Corte di Cassazione, sezione prima civile, ordinanza 10 gennaio 2018, n. 371. Nell’ambito del contratto autonomo di garanzia, ammessa la proponibilità, da parte del garante, delle eccezioni fondate sulla nullità del contratto-base per violazione di norme imperative, il garante autonomo deve ritenersi pienamente legittimato a sollevare, nei confronti della banca, l’eccezione di nullità della clausola anatocistica

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2. – Possono ora esaminarsi congiuntamente, in quanto connessi, il secondo e il quarto motivo.
2.1 – Il secondo motivo denuncia la nullita’, erroneita’, indeterminatezza e illogicita’ della sentenza impugnata laddove ha mancato di motivare sui criteri di determinazione del saldo iniziale, nonche’ omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione. Ricordano i ricorrenti che la Corte di merito aveva osservato che la consulenza tecnica esperita in primo grado, e recepita dal Tribunale, non consentiva di stabilire se il saldo finale fosse o meno il frutto dell’incidenza di una illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi intervenuta nel periodo intercorrente tra l’accensione del conto corrente e l’ultimo trimestre del 1992; ricordano, inoltre, che lo stesso giudice del gravame aveva dato atto di un saldo iniziale di L. 63.922.316 e che non era dato sapere se tale importo costituisse il risultato di operazioni poste in essere dall’apertura del conto o se, sul conto stesso, fossero refluite precedenti passivita’. In tal modo, secondo gli istanti, la Corte di Napoli aveva ignorato la copiosa giurisprudenza, di legittimita’ e di merito, secondo cui, in caso di mancata prova del primo saldo, esso non potesse essere che pari a zero.
2.2 – Con il quarto motivo gli istanti si dolgono della violazione e falsa applicazione dell’articolo 1938 c.c.. Censurano, in buona sostanza, la decisione impugnata laddove ha ritenuto che il garante non potesse opporre al beneficiario l’illegittimita’ della attuata capitalizzazione degli interessi passivi. Rilevano, in proposito, che le clausole che prevedono una capitalizzazione degli interessi sono affette da nullita’ per contrasto con norma imperativa e che tale nullita’ e’ rilevabile d’ufficio, a norma dell’articolo 1421 c.c..
2.3. – Si desume dalla sentenza impugnata che i ricorrenti avessero formulato in appello una questione vertente sull’onere probatorio del credito vantato dalla banca. Risulta nondimeno dalla menzionata pronuncia che la Corte distrettuale abbia inteso superare detta questione sulla scorta della natura autonoma della garanzia prestata (e quindi sulla base del rilievo per cui tale garanzia precluderebbe al garante la facolta’ di opporre al creditore le eccezioni relative al rapporto fondamentale).
Ora, la necessita’ di una ricostruzione delle movimentazioni del conto corrente dal momento della sua apertura assume certamente rilevanza avendo riguardo alla proposta eccezione relativa all’attuata capitalizzazione degli interessi debitori: ma la predetta necessita’ puo’ ovviamente configurarsi solamente se una tale eccezione sia opponibile dal garante.
Al riguardo, deve ribadirsi che secondo la Corte territoriale la garanzia prestata da (OMISSIS) e (OMISSIS) aveva natura autonoma: tale accertamento non e’ stato censurato.

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