Corte di Cassazione, sezione seconda civile, sentenza 5 gennaio 2018, n. 169. Revocabile di diritto il testamento del defunto che lascia i suoi averi alla moglie ai figli riconosciuti e ai nipoti ignorando la figlia che sapeva di avere ma che non aveva mai voluto riconoscere.

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Si costituivano i germani (OMISSIS) che contestavano la fondatezza della domanda sia per quanto concerneva il riconoscimento della paternita’, sia per la richiesta di revoca del testamento, adducendo che dalla stessa narrazione dei fatti, emergeva che il de cuius era a conoscenza dell’esistenza delle figlie, sicche’ la mancata modifica del testamento doveva ritenersi espressiva della volonta’ di confermarne il contenuto. Inoltre non era dato invocare la revocazione nel caso in cui la dichiarazione giudiziale di paternita’ fosse stata richiesta in epoca successiva alla morte del genitore, impedendo a quest’ultimo di poter adeguare le proprie volonta’ testamentarie al nuovo evento giuridico.
Si costituiva anche (OMISSIS) la quale non si opponeva alla domanda di dichiarazione giudiziale di paternita’, evidenziando che a sua volta aveva introdotto autonoma domanda per la declaratoria di nullita’ del testamento, mostrando quindi di aderire anche alla richiesta di cui all’articolo 687 c.c..
2. Il Tribunale adito, all’esito dell’istruttoria, con la sentenza n. 1612 del 16 ottobre 2012, accoglieva integralmente la domanda attorea, ma a seguito di impugnazione proposta dai (OMISSIS), la Corte d’Appello di Roma con la sentenza n. 4889 del 18/9/2013, in parziale riforma della decisione gravata, rigettava la domanda di revocazione, annullando l’attribuzione all’appellata del cognome paterno.
I giudici di appello, dopo avere richiamato le rationes che la dottrina ha tradizionalmente assegnato quale giustificazione dell’istituto di cui all’articolo 687 c.c., (tutela della volonta’ presunta, ipotetica o viziata del testatore che ignorava l’esistenza di figli, ovvero tutela rafforzata degli interessi successori dei figli a discapito di quella degli estranei) e pur dando atto che la giurisprudenza piu’ recente di legittimita’ sembrava propendere per la seconda, reputava pero’ che non fosse possibile aderire a tale opinione.
Ed, invero, sempre secondo la decisione gravata, la tutela successoria dei diritti dei figli trova adeguato riscontro nella disciplina della successione necessaria, laddove l’articolo 687 c.c., nella lettura offertane dalla piu’ recente giurisprudenza, tutelerebbe solo i figli dei testatori ignari di questioni giuridiche, i quali non avrebbero la capacita’ di adeguare le loro volonta’ testamentarie al sopravvenire di discendenti.
La derogabilita’ della previsione di cui all’articolo 687 c.c., che consente di far salvo il testamento mediante una diversa previsione, si pone in antitesi con la natura inderogabile della successione dei legittimari, e depone a favore della tesi secondo cui l’istituto in esame e’ posto a tutela della volonta’ del testatore, sebbene in senso oggettivo, quale espressione dell’id quod plerumque accidit.
Inoltre, ammettere che il testamento sia revocato di diritto anche nel caso in cui la dichiarazione giudiziale di paternita’ intervenga dopo la morte del testatore, contravviene alla regola della centralita’ della volonta’ testamentaria recentemente riaffermata con il riconoscimento della validita’ della clausola diseredativa.
In tale ottica, quando la dichiarazione giudiziale di paternita’ abbia luogo ovvero venga introdotta nel corso della vita del testatore, appare possibile dare seguito all’opinione della Corte di legittimita’, dovendosi invece escludere l’effetto caducatorio nella diversa ipotesi, che ricorre nel caso di specie, in cui la dichiarazione giudiziale di paternita’ sia richiesta a successione gia’ aperta, essendo quindi impedito al de cuius di poter modificare il proprio testamento, e cio’ malgrado fosse consapevole dell’esistenza dell’attrice.
L’equiparazione tra dichiarazione giudiziale di paternita’ e riconoscimento, sulla base di quanto previsto dall’articolo 277 c.c., puo’ quindi predicarsi solo laddove la dichiarazione stessa sia richiesta prima della morte.
La soluzione fatta propria dal Tribunale si poneva poi anche contro l’attuale modello familiare, nel quale non e’ piu’ attribuita al figlio primogenito la parte del leone, logica nella quale risulta invece inserirsi la previsione di cui all’articolo 687 c.c..
Ne discende che la norma de qua deve essere letta in senso restrittivo, limitandosi l’equiparazione delle due ipotesi di acquisto dello status di figlio al solo caso in cui la dichiarazione giudiziale di paternita’ ovvero l’introduzione del relativo giudizio intervengano prima della morte del de cuius.
Per l’effetto respingevano la domanda di revocazione.

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