Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza 16 gennaio 2018, n. 1772. Il termine di giorni tre per proporre la dichiarazione di ricusazione, ai sensi dell’articolo 38 c.p.p., comma 2,

Il termine di giorni tre per proporre la dichiarazione di ricusazione, ai sensi dell’articolo 38 c.p.p., comma 2, quando la causa addotta attiene ad eventi o atti giudiziari venuti in essere al di fuori dell’udienza dibattimentale, decorre per l’imputato solamente a partire dal momento in cui egli abbia acquisito una conoscenza personale, effettiva e completa di detta causa.

Sentenza 16 gennaio 2018, n. 1772
Data udienza 23 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BONITO Francesco M. – Presidente

Dott. BINENTI Roberto – rel. Consigliere

Dott. CENTOFANTI Francesco – Consigliere

Dott. DI GIURO Gaetano – Consigliere

Dott. MAGI Raffaello – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI CATANZARO;

(OMISSIS), nato il (OMISSIS) (imputato);

avverso l’ordinanza del 05/04/2017 della CORTE APPELLO di CATANZARO;

sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ROBERTO BINENTI;

lette le conclusioni del PG, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 5 aprile 2017, la Corte di Appello di Catanzaro, accoglieva la dichiarazione di ricusazione presentata da (OMISSIS) nei confronti dei dottori (OMISSIS) e (OMISSIS), quali componenti della Corte di Assise di Catanzaro che trattava il giudizio di primo grado in cui veniva contestato a detto imputato il concorso nell’omicidio di (OMISSIS).

Preliminarmente, la Corte di Appello rilevava che al momento della presentazione della dichiarazione non era decorso il termine previsto dall’articolo 38 c.p.p., comma 2, essendo sorta la denunziata causa di ricusazione soltanto dopo il termine di cui all’articolo 491 c.p.p., comma 1, a seguito del deposito della sentenza n. 8/2016 a carico di (OMISSIS) ed altri, emessa dalla Corte di Assise di Catanzaro composta anche dai due giudici ricusati.

Nel merito, a supporto della decisione, i Giudici distrettuali osservavano che la suindicata sentenza aveva ritenuto l’attendibilita’ del collaboratore (OMISSIS) in forza di valutazioni afferenti anche alla partecipazione di (OMISSIS), insieme allo stesso (OMISSIS), all’omicidio di (OMISSIS).

Da cio’ derivava la sussistenza della condizione pregiudicante come configurata dalla sentenza della Corte Costituzione del 14 luglio 2000, n. 283, laddove tale pronunzia aveva esteso i presupposti della ricusazione, ai sensi dell’articolo 37 c.p.p., all’ipotesi in cui il giudice, chiamato a decidere sulla responsabilita’ dell’imputato, abbia espresso in altro procedimento una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catanzaro.

2.1. Con un primo motivo, ha lamentato violazione dell’articolo 38 c.p.p., comma 2 e articolo 41 c.p.p., comma 1, per non essersi dichiarata l’inammissibilita’ dell’istanza poiche’ proposta oltre il termine di giorni tre in cui era divenuta nota la denunziata causa di ricusazione, dovendo tale termine in assenza di diversi elementi farsi decorrere dalla conoscibilita’ del deposito e al piu’ dalla scadenza del termine di deposito della sentenza che avrebbe manifestato le valutazioni pregiudicanti, mentre al riguardo ci si era affidati a mere asserzioni di parte.

2.2. Con un secondo motivo, ha denunziato violazione dell’articolo 37 c.p.p., rappresentando che nella motivazione della sentenza nei confronti di (OMISSIS) ed altri ci si era limitati a ripercorrere l’andamento dell’esame di (OMISSIS) in relazione agli omicidi da lui ammessi fra cui quello di (OMISSIS), in ordine al quale neppure dopo la Corte aveva espresso valutazioni, e cio’ anche quando aveva esaminato la credibilita’ delle dichiarazioni del collaboratore in relazione ai fatti diversi che in quella sede venivano contestati.

3 Con requisitoria depositata il 9 agosto 2017, il Procuratore Generale presso questa Corte, aderendo con argomentate osservazioni alle prospettazioni svolte nel ricorso, ne ha chiesto l’accoglimento per entrambi i motivi addotti.

