Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 23 gennaio 2018, n. 1558. Nel giudizio promosso dall’assicurato nei confronti dell’assicuratore, e avente a oggetto il pagamento dell’indennizzo assicurativo, è onere dell’attore provare che il rischio avveratosi rientri nei “rischi inclusi”

Nel giudizio promosso dall’assicurato nei confronti dell’assicuratore, e avente a oggetto il pagamento dell’indennizzo assicurativo, è onere dell’attore provare che il rischio avveratosi rientri nei “rischi inclusi”, ovvero nella categoria generale di rischi oggetto di copertura assicurativa. Se il contratto contiene clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), la sussistenza dei presupposti di fatto per l’applicazione di tali clausole costituisce un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall’assicuratore.

Ordinanza 23 gennaio 2018, n. 1558
Data udienza 8 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27698/2014 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA rappresentata dalla mandataria (OMISSIS) SCPA in persona dei legali rappresentanti Dott. (OMISSIS) e Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 499/2014 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 06/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 08/11/2017 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2009 (OMISSIS) convenne dinanzi al Tribunale di Trieste la societa’ (OMISSIS) S.p.A., esponendo di avere stipulato con la stessa un’assicurazione contro gli infortuni; di essere rimasto vittima di un sinistro stradale che gli provoco’ gravi lesioni personali; che la societa’ non aveva corrisposto l’indennizzo contrattualmente pattuito.

Chiese pertanto la condanna della societa’ convenuta all’adempimento della propria obbligazione contrattuale.

La (OMISSIS) si costitui’ contestando sia l’efficacia della copertura assicurativa, sia la dinamica dell’infortunio cosi’ come descritta dall’attore.

2. Con sentenza 24 aprile 2013 n. 372 il Tribunale di Trieste accolse la domanda.

La Corte d’appello di Trieste, con sentenza 6 agosto 2014 n. 499, accolse il gravame dell’assicuratore e rigetto’ la domanda.

La Corte d’appello ritenne che, pur essendo incontestabile che l’assicurato avesse patito lesioni personali, la domanda andava comunque rigettata, perche’ l’assicurato non aveva dimostrato in modo chiaro e netto la concreta dinamica dell’infortunio. Soggiunse che la polizza escludeva dalla garanzia gli infortuni derivanti da “partecipazioni a corse e gare comportanti l’uso di veicoli a motore”; e le contraddittorie prove raccolte nel corso del giudizio non consentivano di escludere che l’infortunio non potesse essere derivato da una di queste attivita’.

3. La sentenza d’appello e’ stata impugnata per cassazione da (OMISSIS), con ricorso fondato su quattro motivi ed illustrato da memoria.

Ha resistito con controricorso la (OMISSIS), anch’essa depositando memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, che la Corte d’appello avrebbe violato gli articoli 1362 e 2697 c.c..

Deduce che il contratto prevedeva l’obbligo dell’assicuratore di pagare l’indennizzo al verificarsi di un infortunio, e che la polizza definiva tale “ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili”.

Il contratto inoltre soggiungeva che la copertura era valida per gli infortuni subiti sia nello svolgimento delle attivita’ professionali dell’assicurato, sia nello svolgimento “di ogni altra normale attivita’”.

Dinanzi a tali pattuizioni, l’attore aveva dunque l’onere soltanto di provare che si era verificato un infortunio e che questo aveva provocato una invalidita’ permanente, ma non avrebbe anche dovuto dimostrare l’insussistenza delle cause di esclusione della copertura assicurativa.

1.2. Il motivo e’ fondato.

Fatto costitutivo della pretesa dell’assicurato, nel giudizio promosso nei confronti dell’assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell’indennizzo pattuito, e’ l’avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto nella polizza.

L’assicurato, dunque, ha l’onere di dimostrare che si e’ verificato il fatto avverso previsto nella polizza, che sia derivato dalle cause previste dalla polizza, e che abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza.

1.3. E’ noto tuttavia come il rischio previsto nel contratto di assicurazione sia di norma un rischio delimitato, attraverso patti di vario genere che circoscrivono, a seconda delle volonta’ delle parti e del premio pagato, l’indennizzabilita’ ai sinistri derivanti da determinate cause, ovvero ai sinistri consistiti in determinati eventi, od ancora ai sinistri che abbiano prodotto determinati effetti.

Per effetto dell’inserimento nel contratto di assicurazione di queste clausole di delimitazione del rischio, gli effetti avversi cui l’assicurato e’ teoricamente esposto possono essere classificati in tre categorie:

(a) i rischi inclusi;

(b) i rischi esclusi;

(c) i rischi non compresi.

I rischi inclusi sono quelli per i quali il contratto accorda all’assicurato il pagamento dell’indennizzo.

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