Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 30 gennaio 2018, n. 634. In linea generale, pur dinanzi al generale onere di specificità dei motivi di gravame, costituisce jus receptum il principio per cui è da ritenere ammissibile l’appello se dallo stesso sia possibile desumere quali siano le argomentazioni fatte valere da chi ha proposto l’impugnazione

In linea generale, pur dinanzi al generale onere di specificità dei motivi di gravame, costituisce jus receptum il principio per cui è da ritenere ammissibile l’appello se dallo stesso sia possibile desumere quali siano le argomentazioni fatte valere da chi ha proposto l’impugnazione in contrapposizione a quelle evincibili dalla sentenza impugnata, atteso che il grado di specificità dei motivi di appello va parametrato e vagliato alla luce del grado di specificità della sentenza contestata; pertanto, una critica generica o una lagnanza generica sull’ingiustizia della sentenza non è adeguata e ammissibile se la sentenza confuta puntualmente i motivi di cui al ricorso di primo grado.

Sentenza 30 gennaio 2018, n. 634
Data udienza 18 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Sesta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6107 del 2013, proposto da:

Ministero Per i Beni e Le Attività Culturali – Soprintendenza Per i Beni Archit. e Paes.Prov.Lecce, Brindisi e Taranto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, via (…);

contro

An. Du. Do., rappresentato e difeso dall’avvocato An. Ma. Ci., con domicilio eletto presso lo studio Ma. Ga. in Roma, via (…);

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. PUGLIA – SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE I n. 00188/2013, resa tra le parti, concernente diniego autorizzazione paesaggistica per il mantenimento annuale di un chiosco

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di An. Du. Do.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2018 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati dello Stato Fe. Va., e To. in delega di Ci..;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con l’appello in esame l’odierna amministrazione appellante impugnava la sentenza n. 188\2013 con cui il Tar Lecce accoglieva l’originario gravame. Quest’ultimo era stato proposto dall’odierna parte appellata, in qualità di titolare della relativa licenza commerciale, al fine di ottenere l’annullamento del diniego di autorizzazione paesaggistica per il mantenimento annuale di un chiosco in zona vincolata limitrofa al mare.

Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante censurava la sentenza impugnata ritenendo legittima l’espressione di parere sfavorevole sull’istanza avanzata dal ricorrente con motivazione che fa riferimento alla necessità di salvaguardare e valorizzare il paesaggio tutelato, in conformità con le finalità cui è ispirato il PUTT/P e nella consapevolezza della prevalenza dell’interesse pubblico sull’interesse privato.

Le parti appellate si costituivano in giudizio chiedendo la declaratoria di inammissibilità ed il rigetto dell’appello.

Alla pubblica udienza del 18\1\2018 la causa passava in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente, appare infondata l’eccezione di inammissibilità dell’appello, formulata da parte appellata in relazione alla mancanza di censure e doglianze specifiche.

In linea generale, pur dinanzi al generale onere di specificità dei motivi di gravame, costituisce jus receptum il principio per cui è da ritenere ammissibile se dallo stesso sia possibile desumere quali siano le argomentazioni fatte valere da chi ha proposto l’impugnazione in contrapposizione a quelle evincibili dalla sentenza impugnata (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. V 14 maggio 2012 n. 2745).

Inoltre, va ribadito che il grado di specificità dei motivi di appello va parametrato e vagliato alla luce del grado di specificità della sentenza contestata, e pertanto una critica generica o una lagnanza generica sull’ingiustizia della sentenza non è adeguata e ammissibile se la sentenza confuta puntualmente i motivi di cui al ricorso di primo grado (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. V 936 del 2013 e Ad plen n. 10 del 2011).

Applicando tali parametri generali al caso di specie, se per un verso la sentenza impugnata, lungi dall’esaminare puntualmente i motivi dedotti, ha accolto in termini generali ed assorbenti la deduzione formulata in termini di difetto di motivazione, attraverso il preminente richiamo, per relationem, ad altri precedenti decisioni del medesimo Tar, per un altro verso l’appello ha svolto una critica diretta nei confronti delle argomentazioni svolte dal giudice di prime cure, tentando di evidenziare la sussistenza di una motivazione conforme ai principi di tutela della zona interessata.

Peraltro il ricorso appare infondato nel merito.

In linea generale, la giurisprudenza della sezione ha già più volte evidenziato come nella motivazione del diniego di autorizzazione paesaggistica, l’Amministrazione non possa limitarsi ad esprimere valutazioni apodittiche e stereotipate, ma debba specificare le ragioni del diniego, ovvero esplicitare i motivi del contrasto tra le opere da realizzarsi e le ragioni di tutela dell’area interessata dall’apposizione del vincolo.

Non è sufficiente, quindi, la motivazione del diniego all’istanza di autorizzazione fondata su una generica incompatibilità, non potendo l’Amministrazione limitare la sua valutazione al mero riferimento ad un pregiudizio ambientale, utilizzando espressioni vaghe e formule stereotipate (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. VI 05 dicembre 2016 n. 5108).

Analoga adeguatezza della motivazione, a maggior ragione, va verificata laddove lo stesso manufatto sia stato reputato pienamente compatibile con il vincolo, alla cui tutela è preposta l’amministrazione odierna appellante, esistente in loco.

Laddove, come nel caso di specie, venga in rilievo un’eccezionale diversa valutazione per diversi periodi stagionali, occorre che l’amministrazione, proprio a fronte di tale peculiarità, evidenzi e chiarisca i profili di incompatibilità con il vincolo, opposti a quelli che hanno consentito la realizzazione ed il mantenimento per la stagione balneare; stagione che, per evidenti caratteristiche intrinseche, comporta una presenza ben più massiccia sul territorio e, conseguentemente, una maggiore rilevanza in termini di impatto paesaggistico, anche in relazione ai numerosi fruitori dello stesso bene tutelato.

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