4. Con memoria depositata il 17 novembre 2017, il difensore di (OMISSIS) ha svolto diffuse deduzioni rilevando l’infondatezza dei motivi di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va accolto per le ragioni e nei termini di seguito illustrati.

2. Il primo motivo e’ infondato.

2.1. Secondo l’orientamento largamente maggioritario della giurisprudenza di legittimita’ che il Collegio condivide ed intende ribadire, il termine di giorni tre per proporre la dichiarazione di ricusazione, ai sensi dell’articolo 38 c.p.p., comma 2, quando la causa addotta attiene ad eventi o atti giudiziari venuti in essere al di fuori dell’udienza dibattimentale, decorre per l’imputato solamente a partire dal momento in cui egli abbia acquisito una conoscenza personale, effettiva e completa di detta causa (Sez. 6, n. 19533 del 06/05/2014, Rv. 260893; Sez. 6, n. 380181 del 04/06/2013, Rv. 255611; Sez. 6, n. 41110 del 18/09/2013, Rv. 246270; Sez. 1, n. 166671 del 27/02/2013, Rv. 255845).

2.2. Nella specie l’atto giudiziario ritenuto idoneo a configurare la causa di ricusazione e’ stato depositato il 17 marzo 2017 nell’ambito di altro procedimento in cui l’istante non era imputato, mentre la dichiarazione di ricusazione e’ stata depositata in data 28 marzo 2017, vale a dire appena undici giorni dopo.

Lasso di tempo che puo’ ragionevolmente considerarsi coerente rispetto all’allegazione secondo cui la conoscenza, personale, effettiva e completa in capo al (OMISSIS) della corposa sentenza, preceduta da richiesta di rilascio di copia, consegna ed esauriente consultazione, si sia avuta solo nei tre giorni precedenti alla presentazione della dichiarazione, che dunque deve ritenersi tempestiva.

3. Fondato risulta invece il secondo motivo.

3.1 Per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimita’ richiamato dalla stessa ordinanza impugnata, la mera conoscenza o acquisizione in altro procedimento del medesime fonti di prova e’ evenienza del tutto estranea alle cause di ricusazione del giudice non comportando essa in radice valutazioni.

Parimenti, tenendo sempre a mente la considerazione che si verte in tema di disposizioni che derogano a principi generali dell’ordinamento (quelli del giudice naturale) e pertanto di stretta interpretazione, si nega da parte della consolidata giurisprudenza di legittimita’ che la positiva valutazione di una fonte ai fini dell’accertamento giudiziale di un certo fatto possa di per se’ esprimere effetti pregiudicanti in capo al giudice che la compie laddove lo stesso si trovi in seguito a giudicare in altro procedimento altro fatto sulla base della medesima fonte.

Tanto va affermato anche nell’ipotesi di identita’ dell’imputato giudicato nei diversi procedimenti per fatti diversi, pur non mancanti di profili di connessione probatoria fra loro come quelli non inusuali dovuti al radicamento delle condotte oggetto delle diverse imputazioni nello stesso contesto di criminalita’ organizzata di tipo mafioso. Di modo che il medesimo imputato ben puo’ trovarsi ad essere accusato davanti allo stesso giudice in un primo procedimento di un omicidio e poi in altro di altro omicidio, entrambi riferibili a detto contesto (Sez. 5, n. 15201 del 10/02/2016, Rv. 26686; Sez. 1, n. 21064 del 12/05/2010, Rv. 247578; Sez.1, n. 25526 del 14/04/2001, Rv. 219360), ovvero – e analogamente – in un procedimento per il reato di cui all’articolo 416 bis c.p., o altro aggravato ex L. n. 203 del 1991, articolo 7, e poi in un altro procedimento per un altro reato parimenti aggravato ex L. n. 203 del 1991, articolo 7, in relazione ai fini o ai metodi adoperati dalla medesima associazione mafiosa (Sez. 1, n. 22794 del 13/05/2009, Rv. 244381; Sez. 2, n. 40763 del 23/09/2005, Rv. 233165).

Anche in questi casi quando manca quell’espressione di una “valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto” cui si riferisce la sentenza Corte Cost., n. 283 del 2000, non e’ configurabile il sospetto di non imparzialita’ che legittima l’eccezionale operativita’ dell’istituto della ricusazione.

