Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 23 gennaio 2018, n. 1558. Nel giudizio promosso dall’assicurato nei confronti dell’assicuratore, e avente a oggetto il pagamento dell’indennizzo assicurativo, è onere dell’attore provare che il rischio avveratosi rientri nei “rischi inclusi”

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I rischi esclusi sono quelli del tutto estranei al contratto (ad es., il rischio di infortuni rispetto ad una polizza che copra la responsabilita’ civile).

I rischi non compresi sono invece quelli che astrattamente rientrerebbero nella generale previsione contrattuale, ma l’indennizzabilita’ dei quali e’ esclusa con un patto espresso di delimitazione del rischio (ad esempio, in un contratto di assicurazione contro i danni da incendio, si esclude l’indennizzabilita’ degli incendi provocati dal fulmine).

1.4. La distinzione appena riassunta, risalente e condivisa da sapiente dottrina, riverbera effetti sul piano del riparto dell’onere della prova.

La circostanza che l’evento dannoso rientri tra i “rischi inclusi” e’ fatto costitutivo della pretesa, e va provata dall’assicurato.

La circostanza che l’evento verificatosi rientri fra i rischi “non compresi” costituisce invece un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall’assicuratore.

Tale circostanza infatti non rappresenta un fatto costitutivo della domanda, ma un fatto costitutivo dell’eccezione di non indennizzabilita’, e come tale deve essere dimostrato da chi quell’eccezione intenda sollevare.

1.5. Nel caso di specie e’ pacifico che la polizza stipulata da (OMISSIS) coprisse qualunque tipo di infortunio derivante da attivita’ lavorative o non lavorative.

Onere dell’assicurato era dunque soltanto quello di provare l’esistenza dell’infortunio.

Era, invece, onere dell’assicuratore dimostrare che, pur essendosi verificato il rischio contrattualmente pattuito (l’infortunio), questo rientrava tra i rischi “non compresi”, a causa dell’esistenza di una delle circostanze di non indennizzabilita’ previste dal contratto.

Nel caso di specie, l’esistenza dell’infortunio non e’ mai stata in discussione.

L’assicuratore, per contro, non ha mai provato che questo fosse derivato da una corsa automobilistica clandestina, o da altre cause delimitative dell’indennizzabilita’ previste dal contratto.

Sicche’, essendo stato provato il fatto costitutivo della domanda, ma non quello costitutivo dell’eccezione, la Corte d’appello non avrebbe potuto rigettare la prima ed accogliere la seconda.

1.6. La sentenza va dunque cassata con rinvio alla corte d’appello di Trieste, la quale nel riesaminare il gravame proposto dalla societa’ (OMISSIS) si atterra’ al seguente principio di diritto:

nel giudizio promosso dall’assicurato nei confronti dell’assicuratore, ed avente ad oggetto il pagamento dell’indennizzo assicurativo, e’ onere dell’attore provare che il rischio avveratosi rientri nei “rischi inclusi”, ovvero nella categoria generale di rischi oggetto di copertura assicurativa. Se il contratto contiene clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), la sussistenza dei presupposti di fatto per l’applicazione di tali clausole costituisce un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall’assicuratore”.

2. Gli ulteriori motivi di ricorso.

2.1. Gli altri motivi di ricorso restano assorbiti dell’accoglimento del primo.

3. Le spese.

Le spese del presente grado di giudizio saranno liquidate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

la Corte di cassazione:

(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

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