Compete anche al socio-amministratore di s.r.l. il diritto, previsto dall’articolo 2476 c.c., comma 2, di ricevere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri ed i documenti relativi alla gestione societaria compiuta dagli altri amministratori, cui egli non abbia in tutto o in parte partecipato
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Sentenza 26 gennaio 2018, n. 2038
Data udienza 14 luglio 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente
Dott. GENOVESE Francesco A. – Consigliere
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere
Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 6786/2016 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) S.r.l., (OMISSIS), (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione;
– intimate –
avverso la sentenza n. 3894/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 12/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/07/2017 dal Cons. Dott. LOREDANA NAZZICONE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilita’ della produzione documentale, nel merito inammissibilita’ in subordine rigetto dei motivi secondo e settimo;
udito, per i ricorrenti, l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito, per i controricorrenti, l’Avvocato (OMISSIS), con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 12 ottobre 2015, la Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accogliendo la domanda proposta da (OMISSIS) ed (OMISSIS) ha condannato (OMISSIS) e (OMISSIS) al risarcimento del danno, ai sensi dell’articolo 2476 c.c., in favore della (OMISSIS) in liquidazione s.r.l., nella misura di Euro 426.876,92, oltre alla rivalutazione dal 1 gennaio 2007 ed agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, per non essersi i medesimi attivati ai fini della riscossione del credito vantato dalla societa’ nei confronti dell’Associazione (OMISSIS) (in seguito, (OMISSIS)).
La corte territoriale ha ritenuto, per quanto ancora rileva, che: a) la concessione in gestione della palestra della societa’ all’associazione non costituisce in se’ fatto di mala gestio degli amministratori (OMISSIS); b) integra, invece, una condotta inadempiente di detti amministratori agli obblighi della carica l’avere omesso di riscuotere l’ingente credito di Euro 426.876,92, maturato nei confronti dell’associazione, debitrice di tale importo per canoni non pagati, con corrispondente danno per la societa’, somma costituente debito di valore; c) l’approvazione del bilancio da parte dei soci (OMISSIS) ed (OMISSIS) non implica la liberazione da responsabilita’ degli altri amministratori per i fatti di inadempimento commessi nella gestione sociale; quanto al nesso causale, lo statuto della societa’, della quale sono amministratori i quattro soci, attribuisce la prevalenza, in caso di parita’, al voto del presidente, palesando come il dissenso dei (OMISSIS), ove pure espresso in consiglio, sarebbe rimasto comunque irrilevante, mentre sono altresi’ provate le difficolta’ ad essi frapposte con riguardo all’accesso ai documenti contabili ed al loro esame da parte di commercialista di fiducia.
Avverso questa sentenza propongono ricorso (OMISSIS) e (OMISSIS) sulla base di sette motivi. Resistono con controricorso (OMISSIS) ed (OMISSIS), che depositano pure la memoria di cui all’articolo 378 c.p.c., mentre non svolgono difese gli altri intimati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
segue pagina successiva in calce all’articolo
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