Corte di Cassazione, sezione prima civile, ordinanza 10 gennaio 2018, n. 371. Nell’ambito del contratto autonomo di garanzia, ammessa la proponibilità, da parte del garante, delle eccezioni fondate sulla nullità del contratto-base per violazione di norme imperative, il garante autonomo deve ritenersi pienamente legittimato a sollevare, nei confronti della banca, l’eccezione di nullità della clausola anatocistica

Nell’ambito del contratto autonomo di garanzia, ammessa la proponibilità, da parte del garante, delle eccezioni fondate sulla nullità del contratto-base per violazione di norme imperative, il garante autonomo deve ritenersi pienamente legittimato a sollevare, nei confronti della banca, l’eccezione di nullità della clausola anatocistica, allorquando essa non si fondi su di un uso normativo (e non ricorrano, ovviamente, le altre condizioni legittimanti di cui all’art. 1283). Va evidenziato, del resto, che, se si ammettesse la soluzione contraria, si finirebbe per consentire al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato che l’ordinamento vieta.

L’impermeabilità del contratto autonomo di garanzia alle eccezioni di merito del garante trova un limite, oltre che nel caso in cui sia proponibile la cd. exceptio doli generalis seu presentis, basata sull’evidenza certa del venir meno del debito garantito per pregressa estinzione dell’obbligazione principale per adempimento o per altra causale, in queste altre ipotesi: quando le eccezioni attengano alla validità dello stesso contratto di garanzia; quando esse ineriscano al rapporto tra garante e beneficiario; quando il garante faccia valere l’inesistenza del rapporto garantito; quando, infine, la nullità del contratto-base dipenda da contrarietà a norme imperative o illiceità della causa ed attraverso il contratto di garanzia si tenda ad assicurare il risultato che l’ordinamento vieta. Infatti, l’accessorietà dell’obbligazione autonoma di garanzia rispetto al rapporto debitorio principale assume un carattere elastico, di semplice collegamento e coordinamento tra obbligazioni, ma non viene del tutto a mancare: e ciò sarebbe dimostrato, oltre che dal meccanismo di riequilibrio delle diverse posizioni contrattuali attraverso il sistema delle rivalse, proprio dalla rilevanza delle ipotesi in cui il garante è esonerato dal pagamento per ragioni che riguardano comunque il rapporto sottostante.

 

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Ordinanza 10 gennaio 2018, n. 371
Data udienza 30 maggio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere

Dott. MARULLI Marco – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 16293/2012 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) S.r.l., cessionaria dei crediti dell’ (OMISSIS) e dell’ (OMISSIS) che agisce in persona della sua mandataria (OMISSIS) s.p.a., nuova denominazione assunta dalla (OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1709/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 17/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/05/2017 dal cons. Dott. FALABELLA MASSIMO.
FATTI DI CAUSA
1. – Con citazioni notificate il 3 febbraio 1994 (OMISSIS) e (OMISSIS) proponevano due distinte opposizioni avverso il decreto ingiuntivo pronunciato nei loro confronti, oltre che della societa’ (OMISSIS) s.r.l., su ricorso del (OMISSIS). Ai predetti (OMISSIS) e (OMISSIS) era stato intimato il pagamento della somma di L. 96.742.369, pari a Euro 49.963,26, oltre interessi e spese, avendo riguardo alla garanzia dagli stessi prestata in favore della societa’ (OMISSIS), debitrice principale. Gli opponenti eccepivano la nullita’ delle garanzie fideiussorie, asseritamente prestate senza la previsione dell’importo massimo garantito, e l’addebito di interessi superiori a quello contrattualmente convenuto e, comunque, a quello legale.
I due giudizi venivano riuniti e, a seguito dell’esperimento di consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale di Napoli revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava gli opponenti al pagamento della somma di Euro 45.545,41, oltre interessi legali. Riteneva il giudice di prime cure che non era stata formulata alcuna circostanziata contestazione con riferimento alle movimentazioni documentate dagli estratti conto acquisiti e che il saldo debitore della (OMISSIS) alla data del 15 novembre 1992, una volta operato lo scomputo degli interessi anatocistici e applicato agli interessi il tasso nominale massimo dei buoni ordinari del Tesoro, ammontava alla somma sopra indicata.
2. – (OMISSIS) e (OMISSIS) proponevano gravame che la Corte di appello di Napoli, con sentenza depositata il 17 maggio 2011, nella resistenza della banca, respingeva.
3. – Quest’ultima sentenza e’ oggetto del ricorso per cassazione proposto dai soccombenti appellanti: ricorso fondato su quattro motivi. Resiste con controricorso (OMISSIS) s.r.l., nella qualita’ di procuratrice di (OMISSIS) s.p.a., che e’ subentrata nella posizione del (OMISSIS).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo motivo e’ lamentata omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, “eccesso di pronuncia e violazione di norme di diritto”. Rilevano i ricorrenti che la banca aveva richiesto, in fase di gravame, la conferma della sentenza di primo grado: circostanza che impediva al giudice di appello di esaminare le questioni da essa proposte in prime cure. In particolare, non avrebbero potuto essere prese in considerazione le eccezioni relative alla qualificazione della garanzia come autonoma e la conseguente inopponibilita’, da parte dei garanti, delle eccezioni che avrebbe potuto sollevare il debitore principale, con particolare riferimento alla capitalizzazione trimestrale degli interessi.
1.1. – La censura va disattesa.
La sentenza impugnata ha dato atto che la banca non aveva spiegato appello incidentale, ma che la stessa aveva comunque riproposto a norma dell’articolo 346 c.p.c. la questione relativa alla natura autonoma della garanzia prestata e quella – ad essa correlata – degli effetti derivanti dalla clausola contrattuale che imponeva al garante di pagare “a semplice richiesta”.
I ricorrenti non deducono che su tale questione il giudice di prime cure si sia pronunciato e, del resto, la pronuncia della Corte di Napoli esclude che sul punto vi sia stata alcuna statuizione.
Cio’ posto, non occorre che la parte spieghi appello incidentale per ottenere dal giudice di secondo grado l’esame di questioni che quello di primo grado non ha esaminato perche’ le ha ritenute assorbite, essendo a questo fine sufficiente che la parte riproponga le questioni in qualsiasi modo nel corso del giudizio di secondo grado per evitare che si presumano abbandonate (principio assolutamente pacifico: per tutte, Cass. 31 gennaio 2006, n. 2146): l’insussistenza dell’onere di proporre uno specifico motivo di gravame concernente le questioni assorbite si spiega col rilievo per cui il gravame risulterebbe, in questa ipotesi, privo di oggetto, proprio perche’ fa difetto una statuizione contro cui appuntare specifiche doglianze (Cass. 8 novembre 2005, n. 21641).

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