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La questione non e’ nuova nella giurisprudenza di questa Corte, ma merita un’ulteriore riflessione.
A norma dell’articolo 1117 c.c., n. 3 (nella precedente formulazione applicabile ratione temporis alla fattispecie che ci occupa, ma il principio non e’ stato modificato) si presumono comuni i canali di scarico solo “fino al punto di diramazione” degli impianti ai locali di proprieta’ esclusiva.
Partendo dal chiaro tenore del testo normativo, la prevalente giurisprudenza di questa Corte (v. Sez. 2, Sentenza n. 19045 del 03/09/2010 non massimata; Sez. 2, Sentenza n. 5792 del 2005; Sez. 3, Sentenza n. 583 del 2001 non massimata; Sez. 2, Sentenza n. 12894 del 18/12/1995 Rv. 495113; nello stesso senso v. anche Sez. 2, Sentenza n. 10584 del 2012 non massimata) ha escluso dalla proprieta’ condominiale la cd braga (cioe’ l’elemento di raccordo tra la tubatura orizzontale di pertinenza del singolo appartamento e la tubatura verticale di pertinenza condominiale). Si e’ altresi’ osservato che, mentre la proprieta’ comune condominiale e’ tale perche’ serve all’uso (e al godimento) di tutti i partecipanti, la braga invece, serve soltanto a convogliare gli scarichi di pertinenza del singolo appartamento a differenza della colonna verticale, che raccogliendo gli scarichi di tutti gli appartamenti, serve all’uso di tutti i condomini (v. Sez. 2, Sentenza n. 19045/2010 cit.; Sez. 2, Sentenza n. 5792/2005 cit.; Sentenza n. 583/2001 cit.; nello stesso senso v. anche Sez. 2, Sentenza n. 10584 del 2012 non massimata).
Il Collegio ritiene senz’altro che tale orientamento sia da ribadire perche’:
a) parte proprio da una corretta lettura del dato normativo che fissa con precisione il limite di estensione delle condotte comprese nella presunzione di condominialita’ e lo individua “fino al punto di diramazione”;
b) considera, altrettanto correttamente, la ragione posta a base del concetto di proprieta’ condominiale che e’ appunto l’idoneita’ all’uso (e al godimento) di tutti i partecipanti concludendo coerentemente, che la braga invece, serve soltanto convogliare gli scarichi di pertinenza del singolo appartamento, a differenza della colonna verticale, che raccogliendo gli scarichi di tutti gli appartamenti, serve all’uso di tutti i condomini;
L’ordinanza di questa sezione n. 778 del 19/01/2012 Rv. 621200 richiamata dalla Corte d’Appello – era stata emessa in una vicenda in cui il dato decisivo era rappresentato, come riporta la stessa ordinanza, dal fatto che secondo l’apprezzamento dei giudici di merito sulla scorta dei rilievi effettuati dal consulente tecnico, la perdita era stata individuata in “un punto della colonna condominiale verticale” e dal fatto che la perdita d’acqua si verificava “anche quando era fatta scorrere l’acqua di appartamenti sovrastanti”.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello di Roma, avendo riscontrato la rottura della braga “nel tratto terminale della stessa….”, si e’ limitata a prestare pedissequa adesione all’ordinanza n. 778/2012, senza pero’ confrontarsi adeguatamente con la situazione di fatto nel caso ad essa sottoposta e, soprattutto, senza confrontarsi con l’opzione interpretativa fornita con puntuali argomentazioni dalla prevalente giurisprudenza di legittimita’ ed oggi ribadita da questo Collegio: la sentenza impugnata deve pertanto essere cassata per nuovo esame, restando cosi’ logicamente assorbita la trattazione degli altri motivi di ricorso.
Il giudice di rinvio, che si designa in altra sezione della Corte d’Appello di Roma, riesaminera’ la questione di diritto riguardante la natura della braga di innesto attenendosi al principio di diritto sopra richiamato e provvedera’, all’esito, anche sulle spese del presente giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma.
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