Corte di Cassazione, sezione terza civile, sentenza 29 gennaio 2018, n. 2060. In riferimento alla colpa medica deve ritenersi che il secondo aiuto di una equipe medica non possa andare esente da ogni responsabilita’ solo per aver compiuto correttamente le mansioni a lui direttamente affidate

In riferimento alla colpa medica deve ritenersi che il secondo aiuto di una equipe medica non possa andare esente da ogni responsabilita’ solo per aver compiuto correttamente le mansioni a lui direttamente affidate, proprio per il principio di controllo reciproco che esiste in relazione al lavoro in equipe, secondo il quale l’obbligo di diligenza che grava su ciascun componente dell’ equipe medica concerne non solo le specifiche mansioni a lui affidate, ma anche il controllo sull’operato e sugli errori altrui che siano evidenti e non settoriali.

Rientra negli obblighi di diligenza che gravano su ciascun componente di una equipe chirurgica, sia esso in posizione sovra o sottordinata, quello di prendere visione, prima dell’operazione, della cartella clinica del paziente contenente tutti i dati atti a consentirgli di verificare, tra l’altro, se la scelta di intervenire chirurgicamente fosse corretta e fosse compatibile con le condizioni di salute del paziente.

Deve in conseguenza escludersi che la diligenza del componente dell’equipe medica in posizione sottordinata si limiti al mero svolgimento delle mansioni affidate senza che sia necessaria una preventiva acquisizione di consapevolezza delle condizioni del paziente nel momento in cui questo viene sottoposto ad operazione.

In particolare, dal professionista che faccia parte sia pure in posizione di minor rilievo di una equipe si pretende pur sempre una partecipazione all’intervento chirurgico non da mero spettatore ma consapevole e informata, in modo che egli possa dare il suo apporto professionale non solo in relazione alla materiale esecuzione della operazione, ma anche in riferimento al rispetto delle regole di diligenza e prudenza ed alla adozione delle particolari precauzioni imposte dalla condizione specifica del paziente che si sta per operare. Solo una presenza professionalmente informata puo’ consentire che egli possa in ogni momento segnalare, anche senza particolari formalita’, il suo motivato dissenso rispetto alle scelte chirurgiche effettuate, ed alla scelta stessa di procedere all’operazione.

Sentenza 29 gennaio 2018, n. 2060
Data udienza 5 maggio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16522-2016 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS) in proprio e nella qualita’ di eredi della loro madre (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) SPA quale incorporante di (OMISSIS) SPA in persona di procuratore Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del controricorso;

(OMISSIS) SPA in persona del legale rappresentante pro tempore (OMISSIS), (OMISSIS) SPA in persona del legale rappresentante pro tempore Dr. (OMISSIS), elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio legale associato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SPA, (OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

Nonche’ da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

(OMISSIS) SPA in persona del legale rappresentante pro tempore STEFANIA (OMISSIS), (OMISSIS) SPA in persona del legale rappresentante pro tempore Dr. (OMISSIS), elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che le rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;

(OMISSIS) S.P.A. in persona dei procuratori speciali (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo studio legale associato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti all’incidentale –

e contro

(OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SPA, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

Nonche’ da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

(OMISSIS) SPA in persona del legale rappresentante pro tempore STEFANIA (OMISSIS), (OMISSIS) SPA in persona del legale rappresentante pro tempore Dr. (OMISSIS), elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che le rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;

(OMISSIS) S.P.A. in persona dei procuratori speciali (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo studio legale associato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti all’incidentale –

e contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SPA, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 423/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 21/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/05/2017 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO ALBERTO che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso principale e in subordine rigetto; rigetto dei ricorsi incidentali (OMISSIS) e (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS) e (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS) anche in sostituzione dell’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega orale;

udito l’Avvocato (OMISSIS).

