Corte di Cassazione, sezione seconda penale, sentenza 22 gennaio 2018, n. 2664. L’interrogatorio di garanzia reso dopo l’esecuzione di una misura coercitiva e la documentazione in possesso dell’indagato non rientrano tra gli atti di cui deve essere disposta la trasmissione al Tribunale del riesame, a pena della perdita di efficacia della misura cautelare

Gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini “consistono non in mere asserzioni difensive – come quelle documentabili nel verbale di interrogatorio – bensi’ in specifici elementi fattuali, di natura oggettiva e sopravvenuti alla richiesta del pubblico ministero, che servano in concreto a discolpare l’indagato e che potrebbero restare ignoti al giudice del riesame se l’organo dell’accusa non fosse obbligato alla discovery dal precetto di cui all’articolo 309 c.p.p., comma 5; disposizione, quest’ultima, che dunque non riguarda quegli atti, documenti o risultanze che si trovino gia’ pacificamente nella disponibilita’ della difesa e che da questa possano essere utilizzati o prodotti con la stessa richiesta di riesame o nel corso dell’udienza camerale.
Pertanto, l’interrogatorio di garanzia reso dopo l’esecuzione di una misura coercitiva e la documentazione in possesso dell’indagato non rientrano tra gli atti di cui deve essere disposta la trasmissione al Tribunale del riesame, a pena della perdita di efficacia della misura cautelare

 

 

Sentenza 22 gennaio 2018, n. 2664
Data udienza 17 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIOTALLEVI G. – Presidente

