Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 23 ottobre 2017, n. 4880. La c.d. interdittiva prefettizia antimafia, di cui agli artt. 91 e ss., del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”

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E ciò anche perché non è detto – e comunque qui non risulta – che questi siano stati valutati in precedenza.

Dopo le richieste di -OMISSIS-, la rinnovata valutazione della -OMISSIS-. era un atto dovuto, conseguente alla richiesta del 2015 di -OMISSIS- relativa ai nuovi impegni assegnati alla impresa appellante, nell’ambito della realizzazione degli spazi espositivi -OMISSIS-

La stessa circostanza che l’impresa appellante, unitamente alle altre imprese collegate (particolare non trascurabile), fosse riuscita a conseguire contratti di importo non irrilevante in un contesto peculiare come quello dell’-OMISSIS-, costituiva un’evoluzione della situazione che proiettava in una prospettiva del tutto differente anche i fatti già noti.

Come sarà meglio evidente in seguito, il notevole numero delle circostanze obiettive correttamente circostanziate, territorialmente delimitate e temporalmente collocate negli specifici periodi e l’attenta e complessiva valutazione operata dalla Prefettura ben giustificano le conclusioni dell’informativa.

In definitiva ha dunque ragione il TAR quando, con ampiezza di motivazioni, ha concluso che legittimamente l’Amministrazione si è risolta ad adottare una valutazione negativa della situazione complessiva.

__ 3.§. Con il secondo motivo si lamenta che il Tar avrebbe erroneamente confermato il giudizio per cui – pur in assenza di elementi oggettivi di rischio concreto – si sarebbe dato rilievo a fatti, risalenti nel tempo, che in realtà non avrebbero denotato un rischio di infiltrazione, attuale e concreto. Al contrario si sarebbe dovuto tener conto della distanza dalla terra d’origine; dell’assenza di stabili rapporti anche economici con i lontani parenti; dell’irrilevanza della collaborazione con l’-OMISSIS- che nel 2013 era gestita da un amministratore giudiziario nominato dal Tribunale di Milano. Anche i rapporti commerciali con figure quali -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, concreterebbero elementi del tutto evanescenti fondati su una irragionevole enfatizzazione del rischio di infiltrazione mafiosa, in assenza di fatti di rilevante gravità e di un quadro, anche solo indiziario, univocamente sfavorevole all’impresa fondata.

Gli elementi più significativi erano stati tratti da meri brogliacci di intercettazioni telefoniche, mai acquisiti in sede dibattimentale, risalenti al periodo 2005-2008 riguardante soggetti terzi rispetto ai quali l’impresa appellante e quelle dei suoi fratelli sarebbero rimasti completamente estranei.

Due soci su tre (-OMISSIS- e l’altro fratello -OMISSIS-) della impresa in comune -OMISSIS-., non sono nemmeno menzionati nella informativa della DDA e della Prefettura per cui le conclusioni del Tar sarebbero del tutto incongruenti.

Anzi gli elementi indicati dalla Prefettura dimostrerebbero soltanto che l’impresa e i suoi proprietari, lungi da risultare collusa con ambienti mafiosi, avrebbero sempre mantenuto un’assoluta distanza ed indipendenza.

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