Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 22 gennaio 2018, n. 1499. Deve intendersi per causa di valore indeterminabile quella in cui la pretesa azionata sia insuscettibile di valutazione economica, e non già quella in cui tale valutazione risulti possibile

Deve intendersi per causa di valore indeterminabile quella in cui la pretesa azionata sia insuscettibile di valutazione economica, e non già quella in cui tale valutazione risulti possibile, ancorchè non agevole, attraverso l’esame degli atti.

Ordinanza 22 gennaio 2018, n. 1499
Data udienza 19 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – rel. Presidente

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26032/2014 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se stesso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 17077/2013 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 05/08/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2017 dal Presidente Relatore Dott. FELICE MANNA.

RITENUTO IN FATTO

Con citazione notificata il 29.9.2005 l’avv. (OMISSIS) agiva innanzi al giudice di pace di Roma nei confronti di (OMISSIS), quale erede di (OMISSIS), per il pagamento di compensi professionali che, non determinati nel loro ammontare nell’atto di citazione, quantificava in corso di causa in Euro 775,69.

Resistendo il convenuto, il giudice di pace rigettava la domanda con sentenza pubblicata il 26.2.2007.

Quindi, l’appello proposto dal (OMISSIS) innanzi al Tribunale di Roma era dichiarato inammissibile, non rientrandosi nelle ipotesi di appellabilita’ della sentenza, emessa dal giudice di pace secondo equita’ ai sensi dell’articolo 113 c.p.c., comma 2, previste dall’articolo 339 c.p.c., comma 3.

La cassazione di tale pronuncia e’ chiesta da (OMISSIS) in base a due motivi.

(OMISSIS) e’ rimasto intimato.

Attivato il procedimento camerale ex articolo 380 bis c.p.c., su proposta di rigetto del consigliere relatore, parte ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione degli articoli 339 e 113 c.p.c., nella dichiarata supposizione che il Tribunale abbia – erroneamente – ritenuto applicabile il testo dell’articolo 339 c.p.c., comma 3, anteriore alla modifica apportatavi dal Decreto Legislativo n. 40 del 2006.

1.1. – Il motivo e’ manifestamente inammissibile perche’ elude la ratio decidendi della pronuncia impugnata.

Diversamente da quanto si afferma nel ricorso, secondo cui il giudice d’appello avrebbe “(v)erosimilmente pronunciato la sentenza di inammissibilita’ esaminando il tenore dell’articolo 339 c.p.c., nel testo in vigore anteriormente al 01/03/06” (cosi’, a pag. 4 del ricorso), e da quanto si continua a sostenere nella memoria, ove si deduce che non vi sarebbe stata, difformemente da quanto segnalato nella proposta del relatore, alcuna elusione della ratio decidendi della sentenza, e’ vero e indiscutibile l’esatto contrario.

Il Tribunale ha applicato l’articolo 339 c.p.c., comma 3, nel testo vigente, pacificamente applicabile alla fattispecie (trattandosi dell’impugnazione d’una sentenza del giudice di pace pubblicata dopo l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 40 del 2006: v. articolo 27, comma 1, detto D.Lgs.); e cio’ ha esplicitato non una, ma ben due volte, e cioe’ a pag. 6, ultimo capoverso, e a pag. 7, ultimo capoverso, della sentenza, in entrambi i casi virgolettando il contenuto rilevante dell’attuale articolo 339 c.p.c., comma 3, ossia l’ammissibilita’ dell’appello esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.

1.1.1. – Per dimostrare che il Tribunale avrebbe invece applicato il testo precedente di detta norma, parte ricorrente richiama la conclusione ultima della sentenza impugnata – in base alla quale l’appellante avrebbe potuto proporre solo ricorso per cassazione e non appello contro la sentenza del giudice di pace – e la confuta mediante il richiamo a Cass. n. 6410/13, che nel caso di giurisdizione equitativa necessaria del giudice di pace afferma che l’appello a motivi limitati, previsto dall’articolo 339 c.p.c., comma 3, e’ l’unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso, anche in relazione a motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione di norme sulla competenza ed al difetto di motivazione. E cio’, chiarisce in motivazione Cass. S.U. n. 27339/08, di cui Cass. n. 6410/13 riproduce il dictum, in quanto questi ultimi vizi sono tutti riconducibili all’espressione riassuntiva del vizio di violazione delle norme sul procedimento.

Ma e’ evidente che l’affermazione ultima della sentenza impugnata costituisce un mero obiter dictum, la cui erroneita’ come non dimostra l’applicazione del testo previgente dell’articolo 339 c.p.c., cosi’ neppure altera o influisce altrimenti sulla sola ratio decidendi che assiste la sentenza impugnata, fondata sul fatto che l’appello non era stato basato su nessuno dei tre casi di appellabilita’ limitata previsti dall’articolo 339 c.p.c., comma 3. Ed e’ questa la ratio su cui la censura in esame resta muta.

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