In tema di bancarotta fraudolenta, le operazioni dolose di cui all’art. 223, comma 2, n. 2, L. Fall., attengono alla commissione di abusi di gestione o di infedeltà ai doveri imposti dalla legge all’organo amministrativo nell’esercizio della carica ricoperta, ovvero ad atti intrinsecamente pericolosi per la “salute” economico-finanziaria della impresa e postulano una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall’azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all’esito divisato.
Sentenza 10 gennaio 2018, n. 633
Data udienza 6 dicembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUNO Paolo Antonio – Presidente
Dott. MAZZITELLI Caterina – Consigliere
Dott. SCOTTI Umberto L – rel. Consigliere
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere
Dott. MOROSINI Elisabetta Mar – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 10/10/2016 della CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI SCOTTI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. MIGNOLO Olga, che ha concluso per l’inammissibilita’.
udito il difensore avv. (OMISSIS), del Foro di Milano, che si e’ riportato al ricorso e ne chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 10/10/2016 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del 7/11/2012 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Milano, emessa all’esito di giudizio abbreviato e appellata dagli imputati, ha assolto (OMISSIS) e (OMISSIS) dall’imputazione di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo 2) e ha rideterminato la pena loro inflitta in anni 2 e mesi 8 di reclusione, revocando l’interdizione dai pubblici uffici e confermando nel resto la sentenza impugnata.
E’ stata cosi’ confermata la condanna emessa in primo grado nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS) per il reato di cagionato fallimento mediante operazioni dolose di cui al capo 1) di imputazione ex articolo 110 c.p., articoli 223, 216 e 219 L.F. nelle rispettive vesti (OMISSIS) di presidente del consiglio di amministrazione dal 14/12/2000 al 22/10/2001 e (OMISSIS) di consigliere di amministrazione dal 14/12/2000 al 22/10/2001, di presidente del consiglio di amministrazione dal 22/10/2001 al 27/1/2003 e di amministratore unico fino al 8/4/2004.
I due imputati erano accusati di aver cagionato il fallimento di (OMISSIS) s.r.l., dichiarato in data (OMISSIS), omettendo sistematicamente, sin dal 1998, il pagamento di tributi e oneri previdenziali, facendo maturare un debito di Euro 3.046.357,88= nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS) per omesso versamento di imposte dirette, IVA e oneri previdenziali.
2. Ha proposto ricorso il difensore di fiducia degli imputati, avv. (OMISSIS), svolgendo tre motivi.
2.1. Con il primo motivo proposto ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) la ricorrente denuncia violazione di legge in relazione all’articolo 223, comma 2, L.F. e lamenta erronea qualificazione giuridica del fatto, nonche’ vizio di motivazione.
La ricorrente puntualizza che agli imputati era contestato il reato di bancarotta fraudolenta impropria per aver con operazioni dolose cagionato il fallimento e non gia’ quello di aver dolosamente cagionato il fallimento.
A prescindere dall’elemento soggettivo, era quindi necessaria la sussistenza del nesso causale fra le condotte e il fallimento, considerato come evento naturalistico.
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