbero elementi per ritenere configurabile la condotta di favoreggiamento o di agevolazione, per la quale e’ necessario che sia posto in atto un contributo apprezzabile alla commissione del reato, incidendo con il comportamento sulla riuscita del reato stesso; non sarebbe sufficiente, come invece ritenuto dai giudici di appello, la mera consapevolezza del ricorrente che il (OMISSIS) avrebbe provveduto a condure la ragazza ad (OMISSIS) pagando tutte le spese necessarie per il viaggio, rinvenendo la prova di tale consapevolezza nel resoconto dell’incontro chiesta dal ricorrente al (OMISSIS), atteso che la stessa identica situazione si sarebbe verificata in relazione alla vicenda sub v) per cui e’ invece intervenuta pronuncia assolutoria; i giudici di appello, peraltro, avrebbero omesso di considerare il criterio che distingue tra aiuto alla persona della prostituta ed aiuto alla prostituzione, non sanzionando il reato di favoreggiamento tutte quelle condotte che in qualsiasi maniera agevolano il meretricio, ma, in base ad un’interpretazione restrittiva, proprio al fine di delimitare il perimetro di una fattispecie cosi’ indeterminata qual e’ quella in esame, avrebbero dovuto escludere tutte quelle condotte inoffensive della moralita’ pubblica o del buon costume, o che non offendono la liberta’ delle persone dedite alla prostituzione che la Legge Merlin ha inteso tutelare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. I ricorsi sono inammissibili.
5. Seguendo l’ordine sistematico suggerito dalla struttura dell’impugnazione proposta in questa sede, dev’essere anzitutto esaminato il primo motivo di ricorso proposto nell’interesse dell’imputato dall’Avv. (OMISSIS).
Come anticipato in sede di illustrazione del motivo, con il medesimo, anche sotto il profilo del vizio di motivazione, si contesta il fatto che la Corte d’appello avrebbe recepito la nozione di prostituzione accolta dal primo giudice, che aveva aderito ad una nozione estensiva, intesa come qualsiasi prestazione sessuale ricompensata con denaro od altra utilita’ economica, ivi compresa la possibilita’ di ottenere un lavoro e l’effettiva assunzione. Si tratterebbe di un’operazione non condivisibile e costituzionalmente illegittima alla luce della giurisprudenza piu’ avvertita di questa Corte.
Il motivo e’ manifestamente infondato.
La Corte d’appello affrontai il tema alla pag. 6 della sentenza con argomentazioni immuni dai denunciati vizi, e, alla successiva pag. 7, pone le questioni giuridiche in maniera corretta con riferimento ai punti oggetto di esame. Nel caso di specie, l’elemento retribuzione, sul quale la difesa articola il relativo motivo, non certamente stato pretermesso dai giudici territoriali che, a pag. 7, operano un inequivoco riferimento al perseguimento di “utilita’ professionali o di altra natura”. Nella specie, e’ chiaramente emerso che l’attivita’ di dazione del proprio corpo da parte della p.o. era finalizzata ad ottenere il soddisfacimento di un proprio interesse economico, ossia soddisfare quelle “aspirazioni nel mondo dello spettacolo” che rappresentavano il vero obiettivo della ragazza, a dispetto del dichiarato disinteresse economico in quanto intenzionata ad intrattenere con l’Onorevole (OMISSIS) una relazione sentimentale, come del resto reso palese dal tenore delle conversazioni intercettate (il riferimento e’ alla telefonata del 26.09.2008, progr. 6930 del R.I.T. 1340/08), in cui e’ la stessa donna che, parlando con il (OMISSIS), sottolinea che il discorso era davvero di “opportunita’” in relazione alle sue “ambizioni”.
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