Corte di Cassazione, sezione seconda civile, sentenza 17 gennaio 2018, n. 1027. La c.d. “braga” non ha natura condominiale, in quanto serve soltanto convogliare gli scarichi di pertinenza del singolo appartamento

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4 Nel procedimento, avviato alla decisione camerale, e’ intervenuto il Procuratore Generale che ha concluso per il rigetto del ricorso.
In data 1.6.2017 e’ pervenuta “comparsa di costituzione” di (OMISSIS), erede del controricorrente nelle more deceduto.
5 Con ordinanza interlocutoria dep. 1.8.2017 la Corte ha rimesso la trattazione del procedimento alla pubblica udienza per la particolare rilevanza della questione di diritto prospettata in ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1 Preliminarmente, va rilevato che nel giudizio di cassazione la procura speciale non puo’ essere rilasciata a margine o in calce di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, poiche’ l’articolo 83 c.p.c., comma 3, nell’elencare gli atti in margine o in calce ai quali puo’ essere apposta la procura speciale, indica, con riferimento al giudizio di cassazione, soltanto quelli suindicati. Pertanto, se la procura non e’ rilasciata in occasione di tali atti, e’ necessario il suo conferimento nella forma prevista dal secondo comma del citato articolo, cioe’ con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata. Ne’ a una conclusione diversa puo’ pervenirsi nel caso in cui sopraggiunga la sostituzione del difensore nominato con il ricorso, da parte degli eredi del ricorrente deceduto nelle more del giudizio, non rispondendo alla disciplina del medesimo giudizio di cassazione, dominato dall’impulso d’ufficio a seguito della sua instaurazione con la notifica e il deposito del ricorso e non soggetto agli eventi di cui agli articoli 299 e ss. cod. proc. civ., il deposito di un atto redatto dal nuovo difensore (nella specie denominato “atto di costituzione”) su cui possa essere apposta la procura speciale (Sez. 3, Sentenza n. 23816 del 24/11/2010 Rv. 615160; Sez. 3, Sentenza n. 13329 del 30/06/2015 Rv. 635909; Sez. U, Ordinanza n. 13537 del 12/06/2006 Rv. 589544; Sez. L, Sentenza n. 9799 del 09/10/1997 Rv. 508652).
Applicando tale principio al caso in esame, discende l’invalidita’ della memoria di costituzione di (OMISSIS) depositata in data 1.6.2017, mentre invece, essendo stata rilasciata in data 27.11.2017 regolare procura a mezzo di scrittura privata autenticata da notaio, deve ritenersi valida la partecipazione del difensore del suddetto all’udienza di discussione.
1.1 Cio’ chiarito e venendo all’esame dei motivi di ricorso, col primo di essi i ricorrenti deducono, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, violazione o falsa applicazione dell’articolo 1117 c.c. criticando la Corte d’Appello per avere ritenuto che la “braga” di collegamento tra la condotta condominiale e quella del singolo condomino rientri tra le parti comuni. Si soffermano, anche attraverso richiami giurisprudenziali, sulla funzione, sulle finalita’ e sul compito a cui assolve tale raccordo, per escludere la presunzione di condominialita’.
1.2 Con una seconda censura si denunzia sempre ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione o falsa applicazione dell’articolo 99 c.p.c. e articolo 1135 c.c. rimproverandosi alla Corte d’Appello di avere dettato i criteri per la ripartizione delle spese di riparazione e delle spese di lite tra i condomini in assenza di domanda, cosi’ sovrapponendosi alle prerogative dell’assemblea a cui spetterebbe di adottare una apposita delibera che, solo in caso di mancata opposizione, obblighera’ i condomini.
1.3 Col terzo motivo i ricorrenti denunziano infine ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione dell’articolo 92 c.p.c. in ordine alla condanna della parte attrice al pagamento delle spese del doppio grado, nonche’ l’omesso esame di un fatto decisivo. Secondo i ricorrenti la cronistoria dei fatti del processo (riportata in ricorso) avrebbe dovuto essere approfondita dal Tribunale ai fini dell’addebito delle spese di lite.
2 Il primo motivo e’ fondato.
La questione di diritto che il Collegio e’ chiamato a risolvere riguarda la appartenenza o meno alla proprieta’ condominiale, della braga di innesto degli scarichi provenienti dalle singole unita’ immobiliari nella colonna verticale di proprieta’ comune. La soluzione del problema porta poi automaticamente ad individuare il criterio da seguire per il riparto delle spese di riparazione o sostituzione della braga e per l’individuazione del responsabile in caso di eventuali danni provocati da rottura o malfunzionamento.

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