Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza 10 gennaio 2018, n. 585. In riferimento al reato  di cui all’art. 75, co. 2, D.lgs. n. 159 del 2011 (per non avere ottemperato all’obbligo di soggiorno), annullata senza rinvio la sentenza impugnata

In riferimento al reato di cui all’art. 75, co. 2, D.lgs. n. 159 del 2011 (per non avere ottemperato all’obbligo di soggiorno), annullata senza rinvio la sentenza impugnata, la Corte di Cassazione nell’accogliere la tesi difensiva – secondo cui la Corte di appello aveva completamente omesso di considerare l’incidenza e la rilevanza sull’elemento soggettivo del reato delle circostanze di fatto, ostative rispetto alla condotta impostale con l’obbligo di soggiorno – ha annullato la sentenza, osservando come la donna si trovava in stato avanzato di gravidanza e versava in condizioni economiche disagiate che le impedivano di trovare altra dimora, per cui gli evidenziati dati incidevano sull’elemento soggettivo del reato, legittimando il dubbio che in capo alla donna sussistesse la cosciente volontà di inadempimento dell’obbligo impostole con la misura di prevenzione.

Sentenza 10 gennaio 2018, n. 585
Data udienza 21 settembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZEI Antonella Patriz – Presidente

Dott. BONITO Francesco Maria – Consigliere

Dott. MANCUSO Luigi Fabrizio – Consigliere

Dott. TALERICO Palma – rel. Consigliere

Dott. APRILE Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI;
nei confronti di:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
inoltre:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 791/2016 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del 27/02/2017;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/09/2017 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PALMA TALERICO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Luigi Orsi, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;
Udito, per l’imputato, l’Avv. (OMISSIS).
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 27 febbraio 2017, la Corte di appello di Cagliari confermava la pronuncia resa dal Tribunale in sede datata 11.3.2016, con la quale (OMISSIS) era stata ritenuta responsabile del reato di cui al Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 75, comma 2, (per non avere ottemperato all’obbligo di soggiorno nel Comune di (OMISSIS) impostole con decreto del Tribunale di Sassari di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., essendo stata sorpresa il (OMISSIS) nel Comune di (OMISSIS)) e, conseguentemente, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, operata la riduzione per la scelta del rito, era stata condannata alla pena di mesi dieci di reclusione.
Descritto il fatto (peraltro, incontestato da parte dell’imputata) nella sua materialita’ come accertato dai Carabinieri che avevano controllato la (OMISSIS) il (OMISSIS) nel comune di (OMISSIS) – la Corte territoriale ha ritenuto di escludere la ricorrenza dell’esimente dello stato di necessita’, invocato dalla difesa, evidenziando che non risultava dal provvedimento del Tribunale di Sassari che, nell’ambito del procedimento di prevenzione, fosse stato addotto alcunche’ in ordine alla impossibilita’ o anche soltanto alla difficolta’ da parte dell’imputata a soggiornare nel territorio di (OMISSIS) dove era stato disposto per la predetta l’obbligo di soggiorno e che non risultava, altresi’, che una volta notificato all’interessata il decreto applicativo della misura di prevenzione, costei si fosse attivata per ottenere una modifica della suddetta prescrizione, cosa che, invece, aveva fatto soltanto nell’agosto del 2016.
La Corte di appello di Sassari ha, inoltre, escluso la ricorrenza della causa di non punibilita’ di cui all’articolo 131 -bis cod. pen. in quanto, per un verso, l’offesa non poteva essere ritenuta di particolare tenuita’ perche’ la scelta di non spostarsi ad (OMISSIS), malgrado la recente notifica del decreto di prevenzione, appariva indicativa di una forte riottosita’ al rispetto delle prescrizioni imposte e, per altro verso, risultava che l’imputata per ben due volte, prima dell’applicazione della misura di prevenzione, era stata destinataria di avviso orale da parte del Questore senza che, tuttavia, la sua condotta fosse diventata rispettosa delle regole della convivenza civile.
2. Avverso detta sentenza l’imputata ha proposto personalmente ricorso per cassazione per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all’articolo 54 c.p., articolo 192 c.p.p., comma 1, articolo 546 c.p.p., comma 1, lettera e), articolo 598 c.p.p., articoli 131 bis, 132 e 133 c.p., nonche’ per inosservanza dell’articolo 125 c.p.p., e per mancanza, contraddittorieta’ o manifesta illogicita’ della motivazione.
Ha, in proposito, osservato che la decisione impugnata deve essere censurata per avere escluso la ricorrenza, nel caso di specie, dell’esimente dello stato di necessita’, con argomentare inadeguato e senza esaminare e valutare la documentazione prodotta con l’atto appello, dalla quale risultava che l’imputata si era trasferita, dopo lo smantellamento del campo nomadi di (OMISSIS), nel Comune di (OMISSIS) ove si era stabilita da circa due anni presso i suoceri, che la stessa, all’epoca del controllo, era in stato avanzato di gravidanza e si trovava, altresi’, in condizioni di estrema indigenza, che le impedivano di trovare altro alloggio in (OMISSIS); che, anche con riguardo all’esclusione della ricorrenza della causa di non punibilita’ ex articolo 131 bis cod. pen., il giudizio e’ viziato non avendo la Corte di appello adeguatamente valutato che il decreto di applicazione della misura di prevenzione era stato notificato alla interessata solo due giorni prima il controllo effettuato dai Carabinieri e che, percio’, appare decisamente contraddittorio e illogico apostrofare come “riottoso” un soggetto che non ha la possibilita’ temporale e materiale per ottemperare alle prescrizioni impostegli; che anche nella parte in cui e’ stata rigettata l’ulteriore richiesta di riduzione della pena, l’operato della Corte di appello si espone a dubbi di legittimita’ perche’ assolutamente non motivato al riguardo.
3. Avverso la citata sentenza ha proposto ricorso per cassazione anche il Procuratore Generale della Repubblica di Cagliari.
3.1. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato “vizio di inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e sostanziale (articoli 45 e 54 c.p., articolo 32 Cost., articolo 530 c.p.p., comma 3, articolo 533 c.p.p., comma 1, come novellato dalla L. 20 febbraio 2005, n. 46, articolo 5, articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b)”; e ha evidenziato che la Corte territoriale ha erroneamente valorizzato, al fine di escludere la ricorrenza dell’esimente di cui all’articolo 54 c.p., il comportamento dell’imputata nell’ambito del procedimento di prevenzione non valutando le circostanze addotte dalla difesa e puntualmente documentate (l’imputata si era trasferita dopo lo smantellamento del campo nomadi di (OMISSIS) nel Comune di (OMISSIS) ove si era stabilita da circa due anni presso i suoceri; l’imputata era in attesa della nascita di un figlio venuto alla luce nel mese di giugno del 2015; la predetta si trovava in condizioni di estrema indigenza, che le impedivano di trovare altro alloggio in (OMISSIS))); che rientrano nel concetto di danno grave alla persona non solo la lesione della vita o dell’integrita’ fisica ma anche quelle situazioni che attentano alla sfera dei diritti fondamentali della persona e quindi quelle situazioni che minacciano solo indirettamente l’integrita’ fisica del soggetto tra cui anche il diritto all’abitazione; che le documentate circostanze addotte dalla difesa ben potevano legittimare la ricorrenza dello stato di necessita’; che, in ogni caso, le circostanze suddette configurano un non irragionevole dubbio in ordine alla ricorrenza dello stato di necessita’ anche putativo.

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