Corte di Cassazione, sezione prima civile, sentenza 26 gennaio 2018, n. 2042. Non è rimesso al vaglio delle Sezioni unite il nuovo principio di diritto che governa il riconoscimento dell’assegno divorzile, con la conferma del criterio dell’autosufficienza

Non è rimesso al vaglio delle Sezioni unite il nuovo principio di diritto che governa il riconoscimento dell’assegno divorzile, con la conferma del criterio dell’autosufficienza.

Sentenza 26 gennaio 2018, n. 2042
Data udienza 10 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Presidente

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 4501/2014 proposto da:
(OMISSIS), domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Ferrari Pietro, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 1603/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 17/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/2017 dal cons. DOGLIOTTI MASSIMO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale CERONI FRANCESCA, che ha concluso per l’assegnazione alle Sezioni Unite, articolo 374 c.p.c., comma 3, in subordine accoglimento; rigetto del ricorso incidentale;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento;
udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 23-1-2009, (OMISSIS) chiedeva al Tribunale di Pistoia di dichiarare cessati gli effetti civili del matrimonio contratto con (OMISSIS).
Costituitasi, la (OMISSIS) non si opponeva alla domanda di divorzio, ma chiedeva determinarsi un assegno di Euro 500,00 mensili, oltre ad una quota di TFR gia’ percepita dal marito.
Il Tribunale, con sentenza in data 14/11/2012, dichiarava cessati gli effetti civili del matrimonio, e rigettava la domanda di assegno e di quota del TFR, ritenendo equivalente la situazione economica dei coniugi.
Proponeva appello la (OMISSIS). Costituitosi, il (OMISSIS) chiedeva dichiararsi inammissibile o improcedibile e rigettarsi nel merito l’appello, considerata la condizione economica equivalente dei coniugi.
La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza in data 17-10-2013, rigettava l’appello.
Ricorre per cassazione l’appellante.
Resiste con controricorso l’appellato che pure propone ricorso incidentale.
Le parti hanno depositato memorie difensive.
Assegnata la causa alla sezione sesta civile, il Collegio la rimetteva alla sezione prima civile. L’udienza pubblica di discussione si teneva il 10/10/2017. Il Collegio si riconvocava per la camera di consiglio del 17/10/2017, nella quale assumeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che il P.G. ha chiesto la rimessione della causa alle sezioni unite di questa Corte, ai sensi dell’articolo 374 c.p.c., comma 3, per cui se la sezione semplice ritiene di non condividere un principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette ad esse, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso. Tale richiesta viene giustificata, in relazione ad alcune pronunce fortemente innovative della prima sezione civile, in materia di assegno di divorzio, recentemente assunte.
Ritiene la Corte di non accogliere l’istanza.
La predetta norma, introdotta dal Decreto Legislativo m. 40 del 2006, va considerata disposizione di natura ordinamentale piu’ che processuale, nonostante sia contenuta nel codice di rito civile, in quanto disciplina i rapporti interni tra sezioni nell’ambito del medesimo organo giudiziario. Ma proprio tale natura, a parere del Collegio, rende operativa la disposizione solo per i principi affermati dalle Sezioni Unite, dopo la sua entrata in vigore, e non per quelli, come nella specie, enunciati anteriormente, per i quali permane il profilo di grande autorevolezza dell’insegnamento delle Sezioni Unite, il punto piu’ alto nella interpretazione e nella nomofilachia, ma non vincolante per le sezioni semplici.
Ne’ si potrebbe affermare che l’articolo 374 c.p.c., comma 3, si applichi se, come nel caso che ci occupa, il principio affermato dalle Sezioni Unite (sentenze nn. 11490 e 11492 del 1990) in materia di assegno di divorzio, sia stato da allora seguito costantemente nella successiva giurisprudenza delle sezioni semplici. La predetta norma si riferisce solo al pronunciamento delle Sezioni Unite, essendo del tutto ininfluente che il principio sia stato o meno seguito nel prosieguo.

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