I FATTI DI CAUSA

1. I fatti precedenti all’inizio della causa. Nel 1999, (OMISSIS) e (OMISSIS) convennero in giudizio le cliniche (OMISSIS) s.r.l. (d’ora innanzi, (OMISSIS)) e (OMISSIS) srl, nonche’ i dottori (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), esponendo, in estrema sintesi della lunga vicenda processuale ed umana che li aveva colpiti, che:

Il (OMISSIS) la madre, (OMISSIS), su indicazione dei chirurghi (OMISSIS) e (OMISSIS), veniva sottoposta ad un autoprelievo di sangue presso la (OMISSIS) per l’eventualita’ che, a seguito dell’intervento chirurgico di inserimento di protesi all’anca destra, programmato di li a poco (tipologia di intervento che comporta abitualmente grosse perdite sanguigne), si rendesse necessario procedere ad una trasfusione;

Il (OMISSIS) la signora (OMISSIS) veniva ricoverata presso la clinica (OMISSIS), per l’esecuzione dell’intervento chirurgico programmato di applicazione di una protesi all’anca destra; la paziente consegnava ai medici analisi eseguite nell’aprile dello stesso anno, dalle quali risultavano valori alterati (penuria di piastrine e globuli bianchi, VES elevata) e veniva nuovamente sottoposta a prelievi ematici; il (OMISSIS) la (OMISSIS) veniva operata dai dottori (OMISSIS) e (OMISSIS), della cui eque facevano parte anche il dott. (OMISSIS) come secondo aiuto e il dott. (OMISSIS) come anestesista.

La paziente, donna sulla cinquantina fino a quel momento apparentemente in ottima salute, che conduceva una normale ed attiva vita familiare, sociale, lavorativa e sportiva, non si riprendeva dall’operazione, presentando nel decorso post-operatorio febbre alta, valori bassissimi di emoglobina e globuli rossi e bianchi in calo;

– il 1(OMISSIS) venne dimessa dalla (OMISSIS) ed inviata ad una clinica per terapia riabilitativa;

– durante la permanenza in clinica ed anche dopo le dimissioni, avvenute a settembre, lo stato febbrile e di spossatezza permansero;

– dopo questi primi avvenimenti, si consumo’ un rapido declino: la signora (OMISSIS) venne colpita da numerose infezioni, e infine durante un ricovero al (OMISSIS) emerse che la stessa risultava positiva al test HIV, presumibilmente gia’ presenta, ad uno stadio iniziale e silente, prima dell’operazione; in breve tempo ella perse progressivamente l’udito e la vista, poi si manifesto’ il sarcoma di Kaposi, terribile e devastante cancro della pelle;

– nel (OMISSIS) la signora (OMISSIS) muore all’ospedale (OMISSIS), dove e’ ricoverata nel reparto degli ammalati di AIDS in stadio terminale.

2. Il primo grado. Gli odierni ricorrenti, figli della signora (OMISSIS), agirono a questo punto dinanzi al Tribunale di Roma nei confronti sia di tutti i componenti dell’equipe medica, sia di entrambi gli istituti sanitari, quello dove venne eseguito il prelievo precedente all’operazione e quello dove vennero eseguiti gli esami del sangue e l’operazione, nonche’ nei confronti del (OMISSIS), all’epoca presidente del consiglio di amministrazione delle due cliniche, per sentir accertare che il prelievo ematico prima e l’esecuzione dell’operazione dopo, nonche’ le modalita’ della degenza e le dimissioni dalla clinica (OMISSIS), caratterizzati da integrale assenza di accertamenti e cure nel periodo di degenza pre e post operatoria e dalle dimissioni in grave stato di salute dalla (OMISSIS) furono causa o quanto meno costituirono le concause della morte della madre, e che tutti i medici nonche’ le due strutture sanitarie fossero condannati in solido a risarcire loro tutti i danni conseguenti alla morte della madre.

Alla costituzione dei convenuti seguiva la chiamata in causa delle rispettive compagnie di assicurazione.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 46351 del 2002, accoglieva solo in modesta parte le domande degli attori, condannando in solido i medici e le due cliniche al risarcimento del danno nella misura complessiva di 65.000,00 Euro, e le compagnie di assicurazioni alla manleva. Affermava che si trattava di operazione non urgente, programmata per migliorare le condizioni di vita della paziente, e che tutti i professionisti coinvolti dovessero ritenersi responsabili per non essersi attenuti alle regole di prudenza, avendo sottoposto la paziente ad un rischio ingiustificato, in quanto non avrebbero dovuto sottoporre la signora al prelievo per autotrasfusione senza prima eseguire i normali esami del sangue e, una volta eseguite le analisi, qualora fossero emersi valori non nella norma, avrebbero dovuto rinviare l’intervento ed approfondire i valori anomali emersi con ulteriori accertamenti, il che avrebbe consentito di arrivare ad una corretta diagnosi dell’HIV (del quale la signora era gia’ inconsapevolmente affetta quando si presento’ in clinica) con mesi di anticipo, sebbene la malattia fosse ancora allo stato latente, consentendo alla (OMISSIS) di sottoporsi ad una idonea terapia ed allungando le sue aspettative di vita.

