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[…]
che, con riguardo ai rapporti tra contrattazione collettiva di livello diverso, va ribadito l’orientamento giurisprudenziale espresso da questa Corte secondo cui nel settore pubblico il contratto integrativo e’ abilitato a disciplinare soltanto le materie delegate dai contratti nazionali e nei limiti da questi stabiliti e non puo’ contenere, a pena di nullita’, clausole in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti nazionali (Cass. 25049/2015, 18860/2010);
che sulla scorta delle considerazioni svolte il primo motivo va rigettato mentre il secondo motivo va accolto nei termini sopra indicati e la causa va rinviata alla Corte di Appello di Milano che dovra’ fare applicazione dei seguenti principi di diritto “La disciplina delle procedure selettive interne finalizzate alla mera progressione economica o professionale all’interno della medesima area o fascia, in quanto rientrante nella materia degli inquadramenti del personale pubblico “privatizzato” (Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 40, comma 1), deve ritenersi affidata alla contrattazione collettiva, che puo’ derogare alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 497 del 1994, nel rispetto del principio di selettivita’ (Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 52, comma 1 bis). Il contratto integrativo e’ abilitato a disciplinare soltanto le materie delegate dai contratti nazionali e nei limiti da questi stabiliti e non puo’ contenere clausole in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti nazionali”;
che il giudice del rinvio dovra’ provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il primo motivo. Accoglie il secondo motivo nei sensi di cui in motivazione.
Cassa la sentenza impugnata in ordine al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Milano che provvedera’ anche sulle spese del giudizio di legittimita’.
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