Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 23 ottobre 2017, n. 4880. La c.d. interdittiva prefettizia antimafia, di cui agli artt. 91 e ss., del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”

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Non si capisce come la DDA, dopo aver escluso per ben tre volte che l’impresa fosse estranea dal rischio di infiltrazioni mafiose, sia arrivata a conclusioni del tutto contrarie, a distanza di così poco tempo sulla base dei medesimi presupposti.

Il Tar non avrebbe esattamente valutato che il presunto permanere di legami, tra i -OMISSIS- e le famiglie ‘ndranghetose di origine, sarebbe collegato solo a fatti sporadici e risalenti al lontano 2010 ed in particolare:

— alla partecipazione di -OMISSIS- ai funerali di -OMISSIS- (eliminato in seguito ad una di agguato mafioso) che però non dimostrerebbe alcuna contiguità tra i soci con la malavita e non avrebbe invece avuto finalità “operative” ma sarebbe stata la manifestazione della umana pietà meridionale di partecipare al cordoglio dei parenti delle vittime;

— all’incontro con i -OMISSIS- (coinvolto nel processo “-OMISSIS-” ed affiliata “-OMISSIS-“, -OMISSIS- (implicato nel processo” -OMISSIS-” ed affiliato “-OMISSIS-“), -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-;

— alle proprie condoglianze presentate a -OMISSIS- nipote di -OMISSIS-.

Dagli atti non sarebbe emersa alcuna relazione con le famiglie calabresi e la presunta conoscenza ascritta a -OMISSIS- concernerebbe esclusivamente lo stralcio di una conversazione telefonica intercorsa con -OMISSIS- nel 2008 (riportata l’informativa della DDA del -OMISSIS-), dalla quale risulterebbe solo che all’indomani della morte di -OMISSIS- molti imprenditori del settore si erano detti disponibili a procurare lecitamente occasioni di lavoro per sostenere il rientro dei debiti all’impresa del figlio -OMISSIS- soggetto incensurato il quale a seguito della morte del padre, si sarebbe trovato nella difficile condizione di far fronte all’esigenza di mantenimento della madre e di cinque fratelli. Solo in questo si sarebbe concretato il concetto dichiarato di “mettersi a disposizione” che mai avrebbe potuto essere intesa come atto di “sottomissione”.

I -OMISSIS- non sarebbero mai sarebbero stati coinvolti in indagini penali ed alla loro condotta non sarebbe mai stato ascritto nulla.

Contrariamente a quanto sostenuto dal Tar e dalla Prefettura, i rapporti commerciali dell’impresa -OMISSIS-. — in precedenza non giudicati ostativi — non sono né numerosi e né attuali e non potevano essere posti a fondamento di presunti rapporti organici con la criminalità. Il Tar in particolare ha indebitamente ritenuto rilevanti:

— il rapporto con -OMISSIS-, che sarebbe stato condizionato dalla cosca “-OMISSIS-” sarebbe stato del tutto occasionale, senza contare che l’impresa ricorrente sarebbe stata sgradita a -OMISSIS-;

— la relazione intrattenuta rispettivamente con soggetti con uno stabile collegamento con la ‘ndrangheta quali, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-;

— i rapporti intercorsi con l’-OMISSIS- nel 2013, che a quel tempo era retta da un amministratore giudiziario.

— i rapporti commerciali intrattenuti con L. per soli -OMISSIS-e che derivavano da un occasionale collaborazione con altri imprenditori del settore.

Dall’intercettazione posta a base dell’informativa, risulterebbe soltanto che:

— il -OMISSIS-, coartato da -OMISSIS-, era interessato a far lavorare i tre camion dei -OMISSIS- proprietari pro-quota della società appellante, solo per far scontare un debito che questi ultimi avrebbero avuto nei suoi confronti;

— B. era interessato a far lavorare i suoi camion e solo dopo consentiva ad altri operatori di utilizzare i propri mezzi;

— né B. e né L. avevano interesse nei confronti della -OMISSIS-. e il L., indagato tre anni più tardi, avrebbe espressamente confermato l’estraneità dell’impresa Vallelonga al novero degli uomini di -OMISSIS-rbaro.

Le relazioni con imprenditori operanti nel medesimo territorio sarebbero state per importi di minimo valore, tutti regolarmente fatturati. Analogamente può dirsi le attività svolte per conto dell’impresa di -OMISSIS–OMISSIS- essendo inconferente il rapporto di parentela di quest’ultimo con-OMISSIS-, personaggio affiliato alla “-OMISSIS-” e legato alla cosca “-OMISSIS-“.

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