Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 5 febbraio 2018, n. 2729. Le verifiche (fattibilità economica) del Tribunale in tema di concordato preventivo

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Ritenuto che:
11. La giurisprudenza di legittimita’ e’ costante nel ritenere, dopo la pronuncia n. 1521 del 2013 delle Sezioni Unite Civili, che, in tema di concordato preventivo, il tribunale e’ tenuto ad una verifica diretta del presupposto di fattibilita’ del piano per poter ammettere il debitore alla relativa procedura, nel senso che, mentre il controllo di fattibilita’ giuridica non incontra particolari limiti, quello concernente la fattibilita’ economica, intesa come realizzabilita’ di esso nei fatti, puo’ essere svolto nei limiti della verifica della sussistenza, o meno, di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalita’ indicate dal proponente per superare la crisi (cfr. da ultimo Cass. civ. sez. 1 n. 9061 del 7 aprile 2017).
12. La stessa controricorrente ha rilevato che il controllo del tribunale sulla fattibilita’ del piano concordatario “si articola in tre momenti: completezza e congruita’ logica della relazione del professionista, compatibilita’ delle modalita’ attuative del piano con norme inderogabili di legge (cd. fattibilita’ giuridica); non manifesta inidoneita’ del piano a soddisfare in qualche misura i crediti nel rispetto dei termini previsti (cd. fattibilita’ economica).
13. Nella specie la proposta di concordato afferma che la societa’ intende avvalersi di finanziamento di istituto di credito per il fine, da considerarsi primario, di adempiere al deposito della somma ex punto 4 L. Fall., articolo 163, comma 2, che sara’ determinata con il decreto di apertura della procedura di concordato preventivo.
14. La L. Fall., articolo 163, comma 2, n. 4, prevede che con il decreto di ammissione al concordato il tribunale stabilisce il termine non superiore a quindici giorni entro cui il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma pari al 50% delle spese che si presumono necessarie per l’intera procedura, ovvero la diversa minor somma, non inferiore al 20% di tali spese, che sia determinata dal giudice.
15. Appare evidente quindi che, stante la dichiarazione, sopra citata, della societa’ istante di volersi avvalere di finanziamento bancario per provvedere, nei ristretti termini di legge, al deposito della somma ritenuta necessaria a garantire il pagamento delle spese della procedura, la richiesta del tribunale di munirsi di una dichiarazione d’obbligo da parte dell’istituto bancario prescelto e’ da ritenersi, contrariamente a quanto ha fatto la Corte di appello, del tutto coerente al compito riservato al giudice della delibazione della proposta di concordato dalla L. Fall., articolo 162, che consiste anche nel valutarne la fattibilita’ economica escludendo l’ammissibilita’ del concordato in caso di manifesta inidoneita’ del piano a soddisfare, sia pure in percentuale ridotta, i crediti nel rispetto dei termini previsti.
16. Va pertanto accolto il primo motivo di ricorso restando assorbito il secondo. Consegue la cassazione della sentenza della Corte di Appello de L’Aquila che in diversa composizione decidera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello de L’Aquila che, in diversa composizione, decidera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione.

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