Dott. MESSINI D’AGOSTINI – rel. Consigliere

Dott. BORSELLINO Maria – Consigliere

Dott. FILIPPINI Stefa – Consigliere

Dott. BELTRANI Sergi – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 07/07/2017 del TRIBUNALE DI LECCE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D’AGOSTINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. CARDIA DELIA, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
udito il difensore, avv. (OMISSIS), in sostituzione dell’avv. (OMISSIS), che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 7/7/2017, il Tribunale del riesame di Lecce accoglieva solo parzialmente la richiesta di riesame presentata da (OMISSIS) avverso l’ordinanza in data 23/6/2017, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi gli aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di ricettazione.
Il Tribunale sostituiva la misura di massimo grado con quella degli arresti domiciliari, confermando la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari.
2. Propone ricorso (OMISSIS), a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza sulla base di quattro motivi.
2.1. Inosservanza di norme processuali e vizio motivazionale, in relazione agli articoli 292 e 125 c.p.p.: il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sull’eccezione di difetto di motivazione dell’ordinanza applicativa della misura proposta dalla difesa con i motivi aggiunti depositati in udienza.
Secondo il ricorrente, il Tribunale ha disatteso detta eccezione con una motivazione disancorata dalla posizione di (OMISSIS), marginale rispetto a quella degli altri coindagati, poiche’ allo stesso viene contestato il solo delitto di ricettazione e non gia’ il ben piu’ grave reato associativo.
2.2. Inosservanza della legge penale, di norme processuali e vizio motivazionale, in relazione all’articolo 309 c.p.p., commi 5 e 10: il Pubblico Ministero ha trasmesso copia dei verbali dell’interrogatorio di garanzia e del sequestro oltre il termine di cinque giorni e non ha trasmesso la documentazione depositata da (OMISSIS) in sede di interrogatorio: il ritardo e l’omissione nella trasmissione di elementi favorevoli all’indagato (verbale di interrogatorio di garanzia e documentazione prodotta) avrebbero dovuto determinare l’inefficacia della misura, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale.
2.3. Inosservanza di norme processuali e vizio motivazionale, in relazione agli articoli 273 e 192 c.p.p.: il Tribunale non ha valutato la ricostruzione dei fatti offerta da (OMISSIS), addebitandogli erroneamente un “ruolo di rilievo nell’illecita intermediazione successiva dell’autovettura” provento di furto, consegnata presso l’abitazione del fratello (OMISSIS) e poi rinvenuta nella disponibilita’ della cognata. Mancano, dunque, i gravi indizi di colpevolezza, a nulla rilevando in proposito il rapporto di parentela con il soggetto (il padre), indicato quale il “boss che comanda tutta (OMISSIS)”.
2.4. Vizio motivazionale, in relazione all’articolo 274 c.p.p.: (OMISSIS) e’ gravato di un solo datato precedente penale, cosicche’ non sussiste alcuna delle esigenze cautelari previste dalla citata norma; sul pericolo di recidiva, le considerazioni svolte nell’ordinanza impugnata sono infondate “poiche’ totalmente disancorate dal dato fattuale”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ inammissibile per manifesta infondatezza di tutti i motivi.
Il Tribunale ha dato risposta, adeguatamente e logicamente motivata, a tutte le eccezioni e questioni poste con la richiesta di riesame, reiterate con il ricorso.
2. Il primo motivo e’ enunciato in modo contraddittorio, essendosi dedotto che il Tribunale ha omesso “in toto di pronunciarsi sull’eccezione di difetto di motivazione dell’ordinanza applicativa della misura”, salvo poi contestare la fondatezza della motivazione espressa al punto 3 dell’ordinanza impugnata.
Il Tribunale ha correttamente riconosciuto che il G.i.p., pur avendo fatto ampio ricorso alla tecnica dell’incorporazione della richiesta del Pubblico Ministero, ha espresso autonome valutazioni sulla domanda cautelare, anche sulla specifica posizione di (OMISSIS), richiamate nell’ordinanza impugnata ai punti 5 e 6, relativi rispettivamente alla gravita’ indiziaria (per gli specifici capi riguardanti il furto e la successiva ricettazione contestata al ricorrente) ed alle esigenze cautelari.
La circostanza che le risultanze investigative, avuto particolare riguardo al contenuto delle conversazioni intercettate, siano state riportate in termini in parte sovrapponibili a quelli della originaria richiesta cautelare non consente di affermare legittimamente che il G.i.p. abbia omesso di compiere un’autonoma valutazione della gravita’ indiziaria; nell’ordinanza, infatti, sono indicati numerosi elementi che costituiscono circostanze di fatto in ordine alle quali, piu’ che una valutazione, era richiesta una esposizione, alla quale spesso e’ stata consequenziale l’interpretazione del significato del dato.
Secondo giurisprudenza consolidata, inoltre, la previsione dell’autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, introdotta all’articolo 292 c.p.p., comma 1, lettera c), dalla L. 16 aprile 2015, n. 47, impone al giudice di esplicitare le ragioni per cui egli ritiene di poter attribuire al compendio indiziario un significato coerente all’integrazione dei presupposti normativi per l’adozione della misura, ma non implica la necessita’ di una riscrittura “originale” degli elementi indizianti o di quelli riferiti alle esigenze cautelari (Sez. 6, n. 13864 del 16/03/2017, Marra, Rv. 269648; Sez. 2, n. 13838 del 16/12/2016, dep. 2017, Schetter, Rv. 269970; Sez. 3, n. 28979 del 11/05/2016, Sabounjian, Rv. 267350; Sez. 5, n. 11922 del 02/12/2015, dep. 2016, Belsito, Rv. 266428); la necessita’ di detta autonoma valutazione, pertanto, e’ compatibile anche con un rinvio per relationem alla richiesta del P.M. che non si traduca in un mero recepimento del contenuto del provvedimento privo di rielaborazione critica (Sez. 2, n. 3289 del 14/12/2015, dep. 2016, Astolfi, Rv. 265807).
3. L’ordinanza impugnata ha svolte ampie argomentazioni, richiamando principi affermati dalla giurisprudenza, per confutare la tesi difensiva in ordine alla sopravvenuta inefficacia per mancata od omessa trasmissione al Tribunale del riesame, rispettivamente, del verbale dell’interrogatorio di garanzia e della documentazione in quella sede prodotta.
Il ricorrente non si e’ specificamente confrontato con la motivazione del Tribunale, che ha fatto corretta applicazione del diritto vivente sul tema, secondo il quale gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini “consistono non in mere asserzioni difensive – come quelle documentabili nel verbale di interrogatorio – bensi’ in specifici elementi fattuali, di natura oggettiva e sopravvenuti alla richiesta del pubblico ministero, che servano in concreto a discolpare l’indagato e che potrebbero restare ignoti al giudice del riesame se l’organo dell’accusa non fosse obbligato alla discovery dal precetto di cui all’articolo 309 c.p.p., comma 5; disposizione, quest’ultima, che dunque non riguarda quegli atti, documenti o risultanze che si trovino gia’ pacificamente nella disponibilita’ della difesa e che da questa possano essere utilizzati o prodotti con la stessa richiesta di riesame o nel corso dell’udienza camerale” (cosi’ Sez. 2, n. 9952 del 04/03/2005, Caruso, Rv. 231127, pure richiamata nell’ordinanza).

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