Corte di Cassazione, sezione seconda civile, sentenza 17 gennaio 2018, n. 1027. La c.d. “braga” non ha natura condominiale, in quanto serve soltanto convogliare gli scarichi di pertinenza del singolo appartamento

A differenza della “colonna verticale”, che, raccogliendo gli scarichi di tutti gli appartamenti serve all’uso di tutti i condomini, la c.d. “braga” (cioè l’elemento di raccordo tra la tubatura orizzontale di pertinenza del singolo appartamento e la tubatura verticale di pertinenza condominiale) non ha natura condominiale, in quanto serve soltanto convogliare gli scarichi di pertinenza del singolo appartamento.

Sentenza 17 gennaio 2018, n. 1027
Data udienza 28 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 17934-2013 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) (DECEDUTO), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS) SPA, CONDOMINIO (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 5512/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 06/11/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO LUCIO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore dei ricorrenti che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS) che oggi si costituisce per gli eredi di (OMISSIS) deceduto, vedi procura allegata.
RITENUTO IN FATTO
1 Nella causa di merito promossa nel 2003 dai condomini (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) contro il condomino (OMISSIS) (proprietario di appartamento soprastante) e contro il Condominio di (OMISSIS), per ottenere, previa conferma del provvedimento cautelare emesso ante causam, la condanna del (OMISSIS) al risarcimento dei danni per infiltrazioni, la Corte d’Appello di Roma con sentenza 6.11.2012 – per quanto ancora interessa in questa sede – in accoglimento dell’appello proposto dal (OMISSIS), ha riformato la decisione di primo grado rigettando le domande contro di lui proposte e ha dichiarato il Condominio tenuto a riparare la “braga” di collegamento degli scarichi, con ripartizione interna della spesa fra i condomini serviti dalla colonna di scarico. La Corte ha condannato gli attori a rimborsare le spese al (OMISSIS) e ha dichiarato il Condominio di via delle Dolomiti 34 tenuto a manlevare gli attori degli effetti della condanna alle spese; ha compensato le spese del grado nei rapporti con le Assicurazioni Generali (pure chiamate in causa) ed ha posto quelle di CTU interamente a carico del Condominio (fissando sempre lo stesso criterio di ripartizione interna).
2 Per giungere a tale soluzione la Corte d’Appello ha osservato che, come accertato dal CTU, la rottura della braga di ghisa era localizzata nel tratto terminale della stessa con l’innesto della colonna di scarico nel tratto terminale e dunque doveva ritenersi di proprieta’ comune in base ad una recente ordinanza di questa Corte (n. 778/2012).
3 Contro questa decisione il (OMISSIS) e gli altri condomini ricorrono per cassazione con tre motivi a cui resiste con controricorso il (OMISSIS), mentre le altre parti non hanno svolto difese.

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