Corte di Cassazione, sezione prima civile, ordinanza 10 gennaio 2018, n. 371. Nell’ambito del contratto autonomo di garanzia, ammessa la proponibilità, da parte del garante, delle eccezioni fondate sulla nullità del contratto-base per violazione di norme imperative, il garante autonomo deve ritenersi pienamente legittimato a sollevare, nei confronti della banca, l’eccezione di nullità della clausola anatocistica

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3.1. – Anche tale motivo e’ fondato.
La Corte partenopea ha in sintesi rilevato che la questione relativa alle conseguenze della nullita’ della clausola anatocistica (se, cioe’, gli interessi andassero capitalizzati annualmente o non capitalizzati affatto) era stata proposta dagli appellanti solo in comparsa conclusionale; ha osservato, in particolare, che tale questione doveva costituire oggetto di tempestivo motivo di gravame.
Ora, questa S.C. si e’ piu’ volte espressa nel senso che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la nullita’ delle clausole anatocistiche possa essere rilevata d’ufficio anche in fase di gravame (Cass. 25 novembre 2010, n. 23974; Cass. 10 ottobre 2007, n. 21141; Cass. 1 marzo 2007, n. 4853; non contrasta – a ben vedere – con detto indirizzo Cass. 11 novembre 2011, n. 23656, che ha escluso la rilevabilita’ d’ufficio della nullita’ in una ipotesi in cui era mancata la tempestiva specifica allegazione della clausola anatocistica); proprio in quanto si verte in tema di eccezioni rilevabili d’ufficio la nullita’ puo’ essere poi dedotta anche nella comparsa conclusionale d’appello (Cass. 28 ottobre 2005, n. 21080). Superfluo aggiungere, poi, che l’attuabilita’ del rilievo officioso, in appello, delle nullita’ contrattuali risulta oggi piu’ ampio rispetto a quanto non lo fosse in passato, e cio’ in ragione dell’importante arresto di Cass. Sez. U. 12 dicembre 2014, nn. 26242 e 26243.
Se, quindi, il giudice e’ tenuto a rilevare d’ufficio la nullita’ della clausola che programma la non consentita capitalizzazione, a maggior ragione potra’ trarre le conseguenze di legge dall’accertata invalidita’ di quella disposizione negoziale. In altra prospettiva, e’ innegabile che la questione in parola sia rilevabile d’ufficio, in quanto essa si risolve, puramente e semplicemente, nell’individuazione della disciplina normativa applicabile al contratto deprivato della clausola dichiarata nulla.
Quale sia tale disciplina e’ stato poi chiarito dalle Sezioni Unite della Corte: una volta dichiarata la nullita’ della previsione negoziale relativa alla capitalizzazione, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall’articolo 1283 c.c. – il quale osterebbe anche ad un’eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale – gli interessi a debito del correntista devono essere infatti calcolati senza operare alcuna capitalizzazione (Cass. Sez. U. 2 dicembre 2010, n. 24418).
4. – In conclusione, vanno accolti il secondo, il terzo e il quarto motivo, mentre deve essere respinto il primo. La sentenza va cassata con riferimento ai motivi accolti e la causa va rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, che dovra’ fare applicazione dei suesposti principi di diritto.
Al giudice del rinvio e’ devoluta la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso e rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di appello di Napoli, in altra composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’.

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