Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 23 ottobre 2017, n. 4880. La c.d. interdittiva prefettizia antimafia, di cui agli artt. 91 e ss., del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”

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Contrariamente a quanto vorrebbe l’appellante, i numerosi rapporti commerciali dei tre fratelli con imprenditori coinvolti o condizionati dalla delinquenza organizzata costituiscono senza dubbio uno degli indici del tentativo di infiltrazione mafiosa nell’attività d’impresa che è di per sé sufficiente a giustificare l’emanazione di una interdittiva antimafia (cfr. Cons. St., sez. III, 22 giugno 2016 n. 2774).

A tal riguardo, oltre agli elementi prima annotati, si deve evidenziare la circostanza che, nemmeno in questa sede, risultano realmente chiarite dall’appellante le dinamiche e le circostanze per cui:

— nel -OMISSIS-. emetteva fatture alla impresa -OMISSIS-. (che ha -OMISSIS- tra i suoi proprietari);

— nel marzo-aprile 2008 -OMISSIS- cedeva assegni al -OMISSIS- figlio di un boss detenuto, ritenuto capofila della spartizione dei lavori tra i “calabresi”;

— nel marzo 2009 erano emersi rapporti con -OMISSIS-, parente e sodale di -OMISSIS-., personaggio affiliato alla “-OMISSIS-” e legato alla cosca “-OMISSIS-“;

— nel 2013 risultavano rapporti con l’-OMISSIS- in precedenza infiltrata, posta in amministrazione giudiziaria dal tribunale di Milano ed i cui titolari responsabili sono poi stati condannati per traffico di rifiuti;

— era stato individuato un rapporto, comprovato dalla fattura di “soli ? -OMISSIS-, con l’impresa di -OMISSIS- (condannato ex 416-bis) la cui attività era finalizzata agli interessi della cosca “-OMISSIS-“;

— tre camion della loro impresa -OMISSIS-. lavoravano per “scontare” un “debito” che i -OMISSIS- proprietari pro-quota avrebbero avuto nei confronti del -OMISSIS- (coartato dal defunto -OMISSIS-) senza che, anche qui, fosse chiaro che tipo di “debito” si trattasse.

Inoltre a nulla rileva che l’impresa dei fratelli -OMISSIS-. sarebbe stata “sgradita” al boss -OMISSIS- perché il condizionamento della criminalità organizzata talvolta è di tipo estorsivo, ed altre di carattere escludente.

Né l’importo minimo delle fatture, come vorrebbe l’appellante, può portare a conclusioni differenti. Non si può far finta di ignorare che, specie in occasione di grandi interventi da terminare rapidamente, gli affidatari principale ricorrono ad una galassia di subappalti parzialmente o totalmente in nero, nei quali le sotto-fatturazioni (ben al di sotto delle prestazioni realmente effettuate) servono solo a giustificare la presenza dei mezzi del subappaltatore nei cantieri.

I rapporti ed i contatti, tutt’altro che episodici e sporadici del fratello più anziano -OMISSIS- con parenti e conoscenti affiliati alle ‘ndrine non erano affatto motivati da ragioni di mera affezione, ma erano funzionali alle attività imprenditoriali sue e del suo cartello di aziende.

Per questo è inconferente il fatto che e -OMISSIS- e -OMISSIS- non fossero direttamente menzionati nella informativa della DDA e della Prefettura, se non in quanto proprietari e componenti del Consiglio di Amministrazione di quote della -OMISSIS-..

In definitiva il giudizio di vicinanza alle famiglie mafiose anche dell’impresa di -OMISSIS- è giustificato dall’organico intreccio — consolidato nel tempo e tutt’altro che di scarso rilevo — di relazioni commerciali intrattenute con numerose imprese ed elementi aderenti alla criminalità organizzata, sia dall’impresa -OMISSIS-. e sia dalle imprese individuali degli altri due fratelli.

La sentenza qui impugnata è dunque il frutto di un compiuto esame delle allegazioni dell’Amministrazione al cui esito si è esattamente ritenuto che anche l’attività dell’impresa appellante potesse esser condizionata dalla delinquenza organizzata.

Anche il secondo motivo va dunque disatteso.

4.§. In conclusione l’appello è infondato e deve essere respinto.

Le spese, secondo le regole generali, seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Terza), definitivamente pronunciando

1. Respinge l’appello, come in epigrafe proposto.

2. Condanna l’appellante al pagamento delle spese del presente giudizio che sono liquidate in ? 2.000 (duemila) in favore della Difesa Erariale.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2017 con l’intervento dei magistrati:

Franco Frattini – Presidente

Francesco Bellomo – Consigliere

Umberto Realfonzo – Consigliere, Estensore

Massimiliano Noccelli – Consigliere

Pierfrancesco Ungari – Consigliere

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