In tema di licenziamento per giusta causa, la condotta del lavoratore, che, in ottemperanza delle prescrizioni del medico curante, si sia allontanato dalla propria abitazione e abbia ripreso a compiere attivita’ della vita privata – la cui gravosita’ non e’ comparabile a quella di una attivita’ lavorativa piena – senza svolgere una ulteriore attivita’ lavorativa, non e’ idonea a configurare un inadempimento ai danni dell’interesse del datore di lavoro.
L’espletamento di altra attivita’, lavorativa ed extralavorativa, da parte del lavoratore durante lo stato di malattia e’ idoneo a violare i doveri contrattuali di correttezza e buona fede nell’adempimento dell’obbligazione e a giustificare il recesso del datore di lavoro, laddove si riscontri che l’attivita’ espletata costituisca indice di una scarsa attenzione del lavoratore alla propria salute ed ai relativi doveri di cura e di non ritardata guarigione, oltre ad essere dimostrativa dell’inidoneita’ dello stato di malattia ad impedire comunque l’espletamento di un’attivita’ ludica o lavorativa.
E’ il datore di lavoro ad essere onerato della prova che in relazione alla natura degli impegni lavorativi attribuiti al dipendente, il comportamento tenuto dal lavoratore durante il periodo di inabilita’ temporanea certificata contrasti con gli obblighi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del rapporto di lavoro senza che il lavoratore sia onerato a provare, a ulteriore conferma della certificazione medica, la perdurante inabilita’ temporanea rispetto all’attivita’ lavorativa.
Sentenza 18 gennaio 2018, n. 1173
Data udienza 5 ottobre 2017
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NOBILE Vittorio – Presidente
Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere
Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere
Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 20549-2015 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 9523/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 28/01/2015 R.G.N. 2279/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/10/2017 dal Consigliere Dott. FABRIZIA CARRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO RITA che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Avellino che, in accoglimento del ricorso proposto da (OMISSIS), ha accertato e dichiarato l’illegittimita’ del licenziamento intimato dalla (OMISSIS) s.p.a. in data 11 ottobre 2010, ha disposto la reintegrazione nel posto di lavoro condannando la societa’ al risarcimento del danno ai sensi della L. 20 maggio 1970, n. 300, articolo 18.
2. La Corte territoriale ha ritenuto che non era stata raggiunta la prova che la condotta del lavoratore durante la convalescenza fosse tale da compromettere o ritardare la guarigione. In particolare ha osservato che: a) non vi era alcuna evidenza che il ricovero in ospedale fosse indispensabile per seguire i protocolli di cura; b) non vi era prova che nei primi quattro giorni di convalescenza non fosse stato osservato il riposo assoluto prescritto; c) che la consulenza disposta in primo grado aveva accertato che la moderata attivita’ fisica svolta (brevi passeggiate e bagni di mare) non era incompatibile con le terapie di recupero della tonicita’ muscolare. Nel riscontrare una genericita’ nelle obiezioni mosse in appello alla consulenza medica disposta in primo grado la Corte territoriale ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per disporne una rinnovazione ed ha ritenuto che non fosse risultato provato che lo (OMISSIS) avesse tenuto durante il periodo di convalescenza un comportamento che per le sue caratteristiche si ponesse in violazione dei doveri di buona fede e correttezza a cui il lavoratore e’ tenuto ad attenersi anche durante la malattia ne’ che fosse ravvisabile una negligenza nel seguire i protocolli terapeutici stabiliti dal sanitario che lo aveva in cura.
3. Per la cassazione della sentenza ricorre la (OMISSIS) s.p.a. che articola un unico motivo al quale resiste (OMISSIS) con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4. Con l’unico motivo di ricorso la societa’ (OMISSIS) si duole dell’omesso esame da parte della Corte di appello di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
4.1. Sostiene la ricorrente che il giudice di appello non avrebbe adeguatamente considerato una serie di circostanze, pure allegate, dalle quali emergeva: che recatosi al Pronto Soccorso dell’Ospedale di (OMISSIS) in occasione della distorsione al ginocchio, aveva rifiutato il ricovero in ospedale e gli accertamenti specialistici suggeritigli cosi’ determinando un consistente allungamento della prognosi iniziale di dieci giorni che si era raddoppiata; che non aveva osservato il protocollo terapeutico impartitogli o, comunque, non ne aveva dato prova; che all’assenza per malattia era seguita senza soluzione di continuita’ l’assenza per ferie; che essendo in grado di attendere alle attivita’ ludiche – ricreative accertate (passeggiate, bagni di mare) queste dimostravano che lo stato di malattia era compatibile con lo svolgimento dell’attivita’ lavorativa; che la sanzione irrogata era proporzionata alla condotta tenuta rientrando tra i doveri del lavoratore tenere un comportamento che non fosse pregiudizievole della guarigione.
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