Pur affermando una mancanza di diligenza dei sanitari coinvolti nei termini sopra indicati, il tribunale escludeva pero’ la sussistenza del nesso causale tra il prelievo per autotrasfusione e l’intervento di impianto di protesi e la slatentizzazione dell’HIV e il successivo decesso della (OMISSIS). Rigettava la domanda nei confronti del (OMISSIS), non avendo questi, come presidente del c.d.a., alcuna responsabilita’ in relazione alle scelte e alle erogazioni delle prestazioni sanitarie

3. Il primo giudizio di appello. I familiari della (OMISSIS) proposero appello, definito con la sentenza n. 2036 del 2010 della Corte d’Appello di Roma, con la quale veniva rigettato l’appello principale dei signori (OMISSIS) ed accolto l’appello incidentale delle compagnie di assicurazioni, tendente alla restituzione di quanto ottenuto dagli attori in virtu’ della sentenza di prime cure. La sentenza, pur riconoscendo la colpa dei sanitari nel procedere ad un intervento chirurgico impegnativo su una persona in alterate condizioni di salute, affermo’ che difettava la prova del nesso di causalita’ tra i pur doverosi accertamenti sulla salute della paziente che erano stati omessi e la morte o anche la limitazione di aspettativa di vita della signora (OMISSIS), non potendosi affermare con certezza che le indagini diagnostiche, se fossero state svolte, si sarebbero indirizzate verso la ricerca dell’HIV che la signora presentava allo stato latente, e che era esploso dopo l’esecuzione dell’intervento chirurgico e ne avrebbero consentito l’individuazione, e non essendo neppure altamente probabile che, ove scoperto tempestivamente l’HIV, cio’ avrebbe allungato le aspettative di vita della paziente.

4. Il primo giudizio di cassazione e la sentenza n.9927/2012. I signori (OMISSIS) proposero ricorso per cassazione, che venne accolto con sentenza n. 9927 del 2012 di questa Corte, che ha cassato la sentenza impugnata in accoglimento dei primi due motivi del ricorso, assorbiti gli altri.

Giova richiamare, per quanto sinteticamente, i passaggi motivazionali attraverso i quali si snoda la sentenza n. 9927 del 2012,che ha accolto il ricorso dei (OMISSIS) rinviando la causa per un nuovo esame del merito alla Corte d’Appello di Roma.

La predetta sentenza:

– ha richiamato gli accertamenti svolti in sede penale (il procedimento penale si e’ concluso con Cass. n. 37880 del 2009, che ha affermato, limitatamente agli effetti civili, la sussistenza del nesso causale tra l’intervento di impianto di protesi e l’anticipazione/accelerazione della malattia, nonche’ la morte prematura della (OMISSIS) a causa delle alterazioni del suo sistema immunitario indotte dall’intervento e dal precedente, massiccio prelievo di sangue), chiarendo che, se l’esito del procedimento penale non influisce direttamente su quello civile, gli atti di quel processo sono comunque utilizzabili come fonti di convincimento;

– ha evidenziato che, secondo lo stesso schema accusatorio sostenuto dai (OMISSIS) il nesso di causalita’ in discussione non e’ quello intercorrente tra l’esecuzione dell’intervento e la slatentizzazione dell’infezione da HIV, bensi’ quello intercorrente tra l’omessa esecuzione di ulteriori accertamenti (che, in ipotesi, avrebbero portato alla scoperta del virus) e la decisione di eseguire un intervento chirurgico (quello di innesto di protesi dell’anca) che necessariamente comporta grande perdita di sangue;

