Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza 8 gennaio 2018, n. 214. La disciplina delle procedure selettive interne finalizzate alla mera progressione economica è affidata alla contrattazione collettiva

La disciplina delle procedure selettive interne finalizzate alla mera progressione economica è affidata alla contrattazione collettiva, che può derogare alle disposizioni contenute nel Dpr n. 497 del 1994, nel rispetto del principio di selettività

Ordinanza 8 gennaio 2018, n. 214
Data udienza 27 settembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere

Dott. TRIA Lucia – Consigliere

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 2649-2012 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimate –
avverso la sentenza n. 297/2011 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 29/06/2011 R.G.N. 25/2011+altre;
il P.M. ha depositato conclusioni scritte.
RILEVATO
che con la sentenza n. 297 in data 29.6.2011 la Corte di Appello di Brescia, adita dall’Inps, ha confermato le sentenze di primo grado che avevano dichiarato il diritto di (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
che la Corte territoriale ha ritenuto che: la domanda proposta dai ricorrenti, per essere volta al mero accertamento del diritto ad essere ammessi al concorso, non imponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti alla procedura concorsuale perche’ non incideva sulla posizione soggettiva di questi ultimi; la clausola contenuta nel bando di concorso che, in conformita’ alla previsione del CCNI, aveva previsto l’esclusione dalla partecipazione alla procedura selettiva indetta per il passaggio dal livello B1 al livello B2 per i dipendenti non in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 31.12.2006 era nulla perche’ in contrasto con la disciplina, inderogabile ed applicabile anche alle progressioni all’interno della medesima area, contenuta nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, che dispone (articolo 2, comma 7) che i requisiti di ammissione alla procedura concorsuale devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione della domanda; era irrilevante accertare la eventuale ragionevolezza della deroga prevista nel bando di concorso;
che avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, al quale hanno resistito con controricorso, illustrato da successiva memoria, (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
che il P.M. ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO
che con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione e falsa applicazione degli articoli 101 e 102 c.p.c. per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati; sostiene che l’ammissione dei controricorrenti alla procedura e’ in grado di incidere, nel caso della loro utile collocazione nella graduatoria, definitiva, sulla posizione degli altri concorrenti gia’ ammessi a partecipare alla procedura; asserisce che la Corte territoriale avrebbe malamente individuato il “thema decidendum” del giudizio e deduce che con i ricorsi introduttivi dei giudizi i controricorrenti non si erano limitati a chiedere l’accertamento della illegittimita’ del bando di concorso ma avevano inteso modificare la graduatoria finale;
che con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, articolo 2, comma 7, degli articoli 1362 e ss. c.c. in relazione all’articolo 2 del Contratto Collettivo Integrativo Nazionale INPS in data 22.6.2007; del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articoli 2, 5 e 52 ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio; sostiene che: il Decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 non troverebbe applicazione alle selezioni pubbliche interne per la progressione “orizzontale” da un livello economico ad un altro all’interno della stessa area e che, di contro, sarebbe applicabile solo alle procedure di accesso dall’esterno ovvero di nuova assunzione alle dipendenze della Pubblica Amministrazione; diversamente da quanto affermato dalla Corte territoriale, l’articolo 2 del CCNI per l’anno del 2006 e l’articolo 2 del bando di concorso non avrebbero introdotto alcuna deroga ai principi legali ma si sarebbero limitati a disciplinare le procedure selettive interne per le progressioni orizzontali; la contrattazione collettiva del comparto Enti Pubblici non Economici per il quadriennio 1998/2001, abolito il precedente sistema delle qualifiche funzionali ed introdotto il nuovo sistema delle “categorie” professionali e delle “posizioni economiche”, aveva previsto il passaggio da una categoria all’altra ed il passaggio ad un diverso livello economico nell’ambito della stessa categoria professionale demandando alla contrattazione collettiva integrativa le modalita’ di espletamento delle relative procedure selettive; il CCNI per l’anno 2006, in considerazione della data di decorrenza (31.12.2006) di attribuzione delle posizioni di “progressione orizzontale” messe a concorso, aveva previsto che il possesso dei requisiti di ammissione e dei titoli valutabili dovesse sussistere in data coincidente con quella prevista per l’attribuzione della nuova posizione;

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