Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 10 gennaio 2018, n. 633. In tema di bancarotta fraudolenta

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Occorre rilevare, innanzitutto che con i motivi di appello, cosi’ come con il presente ricorso, era stata solamente prospettata la diversa qualificazione giuridica impressa al fatto nel procedimento parallelo, ritenuta estensibile alla posizione dei due imputati e non gia’ fatti specifici e concreti accertati in quel processo, suscettibili di essere fatti valere per la loro specifica posizione.
1.4. Il richiamo all’articolo 587 c.p.p. e all’istituto dell’effetto estensivo dell’impugnazione e’ fuor di luogo.
La disposizione dell’articolo 587 c.p.p., che prevede l’effetto estensivo dell’impugnazione, che presuppone l’unitarieta’ del procedimento (Sez. 1, n. 3366 del 02/06/1995, Gentile, Rv. 202178), e’ dettata dall’esigenza di evitare disarmonie di trattamento tra soggetti in identica posizione, taluno dei quali abbia con esito favorevole proposto valida impugnazione. Tale disposizione non e’ pertanto invocabile al fine di estendere al medesimo imputato gli effetti favorevoli dell’impugnazione da lui stesso proposta avverso una sentenza per un fatto diverso, ancorche’ connesso a quello oggetto di una precedente sentenza (Sez. 1, n. 15288 del 24/03/2005, Manzi, Rv. 231242).
L’effetto estensivo dell’impugnazione opera a favore degli altri imputati soltanto se questi non hanno proposto impugnazione, ovvero se quella proposta sia stata dichiarata inammissibile, non invece quando essa sia stata esaminata nel merito con decisione diversa ed incompatibile con quella di cui si chiede l’estensione (Sez. 3, n. 43296 del 02/07/2014, Garozzo, Rv. 260978; Sez. 6, n. 27701 del 06/02/2008, De Carolis, Rv. 240362).
1.5. Nel nostro ordinamento processuale la sentenza passata in giudicato ha soltanto un’efficacia preclusiva nei confronti del medesimo imputato e quanto al medesimo fatto. Da cio’ consegue che in un processo contro altri imputati, il giudice potra’ accertare nuovamente il medesimo fatto storico e potra’ ritenere che e’ stato commesso con diverse modalita’, o perfino che non e’ esistito, mancando il requisito del “medesimo imputato”.
Nel nostro ordinamento processuale non sussistono rimedi sul contrasto sostanziale di giudicati formatisi in procedimenti diversi, per imputati diversi, seppur attinenti allo stesso fatto. Non esiste infatti nessuna disciplina in ordine alla efficacia del giudicato nell’ambito di un altro procedimento penale, a differenza di quanto avviene per i rapporti fra il giudizio civile, amministrativo e disciplinare, mentre l’articolo 238 bis c.p.p. consente l’acquisizione in dibattimento di sentenze divenute irrevocabili, ma dispone che siano valutate a norma dell’articolo 197 c.p.p. e articolo 192 c.p.p., comma 3, (Sez. 6, n. 14096 del 16/01/2007, Iaculano, Rv. 236142; Sez. 6, n. 5513 del 04/03/1996, Barletta, Rv. 204983; Sez. 1, n. 13235 del 10/02/1986,Zuccaro, Rv. 174394).
Nel caso di specie, inoltre, il presunto contrasto sostenuto dalla ricorrente, attinente alla mera valutazione giuridica dei fatti, non sarebbe neppure rilevante ai fini dell’esperimento dell’istituto della revisione.
Infatti: “Il contrasto di giudicati rilevante ai fini della revisione di un provvedimento definitivo non ricorre nell’ipotesi in cui lo stesso verta sulla valutazione giuridica attribuita agli stessi fatti dai due diversi giudici.” (Sez. 2, n. 14785 del 20/01/2017, Marinacci, Rv. 269671; Sez. 5, n. 10405 del 13/01/2015, PG in proc. Contu, Rv. 262731; Sez. 6, n. 15796 del 03/04/2014, Strappa, Rv. 259804; Sez. 2, n. 12809 del 11/03/2011, Vitale, Rv. 250061).
2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione di legge in relazione all’articolo 223, comma 2, L.F. e lamenta erronea qualificazione giuridica del fatto, nonche’ vizio di motivazione.
Per la configurazione del delitto di reato di bancarotta fraudolenta impropria per aver con operazioni dolose cagionato il fallimento, a prescindere dall’elemento soggettivo, sarebbe stata necessaria la sussistenza del nesso causale fra le condotte e il fallimento, considerato come evento naturalistico.

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