– ha evidenziato, cio’ premesso, la contraddizione nella quale cade la prima sentenza di appello che: dapprima (concordando con il tribunale) rileva l’anomala, omessa prosecuzione di accertamenti clinici e di laboratorio (a fronte del quadro nel quale versava la (OMISSIS), i cui “parametri alterati potevano essere suggestivi, per quanto non univoci… della patologia in questione”), nonche’ il sicuro dovere di rinviare l’intervento al fine di chiarire la causa di quelle condizioni cliniche, ma successivamente esclude il nesso di causalita’ tra l’omessa esecuzione di quei “doverosi” esami e la decisione di procedere comunque all’intervento chirurgico, sul presupposto che non vi fossero elementi certi per stabilire che tali ulteriori accertamenti avrebbero indirizzato gli approfondimenti verso la ricerca del virus ed avrebbero consentito di individuare con apprezzabile anticipo di tempo la presenza della malattia.

– La precedente sentenza della Corte evidenzia che tra le due affermazioni vi e’ un evidente salto logico, posto che se era doveroso e necessario sospendere l’intervento e proseguire nell’accertamento del compromesso quadro clinico della vittima (tant’e’ che i medici si assunsero il rischio di procedere all’intervento), le considerazioni relative alla concreta possibilita’ di giungere alla scoperta del virus HIV e di accertare le aspettative di vita che la stessa signora (OMISSIS) avrebbe avuto dovevano essere posposte ad un momento successivo, che avrebbe presupposto, comunque, la sospensione dell’intervento e lo svolgimento di quegli altri esami che i periti in sede penale ed i consulenti in sede civile avevano indicato, in quel contesto, come necessari e che, invece, non furono eseguiti.

Inoltre, la sentenza n. 9927/2012 evidenzia il passaggio motivazionale della prima sentenza d’appello, laddove si afferma (cfr. pag. 12) che “la valutazione del nesso di causalita’ giuridica deve essere compiuta in termini di probabilita’ scientifica fermo restando che ipotesi che costituiscano espressione di un giudizio di mera possibilita’ devono ritenersi inidonee a fondare un nesso di causalita’ tra condotta ed evento dannoso”, per richiamare l’attenzione sull’approdo raggiunto dalla giurisprudenza in tema di responsabilita’ civile aquiliana, laddove s’e’ affermato che il nesso causale e’ regolato dal principio di cui agli articoli 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento e’ da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonche’ dal criterio della cosiddetta causalita’ adeguata, sulla base del quale, all’interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano (ad una valutazione “ex ante”) del tutto inverosimili. Il tutto ferma restando, peraltro, la diversita’ del regime probatorio applicabile nel procedimento civile rispetto a quello penale, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell’accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell’evidenza o del “piu’ probabile che non”, mentre nel processo penale vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio” (principio affermato, proprio in tema di accertamento del virus HIV, da Cass. SU gennaio 2008, n. 576, e consolidatosi nella successiva giurisprudenza).

La citata sentenza osserva che nel caso in esame il giudice, pur ritenendo necessari e doverosi gli ulteriori accertamenti sulla vittima (prima di procedere all’intervento), ha ritenuto che non fosse certo che l’esecuzione di nuovi esami avrebbe condotto all’individuazione del virus HIV e che, una volta avvenuta l’individuazione, la sig. (OMISSIS) avrebbe goduto di maggiori aspettative di vita.

A fronte di cio’, Cass. n.9927 del 2012 individua la violazione di legge in cui e’ incorsa la sentenza d’appello sottoposta al suo esame nel fatto che tale accertamento avrebbe dovuto essere svolto non in termini di certezza (ossia “oltre il ragionevole dubbio”) bensi’ in termini di probabilita’, secondo il criterio del “piu’ probabile che non”; ossia, la corte d’appello avrebbe dovuto ipotizzare se, qualora fossero stati eseguiti gli accertamenti (e, dunque, fosse stata compiuta l’attivita’ omessa), sarebbe stato piu’ probabile o meno che si sarebbe giunti alla scoperta del virus e all’annullamento del programmato intervento e se, di conseguenza, se in questo caso la vittima avrebbe avuto maggiori aspettative di vita, sia per le terapie immediatamente esperibili, sia per quelle consentite dal progresso scientifico in corso.

