Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 10 gennaio 2018, n. 633. In tema di bancarotta fraudolenta

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L’articolo 223, comma 2 L.F. non sarebbe configurabile posto che la societa’ versava gia’ in stato di obiettivo dissesto fin dal 1998, cui avrebbe dovuto seguire il fallimento, procrastinato e aggravato per effetto delle operazioni di elusione degli obblighi fiscali per rifinanziarsi; sarebbe piuttosto configurabile il reato di bancarotta semplice impropria societaria di cui all’articolo 224, comma 2, L. Fall., a cui sarebbe conseguita la dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
2.1. L’articolo 223, comma 2, n. 2, L.F. sancisce l’applicabilita’ nei confronti degli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di societa’ dichiarate fallite della pena prevista dal primo comma dell’articolo 216, se hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della societa’.
Il successivo articolo 224 prevede l’applicabilita’ delle piu’ lievi pene stabilite nell’articolo 217 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di societa’ dichiarate fallite, i quali hanno concorso a cagionare od aggravare il dissesto della societa’ con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge.
2.2. Secondo l’orientamento costante di questa Corte, a cui il Collegio intende garantir continuita’, in tema di fallimento determinato da operazioni dolose, non interrompono il nesso di causalita’ tra l’operazione dolosa e l’evento fallimentare ne’ la preesistenza alla condotta di una causa in se’ efficiente verso il dissesto, valendo la disciplina del concorso causale di cui all’articolo 41 c.p., ne’ il fatto che l’operazione dolosa contestata abbia cagionato anche solo l’aggravamento di un dissesto gia’ in atto (Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014, Concu e altro, Rv. 262189; Sez. 5, n. 8413 del 16/10/2013, dep. 2014, Besurga, Rv. 259051; Sez. 5, n. 17690 del 18/272010, Cassa Di Risparmio Di Rieti S.p.a. e altri, Rv. 247316; Sez. 5, n. 19806 del 28/3/2003, Negro ed altri, Rv. 224947).
2.3. Un costante orientamento di questa Corte, dedicato alla tecnica di autofinanziamento mediante sistematico ricorso all’omissione del pagamento di imposte e contributi, afferma che in tema di bancarotta fraudolenta fallimentare, le operazioni dolose di cui all’articolo 223, comma 2, n. 2, L.F. possono consistere nel mancato versamento dei contributi previdenziali con carattere di sistematicita’ (Sez. 5, n. 15281 del 08/11/2016 – dep. 2017, Bottiglieri, Rv. 270046; Sez. 5, n. 12426 del 29/11/2013 – dep. 2014, P.G. e p.c. in proc. Beretta e altri, Rv. 259997).
In particolare, le operazioni dolose di cui all’articolo 223, comma 2, n. 2, L. Fall., attengono alla commissione di abusi di gestione o di infedelta’ ai doveri imposti dalla legge all’organo amministrativo nell’esercizio della carica ricoperta, ovvero ad atti intrinsecamente pericolosi per la “salute” economico-finanziaria della impresa e postulano una modalita’ di pregiudizio patrimoniale discendente non gia’ direttamente dall’azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensi’ da un fatto di maggiore complessita’ strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralita’ di atti coordinati all’esito divisato. (In applicazione del principio, e’ stata ritenuta corretta la qualificazione di operazione dolosa data nella sentenza impugnata al protratto, esteso e sistematico inadempimento delle obbligazioni contributive, che, aumentando ingiustificatamente l’esposizione nei confronti degli enti previdenziali, rendeva prevedibile il conseguente dissesto della societa’; Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014, Prandini e altri, Rv. 261684).
Il fallimento determinato da operazioni dolose configura un’eccezionale ipotesi di fattispecie a sfondo preterintenzionale; l’onere probatorio dell’accusa si esaurisce nella dimostrazione della consapevolezza e volonta’ della natura dolosa dell’operazione alla quale segue il dissesto, nonche’ dell’astratta prevedibilita’ di tale evento quale effetto dell’azione antidoverosa, non essendo necessarie, ai fini dell’integrazione dell’elemento soggettivo, la rappresentazione e la volonta’ dell’evento fallimentare. (Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Cassa Di Risparmio Di Rieti S.p.a. e altri, Rv. 247315; Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015, Lubrina e altri, Rv. 265510).

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