L’assenza di “valutazioni di merito”, come pure e’ stato gia’ riconosciuto da questa Corte, puo’ ugualmente aversi nelle situazioni citate anche quando le fonti di prova addotte nei diversi procedimenti siano coincidenti, ed in particolare caso non infrequente nei giudizi per fatti di criminalita’ mafiosa – siano costituite da chiamate in correita’ o reita’ provenienti dallo stesso collaboratore di giustizia.

Sul tema si sono pronunziate in termini di esclusione delle condizioni per la ricusazione anche alcune delle succitate sentenze, persino con riferimento ad imputazioni di diversi omicidi ascritte in diversi processi al medesimo soggetto (in particolare, Sez. 5, n. 15201 del 10/02/2016, Rv. 26686; Sez. 1, n. 21064 del 12/02/2010, Rv. 247578; Sez. 1, 25526 del 14/04/2001, Rv. 219360).

A supporto di tali convincimenti e’ ricorrente la pur ovvia osservazione che e’ sempre possibile che una stessa fonte dichiarativa sia ritenuta dal giudice attendibile quando riferisce certi fatti e non lo sia invece quando ne narra altri.

Il percorso ai fini della valutazione dell’attendibilita’ della prova cui e’ tenuto il giudice davanti ad accuse provenienti da un collaboratore che riferisce un certo fatto, conformemente a criteri stabiliti dall’articolo 192 c.p.p., comma 3, e’ come e’ noto assai complesso e si muove attraverso una cadenza progressiva di diversi apprezzamenti e verifiche (sulla credibilita’ soggettiva, sul contenuto intrinseco delle dichiarazioni specificatamente riguardanti la particolare ricostruzione e sui riscontri oggettivi e soggettivi), solo al cui esito potra’ formularsi un giudizio in proiezione probatoria sulla veridicita’ dell’incolpazione.

Pertanto, laddove in tale ambito ci si sia soffermati in termini di semplice analisi solo su alcuni parziali indici utili a saggiare l’attendibilita’, ma ancora del tutto interlocutori e ben lontani dal consentire l’espressione di giudizi completi e definitivi in tema di positivo accertamento del fatto oggetto delle dichiarazioni, in ordine all’esistenza dello stesso e, quel che piu’ conta, alla sua addebitabilita’ ad un certo soggetto non potra’ comunque ritenersi formulata quella “valutazione di merito” alla quale fa riferimento la sentenza della Corte Cost. n. 283 del 2000.

Infatti, si tratta ancora di un approccio limitato solo ad alcune intrinseche caratteristiche della prova, in una prima fase di un ampio percorso il cui esito valutativo di “merito”, secondo canoni stabiliti per legge, resta da deliberare.

Le superiori conclusioni sono in linea con alcune indicazioni rappresentate nella motivazione dell’anzidetta sentenza: si avverte che “non e’ sufficiente, ai fini della individuazione dell’attivita’ pregiudicante, che il giudice abbia avuto in precedenza mera cognizione dei fatti di causa, raccolto prove, ovvero si sia espresso incidentalmente ed occasionalmente su particolari aspetti della vicenda sottoposta al suo giudizio”; si aggiunge che “La funzione pregiudicata va a sua volta individuata in una decisione attinente alla responsabilita’ penale, essendo necessario, perche’ si verifichi un pregiudizio per l’imparzialita’, che il giudice sia chiamato ad esprimere una valutazione di merito collegata alla decisione finale della causa”; per precisarsi dopo che, “alla stregua dei rapporti sistematici tra incompatibilita’ e cause di astensione – ricusazione, queste ultime, ove si sostanzino nella manifestazione di un convincimento espresso in un diverso procedimento, sono caratterizzate dalla loro inidoneita’ ad essere tipizzate preventivamente dal legislatore, in quanto la loro stessa natura impone che sia il giudice, nell’ambito della cornice generale delineata dalla legge, ad accertare in concreto e caso per caso l’effetto pregiudicante per l’imparzialita’”; si conclude infine sottolineando che “Sara’ dunque l’elaborazione giurisprudenziale, cosi’ come e’ avvenuto per le cause di astensione e ricusazione gia’ previste dal codice, a definire i vari casi di applicazione di questa causa di ricusazione”.