Per questi motivi accoglie i primi due motivi di ricorso e rimette gli atti al giudice di merito, non senza osservare che il giudice penale, pur utilizzando un regime probatorio piu’ rigido, era pervenuto a conclusioni del tutto opposte rispetto a quelle della sentenza impugnata.

5. Il giudizio parallelo, intrapreso dalla madre della vittima. Mentre si svolgevano i vari gradi del presente giudizio civile intrapreso dai figli della vittima, la madre della vittima, signora (OMISSIS), percorreva una propria autonoma strada per essere risarcita dei danni conseguenti alla prematura scomparsa della figlia. La signora si costituiva parte civile nel procedimento penale instaurato nei confronti dei medici che, dopo l’assoluzione dei medici, proseguiva per le sole statuizioni civili dinanzi alla corte d’appello di Roma e si concludeva con sentenza n. 4731 del 2013 della Corte d’appello di Roma, passata in giudicato, che riconosceva pienamente e risarciva il danno non patrimoniale subito dalla madre della vittima in conseguenza della morte di questa. L’altro giudizio non si svolgeva quindi tra le stesse parti, mancando in causa sia i (OMISSIS) (che si costituivano quali eredi della nonna, sig. (OMISSIS), solo a seguito della morte di questa) che le strutture sanitarie.

6. Il giudizio di rinvio e la sentenza n. 423/2016 qui impugnata.

A seguito della cassazione con rinvio decisa da Cass. n. 9927/2012, si svolgeva il giudizio di rinvio, che si concludeva con la sentenza n. 423 del 2016 della Corte d’Appello di Roma qui impugnata.

Essa:

ha accolto in parte l’appello principale dei signori (OMISSIS), condannando i componenti dell’equipe medica (con esclusione del secondo aiuto, dott. (OMISSIS)) e la casa di cura ove la donna fu operata alla corresponsione ai ricorrenti, in proprio e quali eredi della vittima, della complessiva somma di Euro 121.135,12;

ha accolto l’appello incidentale del (OMISSIS) e della (OMISSIS), rigettando la domanda risarcitoria nei confronti di tali due soggetti (condannando anche gli attori alla restituzione degli importi percepiti in virtu’ della sentenza di primo grado);

ha rigettato gli appelli incidentali proposti dai dott. (OMISSIS) e (OMISSIS);

ha accolto in parte l’appello incidentale delle compagnie di assicurazioni ha rigettato la domanda di manleva dei dott. (OMISSIS) e (OMISSIS) nei confronti delle rispettive compagnie assicuratrici;

infine, ha accolto la domanda di regresso proposta dal (OMISSIS) nei confronti degli altri medici ritenuti responsabili ed ha accolto l’azione di regresso della casa di cura nei confronti dei medici.

La sentenza di appello preliminarmente delimita l’oggetto dell’indagine da eseguirsi in sede di rinvio, puntualizzando che esulano ormai dal thema decidendum le questioni in tema di prescrizione del diritto dei danneggiati, che la questione relativa all’accertamento del nesso causale concerne il nesso tra le condotte omissive dei sanitari e la riduzione delle aspettative di vita della (OMISSIS) e non il nesso causale eventualmente esistente tra prelievo ematico per autotrasfusione, intervento chirurgico di innesto protesi e viraggio della malattia da sieroposita’ al virus dell’HIV ad Aids conclamato, escluso con sentenza ormai passata in giudicato sul punto, ne’ le questioni sulla carenza di consenso informato e la non corretta tenuta della cartella clinica.

Puntualizza invece che l’oggetto residuo del suo esame e’ circoscritto all’accertamento del nesso causale tra le azioni e le omissioni dei sanitari convenuti e delle case di cura e l’evento lesivo, rappresentato, secondo la prospettazione di Cass. n. 9277/2012, dalla riduzione delle aspettative di vita della (OMISSIS), da commisurare all’entita’ delle chances sottratte, accertamento da condurre secondo la regola della preponderanza dell’evidenza o del “piu’ probabile che non”.

