Corte di Cassazione, sezione prima civile, ordinanza 6 febbraio 2018, n. 2810. Lo stato di insolvenza non è escluso dal fatto che l’attivo superi il passivo, ma è sufficiente non avere i fondi per sostenere la procedura di concordato richiesta

Lo stato di insolvenza non è escluso dal fatto che l’attivo superi il passivo, ma è sufficiente non avere i fondi per sostenere la procedura di concordato richiesta.

 

Ordinanza 6 febbraio 2018, n. 2810
Data udienza 12 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente

Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere

Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19224/2012 R.G. proposto da:
(OMISSIS) s.r.l., con socio unico, (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliata presso il suo studio in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.r.l., (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti (OMISSIS), elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
Fallimento della (OMISSIS) s.r.l., con socio unico, (C.F. (OMISSIS)), in persona del curatore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliata presso il suo studio in (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3334/2012 della Corte d’appello di Roma, depositata il 21 giugno 2012;
Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Luigi Salvato, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 ottobre 2017 dal Consigliere Giuseppe Fichera.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 21 giugno 2012, respinse il reclamo proposto dalla (OMISSIS) s.r.l., con socio unico (di seguito breviter (OMISSIS)), avverso la sentenza che aveva dichiarato il suo fallimento, su istanza di un unico creditore.
Ritenne la corte che dalla documentazione in atti non emergeva documentazione anteriore alla presentazione dell’istanza di fallimento, in cui la fallita avesse contestato il credito, portato da quattro assegni, vantato dal creditore istante (OMISSIS) s. r. l.
Soggiunse il giudice di merito che il mancato deposito delle somme richieste a titolo di spese della procedura di concordato preventivo, cui era stata in precedenza ammessa la societa’ fallita, costituiva indice inequivoco del suo stato di insolvenza.
(OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi; (OMISSIS) s.r.l. ha depositato controricorso, mentre il fallimento della (OMISSIS) non ha spiegato difese.
La ricorrente ha depositato memoria ex articolo 380-bis c.p.c., comma 1.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo (OMISSIS) deduce violazione dell’articolo 115 c.p.c., comma 2, avendo la corte d’appello erroneamente omesso di considerare la mancata contestazione dell’istante (OMISSIS) s.r.l. in ordine all’anteriorita’, rispetto all’istanza di fallimento, delle contestazioni sollevate dalla (OMISSIS) in ordine al credito vantato.
Con il secondo motivo assume vizio di motivazione, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), avendo il giudice di merito ritenuto provato il credito dell’istante, nonostante quest’ultimo fosse in solo possesso di taluni titoli consegnati “in garanzia”.
Con il terzo motivo assume violazione del Regio Decreto n. 1736 del 1933, articolo 45 e della L. Fall., articolo 15, u.c. atteso che erroneamente ha considerato “insoluti” gli assegni bancari non oggetto di protesto, senza conseguentemente rilevare d’ufficio il mancato superamento della soglia minima dell’esposizione debitoria complessiva pari ad Euro 30.000,00.
Con il quarto motivo denuncia violazione del “principio elaborato dalla costante giurisprudenza” a tenore del quale in caso di istanza di fallimento presentata da un unico creditore, deve esistere prova certa del suo credito.
Con il quinto motivo assume violazione di legge e vizio di motivazione, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), considerato che la corte d’appello ha dichiarato d’ufficio il fallimento, ritenendo provato lo stato di insolvenza sulla base soltanto del mancato versamento delle spese necessarie per la procedura di concordato preventivo, cui la societa’ poi fallita era stata ammessa.
2. Il primo, secondo, terzo e quarto motivo, da esaminare congiuntamente stante la stretta connessione, sono tutti manifestamente infondati.
Com’e’ noto, secondo le sezioni unite di questa Corte, in tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, la L. Fall., articolo 6, laddove stabilisce che il fallimento e’ dichiarato, fra l’altro, su istanza di uno o piu’ creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, ne’ l’esecutivita’ del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all’esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell’istante (Cass. s.u. 23/01/2013, n. 1521; Cass. 22/05/2014, n. 11421).
Nella vicenda che ci occupa la corte d’appello ha accertato, sia pure incidentalmente, che in presenza di quattro assegni bancari, di cui uno protestato, la (OMISSIS) s.r.l. doveva ritenersi creditrice della (OMISSIS) e, quindi, pienamente legittimata ad avanzare istanza di fallimento nei suoi confronti; siffatto accertamento di fatto operato dal giudice di merito, adeguatamente motivato e privo di vizi logici, non puo’ essere sottoposto a revisione critica in questa sede.

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