Proprio in questa cornice di inquadramento della causa di ricusazione, che ne invoca la corretta conformazione alle condizioni del caso onde individuare effetti davvero pregiudicanti, si inserisce l’intera lettura sopra rassegnata.

3.2. Orbene, tenendo presente tale lettura, deve rilevarsi, quanto al caso di specie, che non possono assumere neppure l’astratta attitudine a provocare effetti pregiudicanti tutti quei riferimenti nel provvedimento impugnato alla semplice acquisizione della prova dichiarativa, con conseguente conoscenza del contenuto del narrato seppur riferibile anche ai fatti oggetto del nuovo processo.

Escludendo cio’, vengono in considerazione quei soli passi della sentenza, come risultano dalla sua lettura e richiamati ora nel provvedimento impugnato ora negli atti di parte (ricorso per cassazione e successiva memoria della difesa), che si intrecciano con il tema dell’esordio della collaborazione di (OMISSIS), indicato come caratterizzato dalla progressione delle rilevazioni accusatorie inizialmente non intervenute su diversi omicidi, fra cui anche quello giudicato in quel processo e quello in pregiudizio di (OMISSIS) poi addebitato a (OMISSIS) nel giudizio ove si e’ avuta la dichiarazione di ricusazione.

L’esposizione dei passi in questione mostra che la Corte di Assise concorda con la difesa nel ravvisare la progressione accusatoria, definita di “immediato rilievo”; illustra le spiegazioni al riguardo fornite dal collaboratore; si sofferma nel considerare e ritenere lâEuroËœaccreditabili tali spiegazioni in ragione delle caratteristiche dell’iter collaborativo e di affermazioni di altro collaboratore; ma da cui inferisce in definitiva solamente l’esclusione di un generalizzato giudizio di inattendibilita’; riflessione che comunque non impedisce di assumere un atteggiamento di forte cautela nel valorizzare le accuse in relazione al fatto in quella sede valutato e giudicato; tanto che esse ad un certo punto parrebbero reputarsi neppure idonee a costituire un riscontro soddisfacente rispetto a quant’altro al riguardo riferito in termini accusatori da altro citato collaboratore.

Si illustrano cosi’ argomenti che quando incidentalmente afferiscono anche al fatto nel nuovo giudizio poi ascritto a (OMISSIS) mostrano di fermarsi ad apprezzamenti che solo focalizzano alcuni indici della credibilita’ soggettiva (la spontaneita’ e costanza), senza estendersi, come pure emerge con evidenza dal contenuto del provvedimento impugnato, neppure alle caratteristiche intrinseche di natura descrittiva della specifica narrazione di quel fatto come addebitabile a (OMISSIS) e tantomeno esprimere giudizi in merito ai pertinenti parametri di valutazione della relativa ricostruzione, rimanendo altresi’ parimenti esclusa sempre per quel fatto ogni ulteriore considerazione in ordine all’acquisizione di riscontri esterni, per la loro specifica portata indicativa, davvero idonei a manifestare l’accertamento della prova della responsabilita’.

Di modo che, secondo quanto emerge dallo stesso testo del provvedimento impugnato, i giudici della Corte di Assise, in ragione di un necessitato approccio alla prova che li ha visti impegnati nel giudicare altro fatto ed altri imputati, non hanno formulato responsi di “merito” in ordine alla colpevolezza di (OMISSIS), ma hanno mostrato solamente di portare avanti considerazioni funzionalmente rivolte alla verifica dei fatti ivi giudicati, con esiti in ogni momento neppure incidentalmente estensibili, sotto il profilo valutativo, all’effettivo riconoscimento della condotta della quale il predetto e’ ora accusato.

4. Tale operazione, dunque, alla stregua di quanto in precedenza osservato, non puo’ astrattamente valere ad esprimere quella “valutazione di merito” che deve connotare la causa di ricusazione come ritenuta nell’ordinanza impugnata, la quale conseguentemente deve essere annullata senza rinvio, potendosi provvedere, tenuto conto di quanto sopra constatato in termini di completezza ed in assenza di ulteriori necessari accertamenti in fatto, ai sensi dell’articolo 620 c.p.p., lettera l), alla decisione di rigetto della dichiarazione di ricusazione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e rigetta la dichiarazione di ricusazione.

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