Accerta, secondo la richiamata regola del “piu’ probabile che non”, che sussiste il nesso causale tra i comportamenti omissivi menzionati, caratterizzati da imperizia, imprudenza e negligenza (in capo ai medici di fiducia della paziente), sia nella fase pre che post operatoria, e l’omessa diagnosi dell’infezione da HIV gia’ in atto, in quanto le analisi spontaneamente eseguite dalla paziente nell’aprile 1994, ben prima dell’intervento, e sottoposte ai medici, indicavano un valore di piastrine molto inferiore al normale (unito a leucopenia e a valori di VES molto elevati), che avrebbe comportato problematiche sulla guarigione della ferita e del sanguinamento, quelle eseguite il 1 luglio 1994 mostravano valori con esse incompatibili, tanto da far concludere ai consulenti che esse fossero sbagliate o non riferibili alla persona della (OMISSIS), e quelle eseguite subito dopo l’operazione tornavano ad evidenziare il quadro che era gia’ emerso ad aprile, che di conseguenza non si poteva mettere in correlazione con l’evento, sopraggiunto, della operazione chirurgica. La corte conclude nel senso della doverosita’ di rinviare l’intervento all’anca per effettuare ulteriori accertamenti, non necessariamente tesi, all’inizio, ad individuare la presenza dell’HIV in paziente non rientrante in alcuna fascia di rischio e che tuttavia, ove fossero stati correttamente approfonditi, avrebbero portato alla scoperta del virus gia’ nel giugno-luglio 1994, il che le avrebbe consentito di intraprendere prima e rispondere meglio alla terapia antiretrovirale e con interferone, praticata solo nel marzo 1995, allungando le sue aspettative di vita.

Esclude peraltro che la paziente, anche in caso di diagnosi piu’ precoce, avrebbe potuto giovarsi degli effetti della terapia HAART, attuata in Italia solo quando la paziente si trovava ad uno stadio ormai terminale della malattia.

Quanto alla situazione delle due cliniche, accoglie l’appello incidentale di (OMISSIS), affermando che il personale della clinica non partecipo’ alla scelta clinica di eseguire il prelievo per l’autotras fusione, operata esclusivamente dai medici di fiducia della (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), mentre afferma la responsabilita’ contrattuale della (OMISSIS) nei confronti della paziente, per fatto dei propri ausiliari, solidale con quella dei medici che nella stessa operarono, le cui responsabilita’ gradua quanto ai rapporti interni.

In ordine alla quantificazione dei danni, quanto al danno non patrimoniale, pur ritenendo inapplicabili direttamente le tabelle del Tribunale di Milano trattandosi di danno da perdita di chances, aumenta l’importo rispetto a quanto liquidato in primo grado e riconosce anche ai (OMISSIS) i danni non patrimoniali indiretti da riduzione delle aspettative di vita della madre utilizzando ai fini della valutazione equitativa i parametri milanesi per il danno da morte, opportunamente abbattuti tenuto conto che il termine di riferimento e’ il lasso di tempo intercorrente tra la data in cui l’evento morte si e’ verificato e quello in cui si sarebbe presumibilmente verificato, se l’infezione da HIV fosse stata diagnosticata gia’ a giugno-luglio 1994 (p. 36 della sentenza), che la corte d’appello circoscrive, sulla base delle risultanze tecniche, in quattro-cinque anni, affermando altresi’ che “una cosa e’ l’interruzione definitiva di un rapporto parentale la cui prospettiva di durata sia ancora di parecchi anni, altro e’ l’elisione di un rapporto giunto ormai quasi alla sua naturale scadenza, in cui ognuno dei protagonisti e’ consapevole (o comunque dovrebbe esserlo) che la prospettiva di vita e’ assai limitata nel tempo” (p. 38 della sentenza). Ritiene invece infondato l’appello dei (OMISSIS) in relazione al danno patrimoniale.

Accoglie l’eccezione di prescrizione delle garanzie assicurative, sollevata dalle compagnie di assicurazioni nei confronti del (OMISSIS) e del (OMISSIS).

7. Il presente ricorso. (OMISSIS) e (OMISSIS) propongono ricorso per cassazione articolato in undici motivi ed illustrato da memoria avverso la sentenza n. 423/2016, depositata dalla Corte d’Appello di Roma il 21 gennaio 2016, nei confronti di (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) e (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), la (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a. (gia’ RAS), (OMISSIS) s.p.a., (gia’ (OMISSIS) s.p.a.), (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) e (OMISSIS).

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